Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-12, n. 202303727

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-12, n. 202303727
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303727
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2023

N. 03727/2023REG.PROV.COLL.

N. 02615/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2615 del 2017, proposto da:
Comune di Ceto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

M B, in proprio e quale titolare della ditta individuale M B, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, I L F, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 01215/2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. M B;

Visto il ricorso incidentale in appello del sig. M B;

Vista l’ordinanza cautelare n. 3786/2017 della Sezione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023 il Consigliere Lorenzo Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Ceto ha proposto appello avverso la sentenza n. 1215/2016 con la quale il T.A.R. per la Lombardia – Sezione Staccata di Brescia ha accolto il ricorso proposto dal sig. Mario B, in proprio e quale titolare della ditta individuale M B.

2. L’odierno appellato ha impugnato dinanzi al Giudice di primo grado: i ) l’atto del 17.2.2015, prot. n. 944, con il quale il responsabile del relativo servizio comunale aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 836/2013 e disposto l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale; ii ) la deliberazione della Giunta comunale del 22.1.2015, n. 1, avente ad oggetto “ Presa d’atto inottemperanza esecuzione ordinanza di demolizione, atto indirizzo al responsabile edilizia privata attivazione procedure acquisizione area con riserva di sistemazione ”; iii ) la nota del 22.1.2015, prot. n. 390, con la quale si era evidenziato che “ i manufatti abusivi consistenti in opere di regimazione idraulica (scogliera), movimenti terra e riempimenti [erano] ancora presenti sul posto ”, “ mentre erano state parzialmente demolite le opere in cemento armato di contenimento terra ”; iv ) la nota del 10.2.2015, prot. n. 811.

3. In punto di fatto il Comune appellante ha esposto che:

- nel mese di ottobre del 2008 il sig. B aveva realizzato, senza titolo abilitativo e in area soggetta a vincolo ambientale e ricompresa nelle fasce A-B-C del P.A.I., una scogliera per uno sviluppo lineare superiore agli 80 metri, un’opera sommitale di cemento armato di contenimento terra, tre riporti “ di materiale di ignota origine per migliaia di metri cubi ”, opere di disboscamento ed asportazione di legname non autorizzato da area demaniale;

- in data 10.7.2008 il sig. B aveva depositato una d.i.a. per “ demolizione completa di corpi di fabbrica inagibili sul lotto in loc. Fornaci ”;

- con nota del 23.10.2008 il Comune aveva evidenziato – all’esito di apposito sopralluogo – come sull’area (mappali 582,1137, 1138, 1140, 1141, 3135, 4877) fossero state realizzate opere non autorizzate;

- dopo aver informato gli altri Enti competenti il Comune aveva adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori del 25.10.2008;

- il sig. B aveva, quindi, inoltrato due prime richieste di regolarizzazione delle opere che erano state, tuttavia, respinte dal Comune il quale aveva adottato, nel 2011, una prima ordinanza di demolizione;

- il sig. B aveva, successivamente, presentato una nuova richiesta di permesso di costruire in sanatoria con istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica per realizzazione di opere di regimazione idraulica, di una recinzione con muri in calcestruzzo e sovrastante rete, di sistemazione del piazzale con riporto di materiale, e, in data 28.12.2012, una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato, prevedendo il mantenimento della scogliera e delle opere di riempimento e dichiarando che l’intervento non era soggetto ad autorizzazione paesaggistica (nonostante il parere contrario della Soprintendenza espresso in relazione alla seconda richiesta di sanatoria);

- in data 6 settembre 2013 l’Amministrazione aveva, quindi, adottato una nuova ordinanza di ingiunzione per la demolizione delle opere abusive realizzate sui mappali n. 582, 1137, 1138, 1140, 1141, 3135 e 4877, consistenti in “ opere di regimazione idraulica, movimenti terra e riempimenti, realizzazione di opere in cemento armato di contenimento terra ”;

- il sig. B non aveva impugnato l’ordinanza indicata ma, in data 22.10.2013, aveva inviato una nota con la quale aveva dichiarato di non poter procedere alle demolizioni per delle modificazioni introdotte da Vallecamonica Servizi (in qualità di committente) e Giudici s.p.a. (in qualità di esecutore) per la realizzazione del Collettore Intercomunale della Valle Camonica;

