Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-09, n. 201801519

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-09, n. 201801519
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801519
Data del deposito : 9 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2018

N. 01519/2018REG.PROV.COLL.

N. 05410/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5410 del 2016, proposto da:
TERMEX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D G e F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F T in Roma, largo Messico, n. 7;

contro

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C S e G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14a/4;
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

EUROPROGETTI &
FINANZA SPA, non costituito in giudizio;
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria – Sez. II – n. 1029 del 2015;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Genova e del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati F T, G P e Beatrice Gaia Fiduccia dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.‒ La società TERMEX s.r.l. presentava in data 7 giugno 1999 alla Provincia di Genova, in qualità di “Soggetto Responsabile” del Patto Territoriale di Genova e delle Valli del Genovesato ‒ approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 2492 del 23 aprile 2001 ‒ una domanda per la concessione di agevolazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge n. 662 del 1996, in ordine ad un programma di ampliamento di un impianto per la lavorazione di grandi macchine.

In accoglimento di tale richiesta ‒ identificata con il numero di progetto «P17122/16» ‒ alla TERMEX veniva riconosciuto, in via provvisoria, un contributo in conto impianti pari ad € 439.246,59, a fronte di un programma di investimenti per l’importo complessivo agevolabile di € 1.876.287,91 (successivamente, su richiesta di variazione del progetto della stessa impresa richiedente, il Soggetto Responsabile procedeva al ricalcolo del contributo in € 417.741,90).

Nel 2003, l’odierna appellante ‒ depositata la documentazione di avanzamento lavori ai fini dell’erogazione delle prime 2 quote delle 3 previste ‒ otteneva la liquidazione del contributo per un importo di € 209.847,50 per le spese dirette, oltre ad € 52.024,98 per le spese in leasing, per un totale complessivo di € 261.872,48, concretamente erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Di seguito, concluso il programma di investimento, la TERMEX, con nota del 30 giugno 2005, richiedeva l’erogazione del rateo finale dell’agevolazione concessa in via provvisoria.

Sennonché, la Europrogetti &
Finanza s.p.a. ‒ cui era stata affidata l’istruttoria del progetto ‒, con nota del 14 settembre 2011, trasmetteva la relazione sullo stato finale degli investimenti, confermando sì l’ammissibilità del programma di investimenti alle agevolazioni, ma con alcuni stralci di spesa. In particolare, la relazione finale di spesa fissava in € 397.627,78 l’importo della spesa ammissibile e in € 89.207,82 il contributo concedibile in via definitiva (mentre in via provvisoria il contributo riconosciuto alla Società ricorrente era pari ad Euro 417.741,90, di cui Euro 261.872,48 già erogati a titolo di anticipazione). La limita quantificazione del contributo concedibile, come ricalcolata dal soggetto istruttore, veniva confermata dalla competente Commissione ministeriale.

Con nota prot. 91714 del 10 settembre 2013, la Provincia di Genova comunicava a TERMEX l’avvio del procedimento volto alla rideterminazione del contributo provvisorio concesso, in conseguenza dei predetti stralci di spesa sulla realizzazione dell’investimento.

Con determinazione dirigenziale n. 574 del 31 gennaio 2014, la Provincia di Genova adottava il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni finanziarie, relativo all’iniziativa imprenditoriale della TERMEX, prescrivendo in capo a quest’ultima l’obbligo di restituire all’erario dello Stato la somma complessiva di € 179.622,71 (di cui: € 166.529,39, corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo concesso in via definitiva e l’importo già erogato alla società;
€ 10.151,10 a titolo di interessi;
€ 2.942,22 a titolo di oneri di accertamento finale di spesa).

La Provincia di Genova, da ultimo, con la determinazione dirigenziale n. 2141 del 21.05.2014 introduceva le integrazioni richieste dal Ministero dello Sviluppo economico (con note del 5.03.2014 e del 9.05.2014), cui seguiva la presa d’atto ministeriale prot. 31427 del 15 luglio 2014.

1.1.‒ Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 29 novembre 2013, aveva chiesto al Tribunale civile di Genova di accertare e dichiarare il suo diritto il credito nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e/o della Provincia di Genova, pari ad € 155.869,42, oltre al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo nell’erogazione del saldo. Il Tribunale civile, tuttavia, con sentenza del giorno 8 aprile 2014, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.

1.2.‒ A questo punto, con due autonomi ricorsi promossi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ‒ n. 451 e n. 452 del 2014 ‒ la TERMEX, rispettivamente: riproponeva le domande formulate nell’atto di citazione proposto davanti il Tribunale civile di Genova (l’accertamento del credito della somma di €. 155.869, quale sommatoria della terza rata dell’agevolazione e quanto dovuto per il saldo del leasing contratti);
impugnava la determinazione dirigenziale della Provincia di Genova n. 574 del 31.01.2014, con la quale l’Amministrazione provinciale adottava il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni finanziarie.

Con successivi motivi aggiunti ‒ nell’ambito del giudizio n. 452 del 2014 ‒ veniva gravati anche il provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 2141 del 21 maggio 2014, e l’atto del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 31427 del 15 luglio 2014.

2.‒ Con sentenza n. 1029 del 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ‒ riuniti i ricorsi n. 451 e n. 452 del 2014 per motivi di connessione oggettiva e soggettiva ‒ li ha respinti entrambi.

3.‒ Avverso tale sentenza la società Termex s.r.l. ha proposto appello deducendone l’erroneità sotto i seguenti plurimi profili di censura.

a) Con i primi due motivi di appello, si afferma che, quando il provvedimento di rideterminazione in diminuzione del contributo è stato adottato (in data 31 gennaio 2014), a distanza di oltre 9 anni dalla formulata richiesta di liquidazione del saldo finale, erano oramai spirati i limiti temporali previsti dalla normativa speciale ‒ segnatamente dagli artt. 5, 7, lettera b ), 12, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 2000 n. 320 ‒ che regolava il programma di finanziamento. Diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, poi, nessuna responsabilità per gli inadempimenti delle Amministrazioni procedenti potrebbe essere addebitata alla Società appellante, la quale, al contrario, avrebbe sempre mantenuto una condotta diligente, inoltrando tutta la documentazione necessaria, dando puntuale seguito alle successive richieste delle Amministrazioni stesse.

b) La sentenza gravata sarebbe, poi, errata per non aver riconosciuto tutela alla posizione di legittimo affidamento ingeneratasi nella ricorrente. Anche a voler ammettere che le verifiche in ordine all’ammontare del contributo definitivo possano essere assunte dall’Amministrazione oltre i termini procedimentali previsti, non potrebbe ammettersi che l’esercizio del potere provvedimentale venga dall’Amministrazione rinviato sine die , dovendo tale potere essere necessariamente esercitato entro un termine ragionevole.

c) La sentenza gravata sarebbe, altresì, erronea per non aver rilevato il grave difetto di motivazione che inficierebbe il provvedimento gravato. L’apodittica elencazione delle spese ammesse e di quelle escluse, non potrebbe, infatti, ritenersi in alcun modo sufficiente ad integrare l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione procedente, non consentendo in alcun modo di comprendere, quali siano le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione procedente a stralciare voci di spesa che erano già state valutate ad ammesse, sia pure in via provvisoria.

d) La sentenza gravata sarebbe, inoltre, errata per aver ritenuto che l’Amministrazione provinciale abbia preso nella dovuta considerazione gli apporti procedimentali della ricorrente, con memorie dell’11 ottobre 2013 e 9 dicembre 2013.

Conclude l’appellante che il ritardo nell’erogazione della quota a saldo del contributo le avrebbe provocato ingenti pregiudizi. Su queste basi, insiste nella richiesta di risarcimento dei danni consistenti: nella somma derivante dalla rivalutazione monetaria del capitale medesimo;
negli interessi moratori maturati sul predetto capitale;
nel maggior danno, calcolato in termine di ricorso al capitale di terzi, non avendo potuto disporre della somma di cui al contributo.

4.– Le Amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo che il gravame venga rigettato.

5.‒ Con ordinanza 19 settembre 2016 n. 4035, la Sezione ‒ « Considerato che il provvedimento impugnato, con il quale è stato rideterminato il contributo dovuto alla società appellante ed è stata richiesta la restituzione di parte delle somme già erogate (per € 179.622,71), è stato adottato a molti anni di distanza dalla precedente determinazione e dall’erogazione (nel 2003) dei relativi acconti;

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