Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-12-24, n. 201908808

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-12-24, n. 201908808
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908808
Data del deposito : 24 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2019

N. 08808/2019REG.PROV.COLL.

N. 08404/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8404 del 2018, proposto da Agrihelios di V E &
C. s.a.s. – Società Agricola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, n. 68;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza Ter, n. 2813 del 13 marzo 2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati P C e A S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Gestore Servizi Energetici s.p.a. (di seguito GSE), con provvedimento del 23 marzo 2012, ha comunicato alla Agrihelios di V E &
C. s.a.s. la decadenza dal diritto ai benefici di cui alla legge n. 129 del 2010 per l’impianto fotovoltaico, denominato “Agrihelios SAS 1”, sito in via Strada Vicinale Pisciarelli – Valle Cupa, Come di Fabrica di Roma (RM).

Il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza Ter, con la sentenza 13 marzo 2018, n. 2813, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato avverso il detto provvedimento di decadenza.

Di talché, la parte soccombente in primo grado ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

Sull’errata qualificazione degli argomenti sviluppati nell’ambito della memoria ex art. 73 c.p.a. del 26 gennaio 2018 quale “motivo nuovo” e sulla dichiarazione di inammissibilità degli argomenti sviluppati ai fini dell’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso.

Il GSE avrebbe argomentato il provvedimento di decadenza sul generico presupposto che, all’esito della procedura di verifica, era emerso una divergenza sul dossier fotografico.

Gli argomenti utilizzati dal ricorrente nell’ambito della memoria conclusionale nel giudizio di primo grado non costituirebbero una nuova censura, per cui la sentenza impugnata sarebbe da considerarsi erronea nella statuizione in cui deduce una inammissibilità delle argomentazioni contenute nella memoria conclusionale.

Il ricorrente, infatti, avrebbe sempre dedotto di avere completato i lavori entro il termine del 31 dicembre 2010;
la documentazione fotografica, indicata dall’art.

1-septies, paragrafo 3.1. della “Procedura GSE” come facoltativa, avrebbe assunto solo attraverso la prassi del GSE la funzione di requisito indispensabile e facente prova assoluta.

Sull’errata applicazione dell’art.

1-septies del d.l. n. 105 del 2010, convertito nella legge n. 129 del 2000, e dell’art. 5 del d.m. 23 febbraio 2007, n. 45, nonché degli artt. 23 e 29 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Il ricorrente avrebbe dimostrato in atti di avere concluso, alla data del 31 dicembre 2010, i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico di cui si controverte, come attestato dal soggetto che aveva provveduto alla loro realizzazione e asseverato con dichiarazione del tecnico nel rispetto delle prescrizioni di quanto previsto dal comma 1-bis dell’art.

1.septies della legge n. 129 del 2010.

L’ultimazione dei lavori avrebbe potuto essere comprovata soltanto con l’allegazione dell’asseverazione di un tecnico abilitato, considerato che non era previsto, a livello legislativo, a pena di inammissibilità della domanda del beneficio tariffario agevolato, la produzione di ulteriore documentazione destinata a dimostrare l’avvenuta ultimazione dei lavori e tanto meno l’allegazione di documentazione fotografica, in quanto tale ulteriore adempimento documentale è stato richiesto autonomamente dal GSE con propria circolare o atto di indirizzo del 12 novembre 2010.

A fronte dell’avvenuta trasmissione al GSE per via telematica dell’originario dossier fotografico, lo stesso sarebbe risultato “parzialmente” diverso da quello effettuato sull’impianto fotovoltaico per l’esecuzione degli interventi manutentivi sull’impianto che hanno comportato la sostituzione di tutti i moduli con altri di diversa tipologia.

Il GSE ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 14 novembre 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il contestato provvedimento di decadenza dei benefici del 23 marzo 2012 è stato adottato considerato che:

- il dossier fotografico trasmesso al GSE in allegato alla richiesta di accesso ai benefici della legge n. 129 del 2010, entro i termini ivi previsti, a prescindere dall’avvenuta sostituzione dei moduli fotovoltaici, mostra una disposizione dei moduli diversa da quella riscontrata durante il sopralluogo e rappresentata nella planimetria di progetto;

- le fotografie attestanti la reale configurazione dell’impianto sono state inviate, a titolo di integrazione, successivamente alla data del sopralluogo e non possono, pertanto, dimostrare in modo oggettivo l’avvenuto completamento dei lavori di installazione dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010;

