Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-27, n. 202405703
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2024
N. 05703/2024REG.PROV.COLL.
N. 05699/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5699 del 2022, proposto da
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bragagni, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bologna, Strada Maggiore, n. 31;
contro
-OMISSIS- s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00017/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte appellante l’avvocato Bragagni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione 9/4/2021, n. -OMISSIS- il Comune di Rimini ha annullato alcuni titoli abilitativi conseguiti dalla -OMISSIS- s.l.r.s. per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche e ha vietato la prosecuzione della detta attività.
Ciò in quanto, a seguito di una verifica a campione sulle pratiche SUAP, era emerso che i detti titoli erano stati ottenuti durante il periodo in cui, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D. Lgs. 26/3/2010, n. 59, il sig. -OMISSIS-, amministratore unico di tale società, non avrebbe potuto esercitare l’attività commerciale, avendo subito condanne per reati (nello specifico, ricettazione e bancarotta fraudolenta) contemplati nel comma 1, lett. c) del citato art. 71, in relazione ai quali era stato ammesso al beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Ritenendo la determinazione illegittima la -OMISSIS-s l’ha impugnata con ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, il quale, con sentenza 10/1/2022, n. 17, lo ha accolto.
Questa la motivazione posta a sostegno della decisione: << … la ricorrente sostiene che a seguito delle n. 2 condanne penali subite dal sig. -OMISSIS-, legale rappresentante di -OMISSIS- S.r.l.s, per i reati di ricettazione (Corte d’Appello di Milano emessa il 18/5/1999 irrevocabile il 3/7/1999) e di bancarotta fraudolenta (Corte d’Appello di Milano emessa il 9/12/2011, irrevocabile il 20/5/2012), il reo è stato condannato a pena detentiva, con l’irrogazione ulteriore della pena accessoria consistente nell’inabilitazione all’esercizio e a ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni. Risulta in atti incontestato, inoltre, che il sig. -OMISSIS- non abbia scontato per intero la pena detentiva della reclusione inflittagli con le suddette condanne, in quanto il medesimo è stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale. In data 17 ottobre 2017, dopo la conclusione di tale ultimo periodo, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, avendo accertato l’esito positivo dell’affidamento in prova del sig. -OMISSIS-, dichiarava conseguentemente l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale delle suddette condanne.
Il Tribunale ritiene, pertanto, sul punto condividendo appieno la tesi attorea, che il periodo di divieto di prosecuzione dell’attività commerciale per anni cinque previsto dall’art. 71, c. 3 del D. Lgs. n. 59 del 2010 avrebbe dovuto essere calcolato dall’amministrazione comunale riminese tenendo conto del fatto – di per sé oggettivamente dirimente – che in forza del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, la pena detentiva irrogata al sig. -OMISSIS- con le citate condanne penali ed ogni ulteriore effetto penale ad esse conseguente erano già da tempo estinti.
La rilevanza di tale circostanza ai fini della presente decisione trova infatti solida conferma nel chiaro dettato dell’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 2010 (disciplinante detto divieto di esercizio di attività commerciali), laddove al com (m) a 3 la norma stabilisce che “Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.”.
Nell (a) specie, ricorre un modo di estinzione della pena diverso da