Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-11-25, n. 202107897

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-11-25, n. 202107897
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107897
Data del deposito : 25 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2021

N. 07897/2021REG.PROV.COLL.

N. 04196/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso NRG 4196/2017, proposto da A G, A C e R S, tutti rappresentati e difesi dall'avv. F C, con domicilio eletto in Roma, v.le B. Buozzi 99



contro

il Ministero dello sviluppo economico-MISE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12 e



nei confronti

– di M T, rappresentato e difeso dagli avv.ti A G e M T, con domicilio eletto in Roma, via Piemonte 39 e
– della DEA s.p.a. in A.S., corrente in Guarcino (FR), in persona del Commissario straordinario pro tempore , non costituita in giudizio,



per la riforma

della sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 3414/2017, resa tra le parti e concernente il DM 15 aprile 2008, recante la nomina dell’avv. T a Commissario straordinario della DEA s.p.a. in A.S.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co. 2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 mediante videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”, in attuazione di quanto disposto dalla circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 6305 del 13 marzo 2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. – Con il decreto del 25 maggio 2001, l’allora Ministro dello sviluppo economico nominò l’avv. M T nelle funzioni di Commissario straordinario della DEA s.p.a., corrente in Guarcino (FR) —impresa soggetta alla procedura di A.S. a seguito di crisi aziendale—, poi decaduto in forza del DM 4 aprile 2007 ai sensi dell’art. 1, commi 498 e 499 della l. 27 dicembre 2006 n. 296.

Col decreto medesimo, fu disposta la nomina del nuovo collegio commissariale nelle persone dei sigg. ing. A C, dott. Antonino G e prof. R S, previo accorpamento della procedura di AS inerente alla DEA s.p.a. ad altre già affidate ai Commissari stessi.

Avverso tal DM l’avv. T si gravò allora innanzi al TAR Lazio che, con sentenza n. 13367 del 17 dicembre 2007, ne accolse in parte il ricorso, con rinvio al MISE per il riesame, a cagione del difetto di motivazione sulla scelta dei commissari da preporre, non essendo stata operata una reale comparazione tra il commissario uscente e quelli subentranti (tuttavia con incarico prorogato ai soli fini del disbrigo degli affari correnti).

All’uopo richiesti, i Commissari G e consorti, con le loro missive del 23 gennaio e del 13 febbraio 2008, resero noto al MISE talune criticità della gestione commissariali dell’avv. T, ossia: A) le irregolarità nell’acquisto dell’ex Cartiera di Subiaco (unico residuo immobile di proprietà della DEA s.p.a. in AS, gravato da vincolo archeologico ex l. 1° giugno 1939 n. 1089), sostanziatesi nell’omessa denuncia e nell’omessa notifica da parte dell’avv. T dell’atto di acquisto suddetto (riscattato anticipatamente dal leasing esistente tra Intesa Leasing s.p.a. e DEA s.p.a. in AS) ex art. 59 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 al MIBAC, ai fini dell’esercizio della relativa prelazione (art. 60) da parte dello Stato; B) l’omessa redazione e presentazione da parte dell’avv. T, nella qualità, delle relazioni semestrali prescritte dall’art. 205 l. fall.

Ad entrambe tali osservazioni, l’avv. T con la propria nota del 1° aprile 2008, trasmessa ai Commissari il successivo 12 maggio, dedusse puntualmente anche con riguardo alla risposta resa dalla locale Soprintendenza BAP il 27 novembre 2007 sull’assenza di vincoli sul detto edificio. Era infatti accaduto che i Commissari G e consorti intesero sì provvedere a notificare al MIBAC tal acquisto, che però fu reso noto non già alla competente Soprintendenza archeologica, bensì alla Soprintendenza BAP, la quale precisò (proprio il 27 novembre 2007) che l’edificio non era soggetto a vincolo architettonico, donde l’equivoco sull’esistenza di vincoli.

2. – Sicché, con DM 15 aprile 2008 e ritenendo ormai risolta la questione della notifica, il MISE nominò l’avv. T nuovamente Commissario straordinario della DEA s.p.a. in AS, con scorporo di questa dalle altre procedure affidate ai Commissari G e consorti. Il 3 giugno 2008, l’avv. T provvide alla notifica ex art. 59 alla competente Soprintendenza archeologica.

2. – Tal nomina fu impugnata dai Commissari G e consorti avanti al TAR Lazio, col ricorso NRG 6698/2008, deducendo in punto di diritto le due questioni oggetto delle citate missive, a prova dell’inaffidabilità della gestione dell’avv. T. Questi propose il ricorso incidentale depositato il 18 luglio 2008, avverso i decreti MISE n. 4449 del 18 gennaio 2008 (sul mantenimento del prof. G e consorti nel disbrigo degli affari correnti e nella potestà d’assumere atti indifferibili ed urgenti) e n. 19981 del 17 marzo 2008 (sulla potestà del MISE sulla nomina, ora per allora, del Commissario straordinario.

Nelle more del giudizio e col DM 30 ottobre 2008, il MISE, a seguito del riesame sul DM 15 aprile 2008 (conseguente all’ordinanza cautelare n. 3749 del 23 luglio 2008), appurò: a) l’errore di trasmissione dell’atto d’acquisto, a cura dei Commissari G e consorti ad una Soprintendenza incompetente e la conseguente precisazione di questa circa l’assenza dei vincoli architettonici; b) l’attuale pendenza del termine affinché la competente Soprintendenza archeologica potesse esercitare l’eventuale prelazione; c) quanto al vincolo archeologico in sé, il duplice errore dei Commissari G e consorti (sulla trasmissione del contratto d’acquisto) e del MISE (sul senso della risposta del 27 novembre 2007, inerente al vincolo architettonico), donde l’impossibilità di condividere la critica all’avv. T, posto che sia i primi che il secondo avevano prestato un legittimo affidamento nei rispettivi Notai; d) l’esistenza, agli atti del Ministero, di documentazione congrua, attestante che l’avv. T aveva

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