- il soggetto responsabile era tenuto a caricare sul portale del GSE un dossier fotografico atto a dimostrare l’effettiva conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, come previsto nella “Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13/08/2010)”;

- le evidenze documentali in possesso del GSE, qualora attestassero il mancato completamento dei lavori di installazione dell’impianto, alla data del 31 dicembre 2010, comporterebbero, oltre alla non ammissione ai benefici di cui alla legge n. 129/10, le conseguenze previste dall’art. 43 del d.lgs. 28/11;

- l’erroneo caricamento delle fotografie suddette, da parte del Soggetto Responsabile, non ha posto in condizione il GSE di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di tutte le condizioni per l’accesso ai benefici di cui alla legge 129/2010.

3. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.

3.1 In primo luogo, è da condividere la statuizione del giudice di primo grado, secondo cui è inammissibile il motivo di impugnativa, con il ricorrente ha prospettato che “la documentazione fotografica trasmessa in allegato alla dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori dell’impianto fotovoltaico di cui si controverte, risultava riferibile allo stato dell’impianto alla data della dichiarazione (entro il 31.12.2010) e che a seguito dell’esecuzione dell’ordine di servizio del 10.01.2011 e dei lavori di manutenzione comprendenti l’integrale sostituzione di tutti i pannelli fotovoltaici difettosi (con moduli diversi, sia per marca del produttore che per modello), è evidente che il dossier fotografico trasmesso successivamente (alla data del 31.05.2011) dava evidenza di uno stato di luogo in parte differente da quello originale”.

Tali doglianze, infatti, sono contenute nella memoria conclusionale prodotta nel giudizio di primo grado, mentre, integrando censure nuove, avrebbero dovuto essere proposte con il ricorso introduttivo o, comunque, con motivi aggiunti notificati alla controparte.

Viceversa, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la parte aveva evidenziato un diverso profilo di doglianza, peraltro non reiterato in questa sede, vale a dire l’erroneo caricamento, a corredo dell’istanza, di un dossier fotografico relativo ad altro impianto.

3.2. In ogni caso, nel merito, le complessive doglianze proposte dall’appellante non possono essere condivise.

Le contestazioni possono riassumersi in due ordini di censure: l’uno, secondo cui l’ultimazione dei lavori avrebbe potuto essere comprovata soltanto con l’allegazione dell’asseverazione di un tecnico abilitato, considerato che non era previsto, a livello legislativo, a pena di inammissibilità della domanda del beneficio tariffario agevolato, la produzione di ulteriore documentazione destinata a dimostrare l’avvenuta ultimazione dei lavori e tanto meno l’allegazione di documentazione fotografica;
l’altro, come detto, volto a dimostrare che le differenze tra le fotografie allegate all’istanza e lo stato dei luoghi accertato a seguito della verifica sarebbero dovute alla esecuzione di interventi manutentivi sugli impianti che hanno comportato la sostituzione dei moduli con altri di diversa tipologia.

3.2.1. Il primo ordine di doglianze è infondato.

L’art. 1 septies del d.l. n. 105/2010, convertito dalla l. n. 129/2010, stabilisce che il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dai seguenti:

"1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione".

Di talché, costituiscono presupposti essenziali per l’acquisizione del titolo a beneficiare della tariffa incentivante: a) la conclusione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il termine del 31 dicembre 2010;
b) le relative comunicazioni di fine lavori agli enti competenti entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010;
c) l’entrata in esercizio dell’impianto entro il termine del 30 giugno 2011.

L’allegato 4, punto 1, del D.M. 19 febbraio 2007, accesso al secondo conto energia, dispone che la documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato in conformità alla norma CE-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale, deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informativo volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ne consegue che la normativa di riferimento ha previsto l’obbligo di produrre al GSE, in sede di comunicazione di fine lavori, almeno cinque fotografie dell’impianto.

Il GSE, poi, ha dettato la procedura operativa per la gestione delle comunicazioni di fine lavori degli impianti fotovoltaici per consentire l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 129 del 13 agosto 2010.

Il punto 3.1 della detta procedura operativa ha previsto che, durante la fase di inserimento dati per la “comunicazione fine lavori impianto” il Soggetto Responsabile ha la possibilità di caricare informazioni relative all’impianto, ivi incluse le fotografie dell’impianto, specificando che le foto dell’impianto ultimato devono fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi principali compenti, moduli, inverter e trasformatori.

