Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-04-22, n. 202103256

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-04-22, n. 202103256
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103256
Data del deposito : 22 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2021

N. 03256/2021REG.PROV.COLL.

N. 05747/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5747 del 2020, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F T, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio (sezione prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente esclusione, per inidoneità, dalla procedura concorsuale per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021 il consigliere Giuseppe Rotondo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato:

a) dal provvedimento del Ministero notificato alla Signora -OMISSIS- il 18 giugno 2019, con il quale la Commissione medica per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno le ha comunicato l'esito negativo dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica quale allievo agente della Polizia di Stato, relativamente al concorso indetto con bando pubblicato il 26 maggio 2017 per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (poi elevati a 1851), impugnato con il ricorso principale;

b) l’elenco generale degli aspiranti successivamente approvato (impugnato con motivi aggiunti)

2. L’impugnata sentenza del T.a.r. per il Lazio, (sezione prima) n.-OMISSIS-:

a) ha accolto il ricorso cassatorio in parte qua ;

b) ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del diritto all’assunzione;

c) ha compensato spese lite, ponendo a carico dell’Amministrazione gli oneri della verificazione (euro 500,00).

3. il ricorso è stato accolto dal T.a.r. sul rilievo che “ l’organo incaricato della verificazione ha infatti sottoposto la ricorrente a visita medico-legale, esprimendo la diagnosi di attuale obiettività psichiatrica negativa, riscontrando una personalità priva di tratti patologici, concludendo per la insussistenza dei presupposti di inidoneità al servizio in Polizia (…) Il risultato della verificazione eseguita dall’organo di medicina militare, dal quale il Collegio giudicante non ha motivo di discostarsi, ha smentito la valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale. Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla Commissione esaminatrice, di far emergere l’errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell’interessato. L’accertamento successivo alla selezione concorsuale neppure viola i principi della par condicio e del tempus regit actum. La condizione di salute psicologica è oggettivamente verificabile anche con un accertamento “a posteriori” non potendo mutare significativamente nel breve tempo ”.

4. Con atto di appello allibrato al n. -OMISSIS-R.G., il Ministero dell’interno ha impugnato la su indicata sentenza, criticandola in quanto “ affetta da illogicità e contraddittorietà, nonché da violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento dei candidati, ed inoltre dell’art. 3, comma 7-bis, D.lgs. n. 95 del 29 maggio 2017 e dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. n. 198/2003 ”.

4.1. L deduce che il T.a.r.:

a. pur prendendo “ le mosse da corrette premesse giuridiche ”, sarebbe pervenuto all’immotivata e, al tempo stesso, contraddittoria conclusione che nel caso di specie sarebbero ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto nell’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa da parte dell’amministrazione;

b) la sentenza impugnata risulterebbe basata su un apparato argomentativo del tutto errato e inconsistente, perché un contrasto con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza amministrativa.

c) avrebbe messo in discussione il giudizio effettuato dalla Commissione medica concorsuale esclusivamente sulla base di una verificazione operata in epoca successiva;
erroneamente affermato che «L’accertamento successivo alla selezione concorsuale neppure viola i principi della par condicio e del tempus regit actum »;
sostituito l’esito favorevole della verificazione al giudizio sfavorevole della Commissione di concorso;
omesso una congruente motivazione sulla inaffidailità del giudizio reso dlla commissione.

5. Si è costituita in giudizio l’intimata in data 4 settembre 2020, che ha depositato anche memoria difensiva in data 19 febbraio 2021 eccependo, fra l’altro, l’inammissibilità dell’appello per difetto notificazione a tutti le parti del giudizio (quelle intimate in primo grado per pubblici proclami) e per omessa impugnativa di tutti i capi della sentenza.

