Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-01, n. 202301133
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Testo completo
Pubblicato il 01/02/2023
N. 01133/2023REG.PROV.COLL.
N. 03393/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3393 del 2022, proposto dall’Università di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Prof. Enrico Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Follieri & Associati, in Roma, piazza Cavour 17;
contro
TE RO DE NO, GO ZE, AM ON, ME LE, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi D'Ambrosio, Ermelinda Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n.464/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TE RO DE NO e di GO ZE e di AM ON e di ME LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Enrico Follieri, Luigi D'Ambrosio ed Ermenegilda Pastore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte appellante deduce le seguenti circostanze a sostegno del gravame:
- i quattro docenti, oggi appellati, professori TE RO DE NO, ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari SSDAGR/15, GO ZE, ordinario di Chimica Analitica SSD CHIM/01, dottoresse AM ON, ricercatore a tempo indeterminato di scienze e Tecnologie Alimentari SSD AGR/15, e ME LE, ricercatore a tempo indeterminato di Chimica Analitica SSD CHIM/01, svolgevano attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di “Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente” (SAFE) dell’Università di Foggia.
A seguito della costituzione del nuovo Dipartimento di “Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria” (DAFNE), su iniziativa di 56 dei 60 docenti originariamente appartenenti al SAFE, i quattro appellati chiedevano di afferirvi, con istanza del 12 novembre 2020, che veniva tuttavia respinta dalla deliberazione del Senato Accademico del 10 febbraio 2021 n. 73 (verbale n. 6/2021).
I quattro docenti ricorrevano al TAR Puglia, Bari, per l’annullamento, previa sospensione, della detta delibera, chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni, per “ lesione dell’immagine professionale ” e per non poter più disporre delle strumentazioni e dei luoghi per continuare l’attività di ricerca e quella didattica in seno al Dipartimento di Agraria.
In seguito gravavano con motivi aggiunti la delibera del Senato Accademico dell’Università di Foggia del 14 aprile 2021, con cui erano stati assegnati ad altri Dipartimenti, non da loro opzionati.
Con l’ordinanza cautelare del 12 maggio 2021 il TAR sospendeva i provvedimenti impugnati, ritenendo che ai ricorrenti, in violazione dell’art. 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11.7.1980, non fosse stata garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o Istituti.
Il 25 giugno 2021 il Consiglio di Stato, su appello dell’Università, con l’ordinanza n. 3457, in riforma del provvedimento del TAR, rigettava l’istanza cautelare proposta in primo grado, non ravvisando la suddetta illegittimità.
Gli appellati, con nota del 14 maggio 2021, chiedevano al Rettore di essere convocati per l’avvio di una interlocuzione volta a definire la controversia in atto, in esecuzione dell’ordinanza del TAR n. 164/2021, non ancora riformata dal Consiglio di Stato.
Il Rettore convocava gli appellati per il 7 luglio 2021. Il 6 luglio 2021, (dopo la sopra ricordata ordinanza del Consiglio di Stato) ZE, ON e LE presentavano un’istanza nella quale chiedevano di afferire al Dipartimento di Economia, Management e territorio (DEMET), al quale, nel frattempo, era stato già assegnato DE NO.
A seguito di questa domanda, il Rettore avviava il procedimento descritto dall’art. 30, comma 10, dello Statuto dell’Università di Foggia e acquisiva i pareri favorevoli dei Dipartimenti di attuale afferenza degli interessati. Tuttavia, il DEMET, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 novembre 2021, verbale n. 19/2021, esprimeva parere. Di conseguenza il Senato Accademico, con le delibere nn. 371 e 374/2021, si esprimeva sfavorevolmente alla richiesta di afferenza al DEMET dei tre appellati.
Con la sentenza impugnata il TAR rigettava le richieste dell’Università per la definizione sul piano processuale della controversia, annullava gli atti impugnati e condannava l’Università al pagamento delle spese di causa, oltre accessori.
Tanto premesso, la soccombente Università di Foggia deduce avverso la pronuncia del TAR i seguenti motivi di appello:
1. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED ERRONEA INTERPRETAZIONE APPLICAZIONE DELLE NORME DELLO STATUTO DELL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA.
2. MAL GOVERNO DEI POTERI DECISORI E DEI PRINCIPI SULLE PRONUNCE GIURISDIZIONALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 35 C.P.A.
3. ERROR IN JUDICANDO: IRRICEVIBILITA’, INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO RELATIVO ALLA MANCATA ACQUISIZIONE DEL PARERE. VIOLAZIONE ARTT. 41 C.P.A., 44 STATUTO UNIVERSITA’ E 16, II COMMA, L. 7.8.1990 N. 241.
4. ERROR IN JUDICANDO: INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DI RICORSO. ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE ART. 84 D.P.R. 11.7.1980 N. 382, E DEI PRINCIPI SULL’ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE. VIOLAZIONE DEL D.LGS.
5. ERROR IN JUDICANDO: PERPLESSITÀ E MANCANZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA. INAMMISSIBILITA’ E INFONDATEZZA DEI MOTIVI AGGIUNTI AUTONOMI. VIOLAZIONE ART. 84 D.P.R. 11.7.1980 N. 382, E DEI PRINCIPI SULL’ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 81/2008.
2. I docenti appellati si sono costituiti in giudizio, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Per ragioni logiche e metodologiche conviene partire dall’analisi del secondo motivo di appello, con cui l’appellante ripropone l’eccezione, già sollevata in primo grado, secondo la quale si sarebbe determinato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso di primo grado per tre dei quattro appellati, e la cessazione della materia del contendere in