Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-21, n. 201901870

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-21, n. 201901870
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901870
Data del deposito : 21 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2019

N. 01870/2019REG.PROV.COLL.

N. 09507/2015 REG.RIC.

N. 09509/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9507 del 2015, proposto da
Comune di Sant'Andrea di Conza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Taranto 95;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Westwind s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L L e F V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Roma, via in Arcione,71;
Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Mastrolilli, G B e F D S, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via F. Denza, 15;
Associazione Nazionale dei Produttori Agricoli, Erberto Petoia, Antonio Petoia non costituitisi in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Conza Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Boso Caretta in Roma, via dei Due Macelli 66;



sul ricorso numero di registro generale 9509 del 2015, proposto da
Comune di Sant'Andrea di Conza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato D C, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Taranto 95;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Westwind s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G L L e F V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Roma, via in Arcione,71;
Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, F D S e Stefano Mastrolilli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via F. Denza, 15;
Comune di Conza della Campania non costituitosi in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9507 del 2015:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01563/2015,

quanto al ricorso n. 9509 del 2015:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01562/2015;


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e delle società Westwind s.r.l. e Terna s.p.a.;

Visto l’atto di intervento ad opponendum della società Conza Energia s.r.l.;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 15 novembre 2018 il Cons. S M;

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati D C, M C (su delega dell’avv. R P), G B, M C (su delega dell’avv. F D S), F P (su delega degli avvocati F V e G L L), e G C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Appello n.9507 del 2015.

1. Con nota acquisita al prot. n. 714079 del 26.8.2008 del competente Settore della Regione Campania, la Società Westwind s.r.l. presentava, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 29.12.2003 e s.m.i., istanza di “ Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia con tecnologia eolica per una potenza di 36 MW da ubicarsi nel Comune di Conza della Campania (AV) in località Piano di Conza, Costa Cappiello, Monte La Serra e Serro Dei Mortali ”.

Con nota prot. n. 324545 del 21.4.2011, l’amministrazione regionale in applicazione del combinato disposto del comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell’art. 14 ter della l n. 241/90 e s.m.i., indiceva la prescritta conferenza dei servizi.

Nella prima riunione, venivano espresse sia le posizioni in merito all’iniziativa da parte delle amministrazioni interessate (pareri di competenza, nulla osta o atti di assenso e/o dissenso, richieste di integrazioni e/o documentazione) sia la posizione del soggetto proponente.

Il competente settore regionale, quindi, con nota prot. n. 959229 del 16.12.2011, convocava la riunione conclusiva della conferenza per il giorno 28.12.2011, al fine di acquisire ulteriori posizioni in merito alla realizzazione dell’impianto de quo e per poter procedere alla conclusione dell’ iter procedimentale previsto dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003.

Nel corso dell'istruttoria procedimentale, la Regione acquisiva tutta la documentazione tecnica ed amministrativa atta a valutare il progetto proposto, nonché i pareri delle amministrazioni interessate e coinvolte nel procedimento, tra cui:

a) il parere favorevole dell'ARPAC (prot. n. 12511 del 28/12/2011);

b) il parere favorevole del Comune di Conza della Campania (espresso in sede di conferenza in data 28.12.2011);

c) il parere favorevole di Terna s.p.a. (prot. n. TE/P2011.0018755 del 12/12/2011);

d) il parere favorevole del Settore Regionale Tutela dell'Ambiente (D.D. n. 524 del 07/07/2011);

e) la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, con la quale veniva comunicato che non sussistevano motivi ostativi alla realizzazione dell'opera in questione (prot. n. 0015984 del 07/12/2011);

f) la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Salerno e Avellino, con la quale si comunicava che il progetto era compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica;

g) la nota del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura - Centro Provinciale Informazione e Consulenza in Agricoltura Avellino, con la quale si comunicava che sulle particelle su cui insisteva il parco eolico non risultavano iscritti vigneti al potenziale viticolo nazionale e alla DOC "Irpinia" e che lo stesso Comune (Conza della Campania) risultava al di fuori degli areali di coltivazione delle tre DOCG della provincia di Avellino;

h) la nota della Comunità Montana “Alta Irpinia”, con la quale si comunicava che l'area interessata alla realizzazione dell'impianto non risultava sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

i) il parere favorevole della A. S. L. (prot. 27163 del 22/12/2011);

j) il parere favorevole del Settore Provinciale del Genio Civile;

k) il nullaosta del Comando Militare Esercito Campania (prot. n. MD - E 24465/1036).

