Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-02-28, n. 201801218
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Pubblicato il 28/02/2018
N. 01218/2018REG.PROV.COLL.
N. 10173/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10173 del 2010, proposto da:
C M T, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato C S, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti di
A C e L B, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, n. 4083/2010, resa tra le parti, concernente la procedura concorsuale, per titoli di servizio ed esami, riservata ai dipendenti del Comune di Roma per il conferimento di n. 10 posti nel profilo professionale di Dirigente amministrativo a tempo indeterminato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’ordinanza collegiale con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami dell’appello ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori ed idonei al concorso ed il relativo adempimento della parte appellante;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il Cons. A R e uditi per le parti gli avvocati C M e Sergio Siracusa, in sostituzione dell'avv. Sportelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La dottoressa Mariateresa Colafrancesco ha proposto appello avverso la sentenza segnata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti della procedura concorsuale bandita dal Comune di Roma, per titoli di servizio ed esami e riservata ai propri dipendenti, per il conferimento di 10 posti nel profilo professionale di Dirigente amministrativo a tempo indeterminato, compensando tra le parti le spese di giudizio.
2. L’appellante ha premesso, in fatto, che con determinazione dirigenziale 2676 del 15 dicembre 2004 il Comune di Roma bandiva il concorso su indicato ed ella, dipendente del Comune di Roma con almeno cinque anni di effettivo servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, presentava domanda di partecipazione.
L’articolo 3 del bando stabiliva che: “I titoli di servizio dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura concorsuale (…) Titoli di servizio (attribuibili max 10 decimi) A) Incarico di Posizione Organizzativa in fascia A conferito dall’Amministrazione Comunale mediante provvedimento formale e ricoperto alla data di scadenza del bando: punti 4,00. B) Incarico di Posizione Organizzativa in fascia B conferito dall’Amministrazione Comunale mediante provvedimento formale e ricoperto alla data di scadenza del bando;punti 3,00. All’incarico di Posizione Organizzativa in fascia A e fascia B attinente al profilo professionale del posto messo a concorso verrà attribuita una maggiorazione corrispondente a punti 2,00.”
L’appellante allegava il possesso dei seguenti titoli:
a) incarico di Posizione Organizzativa di fascia B, denominata “Ufficio gestione trattamento Giuridico-Normativo del Personale” , conferito con D.D. 2546 del 30 novembre 2004, ricoperto alla data di scadenza del bando ed attinente al profilo professionale del posto messo a concorso;
b) incarico di Posizione Organizzativa di fascia A, denominata “Ufficio Studi, Documentazione, Legislazione e atti del Sindaco e Ufficio Gestione delle Risorse Umane”, conferito con D.D. n. 106 del 15 febbraio 2002, espletato presso il Gabinetto del Sindaco dal 15 febbraio 2002 al 15 settembre 2004, attinente al profilo professionale messo a concorso e terminato pochi mesi prima dell’indizione della procedura concorsuale.
c) servizio effettivo prestato dal 14 dicembre 2000 nel Comune di Roma nella categoria D, in posizione economica D3, acquisita a seguito di procedura concorsuale;
d) incarico di n. 1 docenza, autorizzato dal Comune di Roma, Direzione Centrale del Personale con nota del 17 febbraio 1998.
Con determinazione dirigenziale n. 1056 del 1 maggio 2006 veniva approvata la graduatoria finale, nella quale ella si classificava ventottesima ottenendo un punteggio di 22,70 ed a soli 0,80 punti dalla decima classificata, riportando in relazione ai titoli di servizio, un punteggio complessivo di 7,30 punti, così suddivisi: 0 punti per incarico di posizione organizzativa di fascia A;3 punti per incarico di posizione organizzativa B;2 punti per attinenza al profilo professionale messo a concorso;2 punti per il servizio prestato nella categoria D;0,30 punti per l’incarico di docenza.
Avverso la graduatoria e gli atti della procedura concorsuale, compreso il bando nella parte in cui prevedeva l’attribuzione di un punteggio esclusivamente per gli incarichi di posizione organizzativa, in fascia A o B, “ricoperti alla data di scadenza del bando” , ella insorgeva e ne chiedeva l’annullamento al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, censurando innanzitutto l’interpretazione del bando di gara formulata dalla Commissione esaminatrice;deducendo, altresì, il contrasto tra il bando e il regolamento comunale avente ad oggetto la disciplina delle selezioni per l’assunzione di dirigenti a tempo indeterminato, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 729 del 2002;lamentando, in particolare, l’omessa attribuzione del punteggio per il titolo di servizio relativo all’incarico di posizione organizzativa in fascia A, sebbene fosse da lei posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda per aver effettivamente espletato tale incarico, peraltro attinente al profilo professionale messo a concorso, presso il Gabinetto del Sindaco dal 15 febbraio 2002 al 15 settembre 2004. A suo avviso, infatti, in considerazione dell’incarico effettivamente espletato fino a pochi mesi prima dell’indizione della procedura concorsuale (risalente al 15 dicembre 2004) la Commissione avrebbe dovuto attribuirle punti 4 per la posizione organizzativa in fascia A, oltre al punteggio aggiuntivo previsto, trattandosi pure di incarico attinente al profilo professionale messo a concorso, sicché in definitiva avrebbe dovuto collocarsi all’ottavo posto della graduatoria e risultare vincitrice della procedura concorsuale, visto anche il disposto scorrimento della graduatoria fino al sedicesimo posto;invece con valutazione del tutto erronea le era stato attribuito soltanto il punteggio per l’incarico di posizione organizzativa in fascia B, ancora ricoperto alla data di scadenza della domanda di partecipazione.
3. Con la già indicata sentenza l’adito tribunale respingeva il ricorso, non ravvisando il dedotto contrasto tra il regolamento comunale de quo e il bando e ritenendo che le previsioni dettate da quest’ultimo non fossero né illogiche, né irragionevoli.
4. Avverso tale sentenza l’interessata proponeva appello chiedendone la riforma per difetto di motivazione e illogicità;violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Roma n. 279 del 2002, del d.P.R. n. 487 del 1994, degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e dei principi vigenti in materia di par condicio nelle procedure concorsuali;eccesso di potere;illegittimità e illogicità dell’art. 3 del bando nella parte in cui circoscriveva gli incarichi valutabili solo a quelli ricoperti alla data di scadenza del bando;mancata predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli di servizio;difetto di motivazione e istruttoria, eccesso di potere e illegittimità degli atti della Commissione nella parte in cui non permettevano la ricostruzione logica dell’ iter seguito;lesione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma e depositava memorie difensive con cui domandava il rigetto dell’appello, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;sosteneva, altresì, che comunque l’accoglimento dell’interpretazione prospettata dall’appellante non avrebbe determinato alcuna immediata utilità per l’interessata, in quanto sarebbe stata necessaria una complessiva rivalutazione dei titoli di tutti i concorrenti per tener debitamente conto per ciascun partecipante alla procedura selettiva di tutte le posizioni organizzative conferite, anche se non ancora in corso.
Con ordinanza collegiale n. 1775 del 13 aprile 2017 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che precedevano l’appellante in graduatoria (con eccezione di due concorrenti, già raggiunte da notifica), assegnando apposito termine per l’espletamento dell’incombente, disponendo la sospensione, nelle more, di ogni decisione e fissando contestualmente l’udienza del 19 dicembre 2017 per l’ulteriore trattazione del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Ai fini della corretta individuazione della domanda giudiziale portata all’attenzione della Sezione, si osserva che con gli articolati motivi di impugnazione l’appellante torna a dolersi dell’illegittimità delle operazioni di valutazione dei titoli condotte dalla Commissione esaminatrice, insistendo per l’annullamento della sentenza che ha ritenuto infondate le censure formulate in primo grado e, per l’effetto, per l’annullamento degli atti impugnati.
6.1. Secondo l’appellante la sentenza impugnata avrebbe, per un verso, omesso di esaminare alcuni vizi sollevati in primo grado e, per altro verso, trattato in modo confuso e unitario altri, travisando i punti di fatto e di diritto del ricorso e giungendo a conclusioni non condivisibili, perché illogiche e irragionevoli.
L’appellante, in particolare, deduce l’erroneità della mancata valutazione da parte della Commissione del suo incarico di posizione organizzativa di fascia A, che avrebbe comportato l’attribuzione di 4 punti, facendole conseguire l’ottavo posto in graduatoria e conseguentemente la vittoria del concorso;al riguardo si duole che il giudice di prime cure, in dissenso con la sua prospettazione, abbia ritenuto la lex specialis della procedura selettiva conforme al Regolamento comunale per l’accesso alla dirigenza approvato con deliberazione G.C. n. 729 del 10 dicembre 2002.
A suo avviso il T.A.R. avrebbe invece errato nel ritenere che quel regolamento lasciasse al bando di individuare e indicare i titoli valutabili afferenti al profilo professionale messo a concorso, così avallando un’interpretazione non rispettosa della primaria esigenza di valutare la specifica professionalità del candidato ed omettendo di considerare illegittime, in quanto illogiche e irrazionali, le previsioni che limitavano i titoli valutabili a quelli posseduti “alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda” .
