TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-18, n. 202210194

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-18, n. 202210194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210194
Data del deposito : 18 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2022

N. 10194/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12464/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12464 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento del provvedimento di diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data -OMISSIS- il ricorrente, cittadino liberiano, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza presentata in data -OMISSIS-, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. n. 91 del 05 febbraio 1992.

Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il Ministero ha rilevato la presenza dei pregiudizi penali qui di seguito elencati:

sentenza del Giudice di Pace di -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 582 c.p. (lesioni personali), divenuta irrevocabile il -OMISSIS- e definita per sopravvenuta remissione di querela;

procedimento -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 629 c.p. (estorsione), definito con decreto di archiviazione del -OMISSIS- per mancanza di condizioni per l’esercizio dell’azione penale.

Sulla base di tali presupposti, all’esito di rituale sub-procedimento ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, il Ministero ha denegato il richiesto provvedimento concessorio, sulla scorta di un giudizio di non coincidenza tra l’interesse del ricorrente a conseguire la cittadinanza italiana e quello pubblico ad ampliare, con il suo ingresso, la platea della comunità nazionale.

Il decreto è stato quindi gravato, unitamente agli atti ad esso presupposti, dall’odierno ricorso articolato in un unico motivo ove il ricorrente cumulativamente lamenta violazione dell’art. 9 della L. n. 91/1992 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza.

All’esito dell’udienza camerale del -OMISSIS-, con Ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare articolata unitamente al ricorso introduttivo, statuendo che “ il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non appare assistito dai prescritti requisiti per la concessione della richiesta misura cautelare, poiché, dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa, non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, in quanto il rigetto dell’istanza è correttamente ed adeguatamente motivato con il richiamo ai precedenti penali a carico del ricorrente ”.

In vista dell’udienza di trattazione di merito, l’avvocatura erariale si è tardivamente costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 08.07.2022 – celebratasi secondo le speciali modalità previste dall’art. 17, comma 6, del D.L. n. 80 del 09 giugno 2021 - la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio alcuna valida ragione per discostarsi dalla pronuncia formulata in sede cautelare.

In via preliminare, è opportuno ripercorrere gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in subiecta materia, la quale appare ormai granitica nell’affermare:

- che l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI,