Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-23, n. 202309142

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-23, n. 202309142
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309142
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 09142/2023REG.PROV.COLL.

N. 08411/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8411 del 2022, proposto da
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati A C, E D R, L M, A S e Carla D'Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carla D'Aloisio, in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

contro

Teleregione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Jet Set S.r.l., non costituita in giudizio;

nei confronti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy in persona del Ministro pro tempore e

AGCOM

Co.Re.Com Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la qual sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 01127/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Teleregione S.r.l. e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Co.Re.Com. Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il Cons. M P e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società Teleregione S.r.l. partecipava al Bando recante « Attribuzione dei benefici economici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5.11.2004, n. 292 per l’anno 2015 ».

Si anticipa sin d’ora che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del citato D.M. 292/2004 « sono escluse dall'erogazione del contributo: a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali ».

Con nota del 23 febbraio 2016 l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – I.N.P.G.I. attestava la correttezza contributiva di Teleregione relativamente (per quanto di interesse) cinque giornalisti dipendenti « alla data del 31.12.2015 ».

Con successiva nota del 24 marzo 2016, lo stesso I.N.P.G.I. comunicava al Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia (Co.Re.Com) che Teleregione « non presenta [va] uno stato di regolarità contributiva » pervenendo a tale conclusione una volta preso atto della definizione di un contenzioso insorto per « omesso assoggettamento a contribuzione di somme percepite da alcuni giornalisti, per il periodo agosto 2001 - luglio 2006 ».

Circa la vicenda da ultimo evocata, per completezza di esposizione, si anticipa che con verbale di accertamento dell’8 settembre 2006 I.N.P.G.I. rilevava, relativamente ai cinque giornalisti in questione, un mancato versamento contributivo per complessivi € 123.000,00 applicando una sanzione di importo pari a € 26.336,00.

Teleregione contestava di essere incorsa in detta violazione allegando di aver effettuato i versamenti dovuti ancorché, e in buona, fede, in favore di un diverso ente previdenziale ( ex E.N.P.A.L.S. oggi I.N.P.S. in luogo I.N.G.P.I.) che, ai sensi della normativa di settore, sarebbe stato in ogni caso tenuto a rimetterli all’istituto legittimato a riceverli.

Ne scaturiva un contenzioso definito con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3632 del 10 aprile 2014, passata in giudicato, con la quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, e precisamente in merito all’erroneo versamento eseguito, si afferma che « rispetto alla domanda di ripetizione di indebito il Tribunale l’ha considerata correttamente indeterminata perché, sebbene fondata nell’an, risultava “priva di un dettagliato riferimento agli importi effettivamente versati” » pur riconoscendo che Teleregione aveva in giudizio « corretto le rilevate lacune specificando nel dettaglio i contributi versati all’Enpals ora INPS, quanto alle posizioni dei propri dipendenti ».

Con nota del Co.Re.Com del 29 marzo 2016, la rilevata irregolarità contributiva veniva contestata all’emittente invitandola a contro dedurre, fissando alla data del 20 aprile 2016 il termine di accettazione di eventuali rettifiche da parte dell’I.N.P.G.I..

Con delibera n. 34 del 19 luglio 2016, di approvazione della graduatoria, Co.Re.Com., rilevata la « non regolarità contributiva » di Teleregione, decretava l’azzeramento « del punteggio relativo ai giornalisti ».

Detto esito veniva da Teleregione impugnato innanzi al Tar Puglia con ricorso iscritto al n. 1287/2016 R.R. sostenendo che il versamento effettuato ad E.N.P.A.L.S. sarebbe da ritenersi liberatorio della propria obbligazione contributiva ai sensi dell’art. 116, comma 20, della L. n. 388/2000 che imporrebbe all’indebito percettore delle somme il trasferimento delle stesse al soggetto legittimato.

Il Tar accoglieva il ricorso, quanto alla domanda impugnatoria (respingendo invece la domanda di risarcimento danni), con sentenza n. 1127 del 1° agosto 2022 riconoscendo incidentalmente la regolarità contributiva di Teleregione alla data del 15 novembre 2015 (scadenza del termine di presentazione delle istanze) sul rilievo (in estrema sintesi):

che « con l’entrata in vigore dell’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000 il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un Ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all’Ente titolare della contribuzione delle somme incassate » (disposizione applicabile anche in caso di versamenti eseguiti presso enti privati);

che il diritto alla ripetizione di quanto erroneamente versato all’E.N.P.A.L.S. fosse stato « pacificamente riconosciuto » dalla Corte di Appello di Roma;

che E.N.P.A.L.S./I.N.P.S. fosse tenuta, a seguito della richiesta avanzata da Teleregione, al trasferimento delle somme indebitamente percepite;

che per tali ragioni I.N.P.G.I. « avrebbe dovuto attestare e comunicare a Corecom lo stato di correntezza contributiva della Teleregione alla data del 9.11.2015 ».

I.N.P.S. impugnava la decisione di primo grado con appello depositato il 7 novembre 2022 formulando un unico capo d’impugnazione rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, d.l. 34/2014, conv. con modificazioni nella l. 78/2014, recante ‘Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità contributiva’ e del D.M. 30.1.2015, dell’art. 116, comma 20, l. 388/2000 e degli artt. 314 c.p.c. e 2909 c.c. » con il quale ribadiva l’insussistenza in capo all’emittente del prescritto requisito contributivo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si costituiva in giudizio il 21 novembre 2022 aderendo alle posizioni di I.N.P.S..

Teleregione, che non ha appellato il capo di sentenza reiettivo della sua originaria domanda risarcitoria, si costituiva formalmente in giudizio il 21 dicembre 2022 sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 3 settembre 2023.

All’esito della pubblica udienza del 5 ottobre 2023, l’appello veniva deciso.

I.N.P.S. censura l’impugnata sentenza deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal Tar, il trasferimento degli importi versati previsto dalla L. n. 388/2000 non sarebbe mai avvenuto « e non potrebbe avvenire … perché in concreto impossibile » (pag. 11 dell’appello) come accertato dalla Corte di Appello di Roma con la già richiamata sentenza n. 3632/2014 che rilevava l’indeterminatezza dell’importo effettivamente versato affermando, altresì, la legittimità delle sanzioni comminate: circostanza che avrebbe determinato l’inapplicabilità dell’art. 116, comma 20, della L. n. 388/2000.

L’inadempimento contestato, a parere di I.N.P.S., sarebbe stato riconosciuto anche dalla sentenza impugnata nella parte in cui rileva che la regolarità contributiva di Teleregione sarebbe stata attestata da I.N.G.P.I. solo alla data del 31 dicembre 2015 con certificazione del 23 febbraio 2016, successivamente allo scadere del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, prevista dal Bando alla data del 9 novembre 2015.

La regolarità contributiva dell’appellata, inoltre, non potrebbe essere desunta dall’avvenuta presentazione della richiesta di pagamento rateale ex art., comma 2, lett. a) del D. M. 30 gennaio 2015 poiché, sebbene la norma preveda che « la regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti », nel caso di specie, l’autorizzazione alla rateizzazione (che presupporrebbe di per sé un inadempimento) interveniva solo il 23 febbraio 2016, oltre lo spirare del termine di presentazione delle istanze.

Nessuna discrepanza sussisterebbe, quindi, fra le due certificazioni di I.N.P.G.I. poiché la regolarità contributiva veniva attestata successivamente alla data del 9 novembre 2015.

Il Ministero, che come anticipato aderisce alle posizioni difensive di I.N.P.S., evidenzia che, sebbene la necessità che la regolarità contributiva sussista a detta data non sia espressamente affermata dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. n. 292/2004 recante « Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni », ciò si ricaverebbe dalla circolare DGSCERP)divIII n. 13703 del 23 febbraio 2012.

L’appellata si difende evidenziando l’incertezza che caratterizzava sino a tempi recenti il sistema previdenziale riferito ai giornalisti, dapprima tutelati sotto il profilo previdenziale dell’E.N.P.A.L.S., poi dall’I.N.G.P.I. e oggi dall’I.N.P.S., che giustificherebbe l’errato versamento in favore di un ente non legittimato.

L’appello è infondato.

L’art. 116, comma 20, della L. n. 388/2000 prevede che « il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione ».

La norma è univoca nel riconoscere un effetto liberatorio ai versamenti effettuati ad un diverso ente previdenziale così come è pacifico che configuri il trasferimento delle somme all’ente titolare come un obbligo non subordinato ad una istanza del privato.

Di ciò ne è pienamente consapevole I.N.P.S. che con propria circolare n. 45 del 9 marzo 2018, in tema di applicazione dell’art. 116, comma 20, della L. n. 388/2000, precisava che la disciplina in questione trovava applicazione anche per le casse privatizzate disponendo che in presenza di indebiti versamenti si sarebbe dovuto provvedere al « trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa ».