6. Con ordinanza di questa sezione n. -OMISSIS-è stata accolta la domanda cautelare del Ministero dell’interno << Considerato che l’appello in trattazione appare assistito da una ragionevole previsione di accoglimento alla stregua dei precedenti della Sezione resi anche in relazione al medesimo reclutamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 1690 del 2020;
n. 5168 del 2020;
n. 117 del 2020);
ritenuto che, ad una valutazione sommaria propria della fase, non appaiono determinanti le specifiche circostanze di fatto messe in risalto dall’appellata;
rilevata la palese infondatezza, ex art. 95 c.p.a., della eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellata nella memoria di costituzione
.>>

7. All’udienza del 25 marzo 2021, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

8. Preliminarmente il Collegio osserva quanto segue:

a) a seguito dell’appello del Ministero e della sostanziale riproposizione, da parte dell’intimato, dei motivi assorbiti dall’impugnata sentenza, è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado;
il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le censure nuove dell’appellato, proposte per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a.;
pertanto, per comodità espositiva, saranno prese in esame direttamente le censure poste a sostegno del ricorso proposto in prime cure e dei motivi aggiunti ( ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 7325 del 2020;
n. 5221 del 2020;
n. 1130 del 2016;
sez. V, n. 5865 del 2015;
sez. V, n. 5868 del 2015);

b) sono ictu oculi infondate le eccezioni di inammissibilità dell’appello (come già rilevato in sede cautelare) in quanto: I) ai sensi dell’art. 95, comma 2, c.p.a., l’amministrazione resistente (che ricomprende al suo interno anche la Commissione medica), soccombente in prime cure, non deve notificare il gravame ai soggetti contro interessati che assumono, in grado di appello, la posizione di cointeressati dell’Amministrazione medesima (principio consolidato nella giurisprudenza anche anteriore al c.p.a. sin da Cons. Stato, Ad. plen. n. 7 del 2004);
II) il ricorso in appello censura tutti i capi della impugnata sentenza;

c) è inaccoglibile la richiesta istruttoria formulata dalla parte appellata (da ultimo in data 20 gennaio 2021) in quanto:

c1) la richiesta di acquisizione documentale è generica perché destinata a <<… valutare appieno tutte le illegittimità della decisione di disporre tale idoneità >>;

b) in buona sostanza, lo scopo è quello di formulare ulteriori censure rispetto a quelle articolate in primo grado e sulla base di evenienze successive alla emanazione dell’atto impugnato;

c) la richiesta istruttoria è preordinata, pertanto, alla alterazione del thema probandum fra il primo e il secondo grado, in violazione del divieto sancito dall’art. 104 comma 2 c.p.a., nonchè alla proposizione, tardiva e dunque inammissibile, di motivi aggiunti in appello in violazione della eccezionale disciplina sancita dall’art. 104 comma 3, c.p.a. (sul punto da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n.1276 del 2021);

d) la documentazione versata in atti (nel fascicolo di primo e secondo grado) è congrua in relazione alle esigenze sottese all’esame delle originarie censure sviluppate in prime cure.

9. Nel merito, l’appello è fondato.

9.1. La Sezione osserva che il giudizio della verificazione - disposta dal T.a.r. - non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell’Amministrazione bensì, soltanto disvelare in via sintomatica l’inattendibilità del giudizio reso dal Comitato ovvero il vizio della funzione ravvisabile, nella specificità del caso, nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione.

9.2. Nel caso di specie, il TAR ha in sostanza formulato proprie valutazioni, che si sono sovrapposte a quelle della competente Commissione medica specialistica, mutuandone motivazione ed esiti dai risultati della verificazione, mediante una operazione di integrale sostituzione motivazionale dell’una all’altra, senza esprimere alcun proprio vaglio critico e, per giunta, senza neppure adombrare il minimo sospetto circa l’inattendibilità del giudizio reso dalla commissione concorsuale.

10. Passando all’analisi della documentazione, il Collegio osserva che la verificazione effettuata dalla commissione sanitaria di appello dell’aeronautica militare medica costituisce, a sua volta, mera e apodittica sovrapposizione e sostituzione del proprio giudizio all’operato condotto dalla commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento di pubblica sicurezza di Roma del 18 giugno 2019.

10.1. In altri termini, sia la verificazione, cha ha dato la stura alla sentenza, sia la stessa decisione del T.a.r., sono affette dal medesimo profilo critico costituito dalla indagine psico-fisica condotta senza esplicitazione alcuna dell’iter metodologico seguito e del protocollo applicato avuto riguardo alle fonti normative e amministrative regolatrici degli accertamenti in materia, come tali, dunque, non idonei a inferire l’inattendibilità del divisato giudizio e neppure in grado di ingenerare un plausibile principio di prova in ordine al dubbio di un possibile travisamento dei fatti in cui sarebbero incorsi gli accertamenti condotti dalla commissione medica concorsuale.

10.2. Criticità metodologiche e di protocollo amministrativo che involgono anche la relazione medica di parte prodotta in primo grado dalla appellata, che pertanto si palesa(va) inadeguata a introdurre quel minimo principio di prova in ordine alla revocabilità in dubbio degli esiti accertativi di segno negativo ai quali si è opposta la candidata.

11. E’ opportuno chiarire, in proposito, che il procedimento volto all’accertamento di idoneità psico-fisica sconta un preciso e rigoroso iter metodologico, regolato in via normativa, non immune dal controllo giurisdizionale ma, tuttavia, esposto a un sindacato esogeno della funzione amministrativa, di tipo c.d. debole, che intanto può esporsi al vizio di eccesso di potere nella misura in cui emergano macroscopici e evidenti profili di illogicità valutativa o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili.

11.1. Tali profili stomatici di deviazione della funzione debbono essere introdotti dall’esponente mediante allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi.

12. Sennonché, nel caso di specie tale allegazione, come sopra chiarito, è del tutto mancata.

12.1. Il procedimento per cui si discetta è preordinato a consentire l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato.

L’iter di accesso alle funzioni di Polizia è disciplinato dal Regolamento approvato con D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, successivamente integrato dal D.M. 198 del 2003, modificato dal D.P.R. 207 del 2015.

I menzionati decreti scandiscono i requisiti psico-fisici e attitudinali dei soggetti che intendono accedere ai ruoli della Polizia di Stato e in difetto dei quali il candidato viene escluso dalla procedura.

Ciò che rileva ai fini di causa è che i candidati, ai sensi dell’articolo 30 del d.P.R. n. 903 del 2003, sono sottoposti a un accertamento clinico generale nonché a prove strumentali e di laboratorio. Le valutazioni mediche sono rimesse ad una apposita commissione che si avvale, a seconda degli ambiti di approfondimento clinico, dei Centri del servizio operativo centrale di sanità.

12.2. Nel caso di specie, la valutazione, di tipo psicodiagnostico e psichiatrico, è stata affidata al Centro di neurologia e psicologia medica, e precisamente a un collegio medico composto da unzionari medici della Polizia di Stato, specialisti in psichiatria e psicologia clinica e funzionari psicologi della Polizia di Stato che hanno sottoposto la candidata (odierna appellata) a una serie di test: questionario di personalità, MMP12 RF;
test BHS - Beck Hopelessness Scale;
test del disegno della figura umana di Machover;
questionario Q-CNPM;
per poi sottoporla a un colloquio clinico condotto dal direttore tecnico psicologo della Polizia di Stato e da un medico della Polizia di Stato.

12.3. La complessiva indagine, condotta alla stregua di un iter ben preciso e rigoroso, è stata emessa all’esito dei risultati dei “reattivi mentali somministrati alla ricorrente e del colloquio clinico sostenuto dall’interessata” con gli specialisti del Servizio operativo centrale di sanità - Centro di Neurologia e Psicologia medica del Ministero dell’interno, che hanno reso la diagnosi di non idoneità psico-fisica ai sensi dell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 15 del D.M. n. 198 del 2003, ovvero la presenza di una serie di imperfezioni della sfera psichica che “pur non raggiungendo singolarmente il grado richiesto per la non idoneità” hanno reso “nella loro complessità e concorrenza un soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato”.

12.4. La commissione specialistica, come sopra articolata e composta, ha, dunque, seguito un preciso iter metodologico, normativamente prestabilito, e sulla base delle pedisseque risultanze, ha ritenuto sussistenti condizioni clinicamente significative di tipo disfunzionale che “comportano una compromissione del funzionamento psicosociale del soggetto di grado esimente ed incompatibile col servizio di polizia” (“ -OMISSIS- ”).

12.5. La scheda medica conclusiva ha dato atto e motivato in ordine alla comprensiva valutazione psichica precisando che “tale formulazione psicodiagnostica evidenzia la presenza di un complesso di imperfezioni ed infermità che concorrenti tra loro configurano sul piano clinico un profilo psichico e di personalità che rende il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato”.

