Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-19, n. 202410219

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-19, n. 202410219
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202410219
Data del deposito : 19 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2024

N. 10219/2024REG.PROV.COLL.

N. 02192/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2192 del 2023, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Tronci, in Roma, Via Sabotino, n. 22 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Questura di Napoli, in persona del Questore pro tempore, e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione V, 25 gennaio 2023, n. 536, resa tra le parti e concernente il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;

Visto il ricorso in appello e relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione della Questura di Napoli e del Ministero dell'interno;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Si controverte nel presente giudizio sulla legittimità del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia motivata dall’assenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore, in ragione dei precedenti penali dell’istante e delle sue frequentazioni con soggetti controindicati.

2. Con appello notificato il 6 marzo 2023 e depositato il 7 marzo successivo, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza in forma semplificata 25 gennaio 2023, n. 536, c on la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione V, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento: a) del decreto della Questura di Napoli – Commissariato di Pubblica Sicurezza – -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato a mani a parte ricorrente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) di ogni ulteriore atto connesso e conseguente comunque lesivo di interessi di parte ricorrente.

L’appellante affida il proprio gravame a due motivi, con i quali ripropone, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le doglienze dedotte in primo grado e lamenta:

“I. ERROR IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO – ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, COME TRATTATA NEI MOTIVI DI RICORSO INTRODUTTIVO. DIFETTO DI CONGRUA ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. OMESSA MOTIVAZIONE SULLE DIFESE DEL RICORRENTE. PERPLESSITA’ E SVIAMENTO DELLA DECISIONE, PER NON CORRETTA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI SU CUI IL COLLEGIO DI PRIME CUREHA FONDATO LA SENTENZA IMPUGNATA ANCHE ALLA LUCE DELLA ASSENZA DI DIFESE DA PARTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO CHE HA ESIBITO MERIA MEMORIA DI STILE.”: l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata da molteplici punti di vista, deducendo che il Tar non avrebbe adeguatamente valorizzato le deduzioni prospettate da parte ricorrente nel giudizio di primo grado, senza contestualizzare i principi invocati e ricorrendo a formule stereotipate al fine di sostenere genericamente che i provvedimenti impugnati siano esenti dai vizi contestati, omettendo una valutazione complessiva della personalità dell’interessato e limitandosi a porre l’accento su una condanna subita dall’istante, che non comporterebbe ex se il rigetto della domanda di licenza di porto d’armi, e sulle sue frequentazioni con soggetti controindicati, senza considerare la necessità di una motivazione rafforzata in ragione del precedente rilascio del titolo di Polizia;

II. ERROR IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO – ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI SU CUI IL COLLEGIO DI PRIME CURE HA FONDATO LA SENTENZA IMPUGNATA. ”: con tale mezzo, viene chiesta la riforma del capo della sentenza impugnata cha ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

3. Le Amministrazioni appellate si sono costituite con memoria depositata il 15 giugno 2023, alla quale è seguita la memoria ex articolo 73 c.p.a. del 6 novembre 2024, con la quale l’appellante ha sostanzialmente riproposto le doglianze dedotte con l’atto introduttivo del secondo grado.

4. All’udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato e va respinto, atteso che la sentenza impugnata resiste a tutti i vizi denunciati.

6. Va in premessa osservato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto (Corte Costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi.

Nell’ambito dell’esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte Costituzionale, 20 marzo 20219, n. 109), l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.

In questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che “ il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici ”, considerato che la peculiarità dell’istituto “ deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto

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