Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-04, n. 201100002
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Testo completo
N. 00002/2011 REG.SEN.
N. 09514/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9514 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Piovene Rocchette, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Edison Dg Spa, rappresentata e difesa dagli avv. G P e P S, con domicilio eletto presso G P in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;
nei confronti di
Pasubio Group Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Cristina D'Alessandro e A F, con domicilio eletto presso Maria Cristina D'Alessandro in Roma, via Flaminia, 366;
per la riforma
del dispositivo di sentenza n.80/2009 e della sentenza n.746/ 2010, del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I resi tra le parti, concernenti AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Edison Dg Spa e di Pasubio Group Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2010 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Ferrettini, per delega dell'Avv. Clarizia, Pafundi, Sansone e Anania, per delega del'Avv. Ferretto.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Piovene Rocchette ha impugnato la sentenza del Tar Veneto n.746 in data 9 marzo 2010, notificata in data 31 marzo 2010 con cui, in accoglimento del ricorso dell’impresa Edison D.G., quarta classificata, sono state annullate la gara - esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’attribuzione di un peso ponderale di 66 punti su 100 al canone annuo - e l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Piovene Rocchette.
L’impugnata pronuncia , riprendendo i precedenti del medesimo tribunale, poggia sulla considerazione che l’art. 14, comma 6 del d.lgs. n. 146 del 2000, nel prevedere che la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti, ha prefigurato una serie di parametri di carattere qualitativo cui l’amministrazione, pur nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, deve riservare una valutazione potenzialmente decisiva al fine di evitare che nella calibratura dei massimali dei punteggi da assegnare alle singole voci si determinino incongruenze di fondo. Nella specie, l’attribuzione di un peso ponderale di 66 punti destinato al canone annuo offerto e di altri 11 punti legati comunque ad aspetti economici dell’offerta ridurrebbe eccessivamente il peso dell’offerta qualitativa, oltrepassando i limiti della ragionevolezza delle scelte effettuate.
L’impugnazione del Comune , presentata dapprima contro il dispositivo e, poi, integrata avverso la sentenza, si basa sui seguenti motivi:
- violazione ed erronea applicazione dell’art. 83 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 164/2000 per non avere il Tar valutato in concreto l’esercizio della discrezionalità nell’attribuzione del peso all’elemento canone , in considerazione degli esborsi da sostenersi da parte del Comune per il rimborso di accessioni ed impianti realizzati dal precedente concessionario (lo stesso Edison), dello stato ottimale degli impianti, della già completa metanizzazione del territorio;
- idoneità del peso attribuito a rendere potenzialmente decisiva la superiorità dell’offerta sotto il profilo qualitativo, come dimostrato dall’offerta originariamente vincitrice (della concorrente Pomilia Gas, poi esclusa) non contenente la migliore offerta economica;
Ha, inoltre ,controdedotto a tutte le ulteriori censure assorbite in primo grado.
La Pasubio Group ha presentato appello incidentale riproponendo le eccezioni processuali avanzate in primo grado e , nel merito, sostenendo l’erroneità della sentenza a causa della discrezionalità dell’amministrazione nell’attribuire i punteggi ai diversi elementi qualitativi ed economici , per avere trascurato le condizioni di fatto che non avrebbero potuto determinare un bando diverso da quello indetto dall’amministrazione comunale, per essere comunque riconosciuto un valore congruo agli elementi di tipo qualitativo. Ha riproposto argomenti difensivi anche riguardo agli altri motivi avanzati dalla ricorrente in primo grado , non esaminati.
Si è costituita Edison D.G. s.p.a., contestando, in rito, l’irricevibilità dell’appello di Pasubio per tardività del deposito, avvenuto oltre il termine di dieci giorni vigente per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 nonché l’inammissibilità