Può, quindi, affermarsi l’irrilevanza del preteso ritardo con il quale l’appellata avrebbe avanzato all’ente percettore la richiesta di trasferimento delle somme a I.N.G.P.I. intervenuta, affermano le parti resistenti, solo il 12 marzo 2016, successivamente alla pubblicazione del Bando.

Tali affermazioni sono in ogni caso non veritiere posto che è documentata la presentazione a E.N.P.A.L.S., in data 30 maggio 2006, dell’istanza di « rimborso di tutte le somme versate, onde effettuare il collegato trasferimento, per gli stessi dipendenti, e nei limiti di quanto dovuto sulla posizione assicurativa e previdenziale presso INPGI ».

Analoga richiesta veniva avanzata anche a seguito della sentenza di primo grado del giudice del lavoro del 20 settembre 2010, indicando i nominativi dei lavoratori interessati, gli importi dei contributi versati a loro nome ed i periodi cui erano riferiti.

Quanto al merito della questione in questa sede controversa, deve rilevarsi che l’irregolarità contributiva dell’appellata, come anticipato, veniva affermata con atto del 24 marzo 2016 che smentiva la precedente attestazione di regolarità rilasciata il precedente 23 febbraio 2016.

L’atto da ultimo intervenuto veniva qualificato da I.N.P.G.I. come « dovuto » in ragione del « passaggio in giudicato del contenzioso giudiziale a seguito dell’accertamento ispettivo INPGI n. 48/06 » insorto per « omesso assoggettamento a contribuzione di somme percepite da alcuni giornalisti, per il periodo agosto 2001 – luglio 2006 », indicato quale unico presupposto del diniego dell’attestazione di regolarità contributiva.

Il riferimento è alla già citata sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3632/2014 che, a parere di entrambe le parti resistenti, avrebbe sancito una oggettiva impossibilità di trasferimento delle somme in questione all’ente previdenziale legittimato a riceverle.

La posizione assunta da I.N.P.S., tuttavia, tradisce un travisamento dei contenuti dell’invocata pronunzia posto che, come già evidenziato, la domanda di ripetizione di quanto già versato, come precisa la Corte di Appello, veniva legittimamente respinta dal giudice di primo grado poiché « sebbene fondata nell’an, risultava “priva di un dettagliato riferimento agli importi effettivamente versati” » pur riconoscendo che Teleregione aveva in giudizio « corretto le rilevate lacune specificando nel dettaglio i contributi versati all’Enpals ora INPS, quanto alle posizioni dei propri dipendenti ».

In detta sede la Corte d’Appello, che rilevava come il Tribunale dichiarando nulla e non infondata la domanda di ripetizione di indebito non avesse determinato alcuna « consumazione dell’azione … rendendola riproponibile con nuovo ricorso completo di ogni requisito », disponeva inoltre la compensazione delle spese di giudizio fra Teleregione e INPS « in ragione del diritto alla ripetizione di quanto versato » da ritenersi accertato.

Deve, altresì, essere disattesa la tesi di I.N.P.S. per la quale l’attestazione di regolarità contribuiva da ultimo rilasciata all’appellata non sanerebbe la posizione della stessa nell’ambito della procedura in questione poiché successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Deve sul punto prendersi atto che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che « è da considerarsi legittima l’esclusione dalla procedura per l’assegnazione dei contributi alle emittenti televisive locali, disposta nei riguardi delle imprese che non versano in situazione di regolarità contributiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura (così Cons. Stato, VI, sent. n. 1683/2011) » (Cons. Stato, Sez. III 20 dicembre 2017, n. 5991).

Tuttavia, I.N.P.G.I., con la citata nota nel febbraio 2016 non attesta, come espone I.N.P.S., la regolarità contributiva di Teleregione a far data dal 31 dicembre 2016 atteso che l’affermazione per la quale Teleregione « può essere considerata in uno stato di correttezza con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti alla data del 31.12.2015 » non può, né potrebbe, certificare una posizione contributiva futura dovendosi riferire l’attestazione a quella data, come correttamente rilevato dal Tar.

Priva di rilievo ai presenti fini è, infine, la dedotta tardività della sopra richiamata ammissione al pagamento rateale del debito contributivo poiché intervenuta il 23 febbraio 2016 (censura che l’appellata eccepisce essere « inammissibile per violazione del divieto dei nova » non essendo stata sollevata in primo grado) posto che l’istanza veniva, in ogni caso, presentata il 6 novembre 2015, precedentemente al termine di presentazione delle domande, ancorché venisse accolta successivamente.

Per quanto precede l’appello deve essere respinto compensando le spese del presente grado di giudizio stante la specificità e la novità delle questioni affrontate.

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