La procedura operativa, quindi, in presenza dell’obbligo di presentare le fotografie dell’impianto, disposto dall’art. 4, punto 1, dell’allegato al D.M. 19 febbraio 2007, ha attribuito al soggetto responsabile la facoltà di trasmettere le stesse con certe modalità e cioè attraverso il portale messo a disposizione dal GSE.

Pertanto, la circostanza di cui al punto 3.1 della procedura operativa dettata dal GSE, laddove fa riferimento alla “possibilità” di caricare le fotografie dell’impianto durante la fase di inserimento dati per la “comunicazione fine lavori”, rappresenta una mera facoltà relativa alla modalità di trasmissione della documentazione fotografica, ma non incide minimamente sull’obbligo di allegazione alla comunicazione del dossier fotografico, che ha la sua fonte nel D.M. 19 febbraio 2007.

Insomma, una cosa è l’obbligo di trasmissione delle fotografie nella comunicazione di fine lavori, previsto dal D.M. 19 febbraio 2007, altra cosa è la modalità di trasmissione delle fotografie, che la procedura operativa consente possa avvenire attraverso il portale messo a disposizione dal GSE.

Il Collegio, in conclusione, ritiene che l’allegazione del dossier fotografico fosse necessaria per comprovare l’effettiva conclusione dei lavori entro il termine essenziale del 31 dicembre 2010, non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione di asseverazione di fine lavori, redatta dal tecnico abilitato, considerato che quest’ultima provenendo dalla parte interessata non può, all’evidenza, assumere una specifica rilevanza probatoria, ove non accompagnata da elementi oggettivamente idonei a dimostrare compiutamente la circostanza essenziale per l’attribuzione dei benefici.

Ne consegue che, correttamente, il GSE ha ritenuto di non essere stato posto in condizione di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di tutte le condizioni per l’accesso ai benefici di cui alla legge n. 129 del 2010.

D’altra parte, la giurisprudenza ha costantemente rilevato che, in base al principio di autoresponsabilità sotteso al regime di incentivazione, costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio fornire prova di tutti i presupposti per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (ex multis, in tal senso, Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2019, n. 6583).

3.2.2. Parimenti infondato, costituendo un assunto indimostrato, è l’ordine di censure – peraltro, con statuizione esente da vizi, ritenuto inammissibile in primo grado -secondo cui l’impianto rappresentato nel dossier fotografico trasmesso con la richiesta di ammissione al beneficio delle tariffe incentivanti sarebbe diverso rispetto a quanto riscontrato in sede di sopralluogo in ragione dell’esecuzione degli interventi manutentivi che avrebbero comportato la sostituzione di tutti i moduli con altri di diversa tipologia.

Il provvedimento contestato, infatti, ha evidenziato chiaramente che dall’analisi del dossier fotografico caricato sul portale del GSE, nell’ambito dell’istanza di accesso ai benefici previsti dalla legge n. 129 del 2010, è emerso che l’impianto ivi rappresentato non corrisponde a quello rilevato durante il sopralluogo “a prescindere dall’avvenuta sostituzione dei moduli fotovoltaici, dichiarata dal Soggetto Responsabile nel verbale di sopralluogo e opportunamente comprovata mediante presentazione dei documenti di trasporto”:

In particolare, il GSE ha posto in rilievo che, “a prescindere dall’avvenuta sostituzione dei moduli fotovoltaici”, il dossier fotografico trasmesso al GSE in allegato alla richiesta di accesso ai benefici della legge n. 129 del 2010, entro i termini ivi previsti, mostra una disposizione dei moduli diversa da quella riscontrata durante il sopralluogo e rappresentata nella planimetria di progetto.

In sostanza, il GSE ha adottato il provvedimento di decadenza considerato che il dossier fotografico trasmesso, a prescindere dall’avvenuta sostituzione dei moduli fotovoltaici, mostra una disposizione dei moduli diversa da quella riscontrata durante il sopralluogo e rappresentata nella planimetria di progetto e tale motivazione non è stata efficacemente contestata dalla parte.

Né, l’appellante, su cui gravava l’onere della prova, ha fornito dimostrazione che il nuovo stato dei luoghi è effettivamente corrispondente a quello iniziale, già di per sé attestante il completamento dei lavori, come integrato con la autorizzata sostituzione dei pannelli.

4. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l’appello è infondato e va di conseguenza respinto.

5. Le spese del presente giudizio di appello, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore del GSE.

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