In definitiva, sempre secondo l’appellante non potrebbe condividersi l’assunto dei primi giudici, secondo cui il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa non determina un mutamento del profilo professionale, bensì soltanto delle funzioni, che cessano al cessare dell’incarico, con la conseguenza che non sarebbero illogiche e irrazionali le previsioni del bando in quanto le posizioni organizzative (di cui all’art. 40, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 2001 n.165 con riferimento alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico-scientifici e di ricerca, ovvero comportanti iscrizioni ad albi professionali) costituirebbero incarichi conferiti intuitu personae , come tali non direttamente e necessariamente collegati ad un determinato percorso di evoluzione professionale, naturalmente temporanei e revocabili e, sotto il profilo retributivo, caratterizzati da specifici istituti legati al conseguimento di risultati conseguiti in rapporti a programmi prestabiliti.
L’appellante deduce che, sotto altro concorrente profilo, la Commissione aveva, con interpretazione illegittima e meritevole di censura, sostituito al requisito del possesso del titolo - che consente una valutazione dell’effettivo espletamento dell’incarico, dell’incidenza dello stesso in relazione alla effettiva durata, della complessiva esperienza professionale pregressa del dipendente, oggetto di giudizio - quello dell’attualità formale del requisito, richiedendo che l’incarico dovesse essere ricoperto, cioè in corso alla data di scadenza della domanda. Si tratterebbe di un criterio irragionevole e illogico che d’altra parte snaturerebbe natura e finalità della procedura concorsuale, trasformandola da strumento di selezione dei migliori a procedura di formalizzazione di incarichi attribuiti intuitu personae, consentendo – in astratto - all’amministrazione di conferire in modo strumentale incarichi di posizione organizzativa nell’imminenza dell’indizione di una procedura concorsuale (rendendo valutabili incarichi svolti anche solo per pochi giorni e svalutando o addirittura rendendo privi di rilievo quelli espletati per una durata significativa, quali quelli di essa appellante). Tali previsioni della lex specialis contrasterebbero non solo con la disciplina generale in materia di concorsi pubblici, ma anche e soprattutto con le norme del regolamento comunale, che fanno riferimento ai titoli posseduti, senza ulteriore distinzione tra gli incarichi già espletati e terminati e quelli ancora in corso e che non escludono, anzi perseguono proprio la finalità della valorizzazione della professionalità e dell’esperienza (come si ricava dal preambolo della delibera di G.C. 729 del 2002, secondo cui le procedure de quo si pongono l’obiettivo di “verificare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali afferenti il profilo professionale del posto messo a concorso, anche valutando, con particolare riferimento alla procedura riservata, la specifica esperienza maturata nello stesso profilo professionale del posto messo a concorso”) .
Ciò senza contare, sempre ad avviso dell’appellante, che la contestata attività di valutazione dei titoli di servizio, collegata non al criterio del possesso, ma dell’attualità del requisito, oltre ad essere non conforme al regolamento comunale, sarebbe pure illogica e irragionevole e viziata per violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, con conseguente ammissibilità del sindacato giurisdizionale: in definitiva le norme del bando sarebbero illegittime e illogiche anche nella parte in cui non consentirebbero affatto di valutare l’effettivo espletamento e la durata dell’incarico e, dunque, di valorizzare adeguatamente l’esperienza professionale del dipendente.
Sotto altro profilo l’appellante contesta l’affermazione incidentalmente contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui non sarebbe stato impugnato il regolamento comunale per la disciplina delle selezioni per l’assunzione di dirigenti a tempo indeterminato, richiamando al riguardo un precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 10 giugno 2005, n. 3055) a mente del quale “è ammissibile il ricorso in cui non è stato impugnato il regolamento comunale in applicazione del quale il bando di concorso impugnato prevede uno specifico requisito (…) se dal tenore e dal contenuto del ricorso, sulla base del quale il giudice deve ricostruire il thema decidendum a prescindere dall’enunciazione delle norme nell’epigrafe del ricorso, è possibile cogliere la volontà dei ricorrenti di impugnare la norma del bando in ognuna delle fonti in cui essa era prevista, tra le quali appunto il regolamento che la prevedeva” e sostenendo che, anche nel caso in esame, il giudice avrebbe potuto estendere la valutazione di illegittimità anche alla normativa regolamentare, della quale il bando ha fatto applicazione, pur in difetto di una specifica impugnazione, e disapplicarla.