- l’Amministrazione aveva ripreso l’iter istruttorio per il rilascio del permesso di costruire richiesto in data 28.12.2012 chiedendo di modificare la soluzione progettuale;

- alla richiesta comunale aveva dato riscontro il sig. B che, con nota del 3 dicembre 2013, aveva comunicato di voler dare inizio all’attività di demolizione;

- l’Amministrazione aveva, quindi, rilasciato il permesso di costruire n. 08/2014 che aveva assentito la realizzazione di un complesso a destinazione residenziale e commerciale su un’area che, però, aveva ricompreso tutti i mappali citati nell’ordinanza di demolizione, cui si aggiungevano due terreni a sud del lotto;

- l’Amministrazione aveva disposto un sopralluogo nel corso del quale aveva accertato la solo parziale demolizione delle opere oggetto dell’ordinanza e, pertanto, aveva sospeso i lavori assentiti con il permesso di costruire del 2014 e, di seguito, aveva avviato il procedimento di annullamento di tale titolo;

- in data 22 gennaio 2015 l’Amministrazione aveva, quindi, verificato la permanenza delle strutture abusive e, in particolare, che la sola demolizione eseguita era relativa al muro in cemento armato posto sulla sommità del muro;

- la Giunta comunale aveva, quindi adottato (in data 22 gennaio 2015) la delibera con la quale aveva preso atto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e richiesto all’ufficio tecnico di procedere all’acquisizione delle aree e di prevedere la redazione di idoneo piano di caratterizzazione del materiale presente sull’area;

- il tecnico comunale aveva dato corso alle verifiche quantificando in circa 4500 mc il volume del materiale da rimuovere per ripristinare lo stato iniziale dei luoghi sui mappali 582, 1137, 1138, 1140, 1141, 3135, 4877;

- con nota del 17 febbraio 2015 il responsabile del servizio aveva, inoltre, accertato la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione evidenziando come tale accertamento costituisse titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene e dell’area di sedime al patrimonio del Comune.

4. Il sig. B ha impugnato i provvedimenti indicati al punto 2 della presente sentenza deducendo: i ) travisamento e imprecisione, in quanto non era stata esattamente individuata l’area dell’abuso edilizio, e non erano stati chiariti i motivi dell’estensione della sanzione ablatoria all’intero lotto edificabile; ii ) violazione dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’area acquisita (residenziale) non sarebbe stata idonea alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (scogliera e riporto di terreno); iii ) irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, in quanto non era stata presa in considerazione né l’esecuzione parziale dei lavori di rimessione in pristino né le difficoltà di completamento degli stessi, anche per la presenza di un collettore fognario.

4.2. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Ceto chiedendo la reiezione del ricorso.

4.3. Con ordinanza n. 663/2015 il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente l’istanza cautelare evidenziando come: i ) fosse “ necessario sospendere i provvedimenti impugnati per dare modo al Comune di riattivare il confronto con il ricorrente, allo scopo di definire un progetto e un cronoprogramma di rimozione delle opere abusive che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti: sicurezza idraulica, stabilità della scarpata, accertamento dell’assenza di inquinanti nel terreno, funzionalità del collettore fognario, ripristino almeno per approssimazione dei valori paesistici preesistenti, tutela dei diritti edificatori nella massima misura consentita dai predetti obiettivi di interesse pubblico ”; ii ) “ alla procedura (conferenza di servizi) dovranno essere invitati anche i soggetti titolari di competenze su aspetti particolari della vicenda (Regione, Soprintendenza, Valle Camonica Servizi srl), fermo restando che l’onere economico del ripristino è del ricorrente in quanto autore dell’abuso ”; iii ) “ solo a fronte del rifiuto del ricorrente di realizzare gli interventi individuati in esito a questa procedura, e nel rispetto delle indicazioni sopra formulate, potrà applicarsi la sanzione della perdita della proprietà dell’intero lotto ”; iv ) per la

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