Acquisiti i pareri richiesti dalla vigente normativa, gli uffici regionali concludevano il procedimento con l’adozione del D.D. n. 257 del 02/05/2012, autorizzando la società Westwind s.r.l. alla realizzazione e all'esercizio di un impianto eolico della potenza di 36 MW, mediante l'installazione di n. 12 aerogeneratori con le relative opere e infrastrutture connesse, da ubicarsi nel Comune di Conza della Campania, nonché all'allacciamento alla rete elettrica di Terna S.p.A. mediante il collegamento in antenna a 150 KV sulla nuova stazione elettrica di smistamento in doppia sbarra a 150 KV della RTN da collegare mediante raccordi in entra - esce sulla linea a 150 KV “Calabritto – Calitri”.

2. Avverso i suddetti provvedimenti insorgeva innanzi al TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, il Comune di Sant'Andrea di Conza, sull’assunto che la stessa potesse cagionare danni al settore agricolo, al paesaggio e alla salute dei cittadini residenti nel proprio territorio.

In particolare, il Comune deduceva:

- che nonostante il procedimento autorizzatorio coinvolgesse direttamente l’interesse pubblico tutelato dallo stesso Comune, l’ente non era stato convocato al fine di partecipare né alla Conferenza di servizi né al subprocedimento per il rilascio del parere di VIA – VAS;
in particolare, il progetto prevedeva una stazione elettrica di 150 KW sulla linea di confine con il territorio del Comune;

- che erano state eluse le linee guida all’uopo dettate dalla DGR n. 500 del 203.2009 e all’art. 3 del DPGR n. 17/2009, non solo per quanto concerne il mancato coinvolgimento del Comune ma anche perché l’Ente non aveva dato l’assenso all’utilizzo dei fondi demaniali né aveva potuto visionare il progetto esecutivo;
analoga omissione aveva riguardato il procedimento di VIA;

- che per gli interventi simili a quello autorizzato, il legislatore ha previsto uno specifico procedimento, disciplinato dall’art. 1, comma 26, della l. n. 239/2004, che prevede una autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente;
né può ipotizzarsi una sorta di attrazione di tale procedimento in quello disciplinato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;

- che era stato sconvolto il sistema dei controlli disposti dalla normativa in materia di impianti elettrici poiché i soggetti coinvolti in tale procedimento coincidono solo parzialmente con quelli previsti dal d.lgs. n. 387/2003, cit.,

- che la società Terna, in seno a tale procedimento, aveva espresso parere favorevole, in violazione dell’art. 14 – ter della l. n. 241/90, e, comunque, indebitamente orientando le decisioni dell’amministrazione proponente;

- il progetto della stazione non era stato sottoposto né a VIA né a VAS:

- la stazione elettrica era comunque sovradimensionata rispetto alle esigenze di connessione del parco eolico;

- non era stato comunque tenuto in debito conto delle disposizioni previste in materia di sostegno del settore agricolo, così come prescritto dall’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003 (il Comune allegava, all’uopo, una perizia tecnica giurata);

- infine, non era stato rilasciato il parere definitivo di competenza del Genio civile di Avellino, ai sensi dell’art. 113 Tu n. 1775/1993 e del R.D. n. 523/1904. Quest’Autorità si sarebbe infatti limitata a rinviare genericamente alle prescrizioni contenute nelle citate norme e a rinviare al provvedimento “definitivo” per la loro specificazione;
con le conseguenze pure descritte nell’allegata perizia tecnica, dal punto di vista idrogeologico e ambientale;
in particolare l’area di intervento ricadrebbe in una fascia di pertinenza fluviale alla quale si applicano l’art. 10 delle N.T.A. del PAI, oltre le disposizioni generali di cui all’art.

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