Ha ulteriormente aggiunto l’appellante che, diversamente da quanto apoditticamente ritenuto dal tribunale, la posizione organizzativa di fascia A conferitale non era affatto qualificabile come incarico intuitu personae , essendo stata conseguita all’esito di una procedura selettiva, connotata da elevata professionalità, responsabilità e autonomia;il contenuto di detto incarico era assai vasto e complesso (spaziando dal monitoraggio dell’attività legislativa all’impulso agli atti comunali corrispondenti, alla predisposizione di atti del Sindaco sulle materie più varie e spesso sottoposti alla deliberazione della Giunta Comunale), così che lo stesso rientrava a pieno titolo nell’ambito c.d. “Famiglia Amministrativa” ed afferiva al profilo professionale messo a concorso.
6.2. L’appellante ha poi riproposto gli altri motivi di doglianza formulati in primo grado.
In particolare, ha dedotto che l’operato della Commissione sarebbe censurabile per non aver predeterminato i criteri specifici di valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei relativi punteggi, limitandosi a ribadire in generale quelli previsti dal bando.
Gli atti della procedura concorsuale sarebbero, inoltre, illegittimi per difetto di motivazione ed istruttoria, in quanto non sono indicate le ragioni di attribuzione del punteggio per ogni titolo e, per l’appellante, della mancata valutazione del titolo posseduto, non consentendo la ricostruzione logica dell’ iter seguito dalla Commissione nella relativa valutazione, in violazione del diritto di difesa del candidato.
Il giudice di prime cure sarebbe, infine, incorso in un evidente errore di percezione lì dove ha ritenuto non meritevole di accoglimento, per difetto di prova, la censura circa l’effettivo vantaggio che trarrebbe la ricorrente di primo grado dall’accoglimento del ricorso. In particolare, nella sentenza impugnata si legge che “se l’incarico di posizione organizzativa in fascia A non fosse più in corso... ad un siffatto titolo riferito al passato” l’Amministrazione avrebbe potuto prevedere “l’attribuzione di una cifra decimale di punto e non un punto intero” . Tuttavia, un criterio che prevedesse l’attribuzione di una cifra decimale non era in alcun modo previsto dal regolamento o dal bando da applicare al caso concreto, ma sarebbe stato arbitrariamente “creato” dal giudice di primo grado. Ad ogni modo, anche una semplice frazione di punto in applicazione del criterio di attribuzione decimale del punteggio, cui fa riferimento la sentenza impugnata, avrebbe consentito all’odierna appellante di conseguire una posizione migliore in graduatoria e conseguire il bene della vita, legittimando l’impugnazione degli atti visto lo scorrimento della graduatoria in esame sino al sedicesimo posto.
L’appellante sostiene, infatti, che la valutazione del titolo di posizione organizzativa di fascia A le avrebbe consentito di ottenere almeno 4 punti aggiuntivi e ulteriori 2 punti per l’afferenza del titolo al profilo professionale, messo a concorso, così ottenendo il punteggio massimo attribuibile per i titoli di dieci punti (invece di punti 7,30) e il punteggio complessivo finale di 25,40 punti (in luogo di punti 22,70), tale da classificarla al secondo posto;anche nell’ipotesi di valutazione del solo titolo in fascia A in luogo di quello in fascia B ovvero di attribuzione decimale del punteggio, avrebbe comportato (a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal T.a.r.) il conseguimento di 1 punto in più per i titoli (nel secondo caso: 0,4 per la posizione organizzativa di fascia A, 0,3 per la fascia B, 0,2 per l’attinenza dell’incarico al profilo professionale, 0,1 per una docenza autorizzata), con attribuzione, in entrambe le ipotesi prospettate, di un punteggio finale pari a 23,70 (in luogo di 22,70), collocandosi così all’ottavo posto.
L’esposizione di tale punteggio dimostrerebbe la sussistenza della prova di resistenza, erroneamente posta in dubbio dalla sentenza di primo grado e l’interesse dell’appellante ad impugnare gli atti del concorso per conseguirne la vittoria.
7. Le articolate censure formulate dall’appellante sono infondate.
7.1. Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, in sede di pubblico concorso l’Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia quanto all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli;l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili.
7.2. Ciò premesso la Sezione osserva come il giudice di prime cure, facendo retto governo dei principi giurisprudenziali in materia di pubblici concorsi sopra ricordati, ha disatteso le doglianze formulate dall’odierna appellante con motivazione condivisibile ed immune dai vizi dedotti.
7.2.1. In primo luogo, deve evidenziarsi come bene ha fatto la sentenza appellata ad escludere la sussistenza dell’addotto contrasto tra il bando e la delibera di G.C. n. 729 recante il “Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato” .
