Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-11-30, n. 202007556
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 30/11/2020
N. 07556/2020REG.PROV.COLL.
N. 00578/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 578 del 2020, proposto da
Sogert S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati P D B e M R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cellole, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, n. 74;
Riscossione Sicilia S.p.A. non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. VI, n. 4796/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cellole e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020, tenuta secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, il Cons. Carlo Saltelli, nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza segnata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, nella resistenza del Comune di Cellole e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione respingeva il ricorso proposto da So.Ge.R.T. S.p.a.: a) per l’annullamento della delibera consiliare n. 27 del 23.10.2018, recante con effetto immediato la delega delle funzioni e l'affidamento delle relative attività di riscossione coattiva delle entrate dell’ente, sia tributarie che patrimoniali, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, parimenti lesivo;b) per l’accertamento e la concernente declaratoria dell’obbligo dell’ente di adempiere alle obbligazioni assunte con contratto rep. n. 152 dell'11 settembre 2012, prorogato con determinazione n. 211 del 13.9.2017, fino alla definizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi, procedendo in particolare all'approvazione dei ruoli 2013 e successivi ed al conseguente affidamento ad essa So.Ge.R.T. S.p.A.
In particolare il predetto tribunale, respinta preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Cellole, riteneva infondati tutti i motivi di censura sollevati.
2. La So.Ge.R.T. S.p.A. ha impugnato tale sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone la riforma alla stregua dei seguenti motivi di gravami, con cui sono state sostanzialmente riproposte le censure di primo grado, a suo avviso malamente apprezzate e frettolosamente respinte con motivazione affatto condivisibile:
I. Error in iudicando - Violazione dell'art. 97 della Costituzione – Violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 - Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 - Violazione dell'art. 176 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 – Violazione dell'art. 107 del t.u.e.l. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 159/2015 - Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Irragionevolezza – Illogicità’ manifesta - Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di buona fede ed affidamento;
II. Error in iudicando - Violazione dell'art. 97 della costituzione – Violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 159/2015 - Violazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere – Difetto di Istruttoria – Irragionevolezza – Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca – Illogicità manifesta - Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di buona fede ed affidamento;
III. Error in iudicando - Violazione dell'art. 2 del d.l. 193/2016 mod. dall'art. 35 del d.l. 50/2017 – Violazione del termine legale di adozione – Illegittimità del provvedimento e in subordine: questioni di legittimità costituzionale e/o con riferimento alla violazione dei principi comunitari dell'art. 2 del d.l. 193/2016 mod. dall'art. 35 del d.l. 50/2017 - Violazione degli artt. 101 e ss. (ed in particolare l'art. 106) del trattato di funzionamento dell'unione europea – Violazione delle direttive n.ri 23, 24 e 25 del 2014 – Violazione dell'art. 168 del codice dei contratti pubblici relativamente alla durata della concessione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 5, 41, 97 e 116 della costituzione – Violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza.
Ha resistito al gravame il Comune di Cellole, chiedendone il rigetto siccome inammissibile e comunque infondato.
Anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello.
3. Con ordinanza n. 706 del 14 febbraio 2020 la Sezione ha dato atto della rinunzia dell’appellante alla formulata istanza cautelare, dichiarandola improcedibile e fissando per la trattazione dell’affare l’udienza pubblica del 26 novembre 2020.
4. Con atto depositato l’8 ottobre 2020 l’appellante ha dichiarato ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, di rinunciare all’appello, chiedendo la declaratoria dia l’estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con compensazione integrale delle spese.
Il Comune di Cellole, con atto depositato il 16 ottobre 2020, ha chiesto prendersi atto dell’avverso rinuncia, con vittoria di spese.
5. All’udienza pubblica del 16 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la Sezione deve prendere atto della dichiarazione dell’appellante di rinuncia all’appello.
A tanto consegue, come richiesto e non essendo stata manifestata alcuna opposizione delle altre parti appellate, l’estinzione del giudizio.
Non essendovi accordo sulla composizione delle spese di giudizio, come richiesto dall rinunciante, le stesse, in ragione della effettiva attività defensionale svolta, limitata alla questione dell’incidente cautelare, possono essere compensate per la metà, mentre per l’altro metà sono poste a carico dell’appellante e sono liquidate come in dispositivo.