13. Ebbene, a fronte di un iter così meticoloso, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo (l’originaria ricorrente non ha mai revocato in dubbio la legittimità del protocollo medico accertativo), le doglianze della candidata, affidate alla sola relazione medica di parte, redatta dalla PTV-Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata, senza alcuna esplicitazione circa la metodologia tecnico-scientifica seguita e il protocollo applicato, s’appalesano insufficienti a revocare in dubbio l’attendibilità del giudizio reso dalla commissione medica specialistica il 18 giugno 2019.

14. Occorre, a questo punto, scrutinare i restanti motivi di ricorso non esaminati dal TAR.

14.1. Essi s’appalesano tutti infondati alla stregua di consolidati precedenti, da ultimo avuto riguardo anche al medesimo concorso indetto nel 2017 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7325 del 2020;
n. 5221 del 2020;
n. 5168 del 2020).

14.2. L’intimata ha censurato la generica e superficiale motivazione del provvedimento di esclusione laddove ha rilevato la presenza di “ -OMISSIS- ” i quali, tuttavia, non si inquadrerebbero in alcun disturbo di personalità indicativa di patologia. La censura viene riarticolata nelle memorie prodotte in appello.

Essa lamenta, dunque, la mancata indicazione di una delle cause di esclusione specificamente indicate nella tabella 1 del D.M. n. 198 del 2003.

A suo dire, l’inidoneità disposta ai sensi del punto 15 della Tabella 1 D.M. n. 198/2003 - secondo cui sono “altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato” - rappresenterebbe una motivazione generica, insufficiente, impropria posto che si tratta di una disposizione che non va applicata in modo automatico ed acritico in quanto, ai sensi della norma de qua, l’inidoneità del candidato non consegue dalla mera sussistenza di qualsivoglia imperfezione ma dall’insieme complessivo delle infermità che determinano il soggetto palesemente non idoneo.

Al riguardo, l’interessata ha anche allegato di avere svolto volontariato e il servizio civile come volontaria nonché di avere contribuito ai soccorsi per l’emergenza del terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009.

15. La censura è infondata.

15.1. L’articolo 3, comma 2, della Tabella 1, punto 15 del D.M. n. 198 del 2003, contempla, tra le cause di non idoneità, “il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato”.

15.2. Si tratta di una categoria di imperfezioni di “ chiusura ” del sistema rimesse alla valutazione della competente commissione medica che deve basare il proprio giudizio sulla presenza di imperfezioni della sfera psichica le quali, pur non raggiungendo

singolarmente il grado richiesto per la non idoneità, rendono comunque e in ogni caso, alla stregua del giudizio specialistico appartenente esclusivamente all’amministrazione e sindacabile solo ab esterno, il candidato non idoneo al servizio nella Polizia di Stato, ove valutate quelle imperfezioni nella loro complessità e concorrenza.

15.3. Ciò che determina, dunque, la non idoneità, recte la riconducibilità delle imperfezioni al catalogo dell’articolo 3 citato, è la presenza di elementi disfunzionali, disvelati di condizioni clinicamente significative, che possono comportare, secondo il giudizio di valore spettante alla competente commissione specialistica, tenuta a valutare le capacità psico-fisiche di chi dovrà entrare nei ruoli della Polizia e ivi assumere compiti molto delicati, anche sul piano delle relazioni esterne, che possono comportare una compromissione del funzionamento psicosociale del soggetto di grado incompatibile col servizio di polizia.

15.4. Orbene, la presenza di “-OMISSIS-”, accertata all’esito delle verifiche mediche eseguite dalla competente commissione specialistica, plausibilmente è stata ricondotta al novero delle imperfezioni cui si riferisce l’articolo 3, comma 2, Tabella 1, punto 15 D.M. n. 198 del 2003 e costituisce, comunque e in ogni caso, congruente esplicitazione, sul piano motivazionale, di quale, tra le molteplici cause di inidoneità indicate dalla legge, sia stata quella in concreto riscontrata come rilevante.

16. Per le ragioni che precedono, l’appello e fondato e va, pertanto, accolto;
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

17. Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensare, tenuto conto della natura della causa.

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