Quest’ultimo prescrive che “i requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda” ;aggiungendo poi che “il bando contiene l’indicazione dei titoli valutabili ed il relativo punteggio” e rimandando alla Commissione la valutazione dei titoli, “ove prevista”.
Il regolamento comunale, dunque, rimetteva al bando l’individuazione dei titoli valutabili idonei a dimostrare l’afferenza al profilo professionale del posto messo a concorso e del punteggio attribuibile, limitandosi a richiedere il possesso del titolo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
Né assume rilievo l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado circa l’omessa impugnazione in parte qua del regolamento: invero, si tratta di affermazione incidentale e da essa il giudice non ha tratto alcuna conseguenza in punto di ammissibilità dei motivi di ricorso. Del resto, la ricorrente invocava il rispetto del regolamento ed assumeva l’illegittimità del bando per contrasto con le previsioni ivi contenute. Ad ogni modo, la sentenza impugnata ha esaminato la normativa regolamentare in esame, escludendo espressamente, con motivazione immune da censure, che le relative statuizioni manifestassero illogicità o irragionevolezza.
7.2.2.Accertata la conformità delle previsioni del bando a quelle del regolamento comunale, nonché l’immunità da vizi di quest’ultima disciplina, la Sezione ritiene che anche le previsioni del bando, nella parte in cui consentivano la valutazione e l’attribuzione di un punteggio soltanto per le posizioni organizzative ricoperte alla data di scadenza della domanda, e dunque “in corso”, non siano inficiate da illogicità e irragionevolezza, ma siano piuttosto espressione dell’esercizio legittimo del potere discrezionale dell’Amministrazione.
Come puntualmente dedotto dalla difesa dell’amministrazione appellata, è evidente e non irragionevole la scelta sottostante volta a premiare la professionalità rivestita con riguardo all’attualità e non già alla mera occasionalità di eventuali incarichi rivestiti nella pregressa esperienza lavorativa;senza che in ciò possa assumere il rilievo il decorso di un lasso temporale più o meno breve rispetto all’epoca di effettivo espletamento dell’incarico.
E’ da rilevare che tale opzione, diversamente da quanto insistentemente sostenuto dall’appellante, non si pone affatto in contraddizione con l’esigenza di valorizzare la specifica esperienza maturata dal dipendente nel profilo professionale del posto messo a concorso;al contrario, si pone in linea con la natura degli incarichi di posizione organizzativa;non già perché, come si legge nella sentenza appellata, essi “non costituiscano testimonianza di una sicura valorizzazione dell’esperienza professionale” (il che è smentito dal relativo svolgimento di compiti comportanti elevate capacità professionali e culturali), ma proprio in ragione del loro conferimento intuitu personae .
Ne consegue che la Commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni del regolamento e del bando, ha correttamente verificato l’effettivo conferimento dell’incarico, l’appartenenza alla relativa fascia, la sussistenza dell’incarico alla data di scadenza della domanda di partecipazione e infine l’afferenza al profilo professionale messo a concorso.
7.2.3. Non colgono nel segno le ulteriori censure formulate dall’appellante avverso l’operato della Commissione in punto di omessa determinazione di specifici criteri per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi e di asserito difetto di motivazione ed istruttoria.
Invero, come noto (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 agosto 2017 n. 4107), in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza);costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice;da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali - tipicamente - rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione.
7.2.4. Pertanto, tenuto conto dei rammentati principi giurisprudenziali, dai quali non vi è ragione di discostarsi, in relazione al primo profilo è sufficiente rilevare, a comprova dell’infondatezza del motivo, che la Commissione ha determinato i criteri di valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei relativi punteggi mediante rinvio per relationem a quelli specificamente individuati nella lex specialis della procedura.
7.3. Quanto poi all’addotto difetto di motivazione e istruttoria e all’asserita impossibilità di comprendere il percorso logico seguito dalla Commissione nella valutazione dei titoli dell’appellante, la doglianza è palesemente destituita di fondamento.
La Commissione ha, infatti, accertato quali fossero gli incarichi di posizione organizzativa ricoperti dall’appellante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, come richiesto dalle clausole del bando di cui all’articolo 3, con previsione, per quanto detto, né illogica né irragionevole, ed ha, pertanto, correttamente non attribuito alla stessa alcun punteggio in relazione all’incarico di posizione organizzativa di fascia A, in quanto non in corso a tale data e, dunque, non idoneo a premiare la professionalità rivestita, con riguardo all’attualità, in relazione all’espletamento di incarichi conferiti “intuitu personae” .
8. All’infondatezza delle doglianze formulate consegue la reiezione dell’appello.
Restano assorbiti i restanti motivi comunque inidonei a fondare una pronunzia di tipo diverso.
9. Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.