Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-28, n. 202409561

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-28, n. 202409561
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409561
Data del deposito : 28 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2024

N. 09561/2024REG.PROV.COLL.

N. 01186/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1186 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima, n. 10194 del 18 luglio 2022, resa tra le parti, concernente il diniego di un’istanza volta alla concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024, il consigliere Nicola D’Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Marco Michele Picciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 16 maggio 2018 il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata dal signor -OMISSIS- sulla base della seguente motivazione: “… …visti gli atti istruttori dai quali si rileva che l’interessato ha riportato la seguente condanna penale: -OMISSIS- sentenza del Giudice di Pace presso il Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 582 c.p., definita per cause estintive, remissione di querela, nonché il seguente pregiudizio penale: p.p.-OMISSIS- rgpm per il reato di cui all’art. 619 c.p., definito -OMISSIS-, con Decreto di archiviazione per mancanza di condizioni ...ritenuto che la condotta penale sopra riportata e la condotta rilevata con riferimento a tutti gli elementi del comportamento tenuto dal richiedente durante la propria permanenza sono indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano… ”.

1.1. Il signor -OMISSIS- ha quindi impugnato il diniego dinanzi al Tar del Lazio, che con la sentenza indicata in epigrafe (n. 10194 del 2022) ha respinto il ricorso, condannandolo alle spese di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi