Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-25, n. 201908038
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2019
N. 08038/2019REG.PROV.COLL.
N. 05313/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5313 del 2013, proposto dai signori F G, M C G, G G, G G, M M G ed E G, rappresentati e difesi dagli avvocati F S e C V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C V in Roma, via Monte delle Gioie, n. 13/18;
contro
Il Comune di Melicucco, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A G in Roma, via degli Appennini, n. 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 64/2013, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melicucco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il pres. L M e udito l’avvocato Eleonora Finazzi Agrò, su delega dell’avvocato C V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado n. 412 del 2008 (proposto al TAR per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria), gli appellanti hanno chiesto la condanna del Comune di Melicucco al risarcimento del danno, in relazione alla occupazione - divenuta sine titulo – di un terreno sul quale è stato realizzato un tratto di una strada.
2. Il TAR, con la sentenza n. 64 del 30 gennaio 2013, ha tenuto conto delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio (disposta con l’ordinanza n. 320 del 2012) ed ha condannato il Comune al pagamento di euro 27.360, ‘oltre accessori dalla domanda al soddisfo’, nonché al pagamento delle spese processuali.
3. Con l’appello indicato in epigrafe, gli appellanti hanno dedotto che:
- la consulenza tecnica d’ufficio ha quantificato il valore del bene alla data del 26 novembre 2005, di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, in assenza del decreto d’esproprio;
- il TAR – trattandosi di un debito di valore – avrebbe dovuto disporre la condanna al pagamento della rivalutazione dell’importo indicato dal consulente tecnico, per il periodo tra il 26 novembre 2006 e il 30 gennaio 2013, ed avrebbe dovuto ritenere spettanti gli interessi legali a decorrere dalla data dell’illecito sino al pagamento.
4. In data 17 luglio 2014, il Comune appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
5. Gli appellanti hanno depositato una memoria difensiva, con cui hanno insistito nelle già formulate conclusioni.
6. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.
6.1. Va premesso che la sentenza impugnata ha condannato il Comune di Melicucco al risarcimento del danno, ritenendo che si sia in presenza di un illecito aquiliano: tale statuizione è intangibile in questa sede, poiché si è formato il giudicato interno, non essendo stata essa impugnata.
Va inoltre premesso che si è formato il giudicato interno anche sulle statuizioni del TAR con cui – in adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio – si è identificato alla data del 26 novembre 2005 il momento in cui vi è stato il passaggio di proprietà per la ‘irreversibile trasformazione del bene’, per la scadenza del periodo di occupazione legittima, e si è quantificato il valore del bene, sempre con riferimento alla medesima data: non può pertanto essere modificata tale statuizione.
6.2. Ciò posto, si devono applicare i criteri enunciati dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno aquiliano (cfr. Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n 1712;Cons. Stato, Sez. IV, 13 agosto 2019, n. 5700), per i quali:
- va individuato il valore del bene al momento in cui si determina la sua perdita;
- va rivalutato il relativo importo con riferimento alla data di liquidazione del danno da parte del giudice;
- per il periodo intercorrente tra il fatto che ha prodotto l’estinzione del diritto di proprietà e la medesima data di liquidazione, quale lucro cessante rileva il danno derivante dal mancato godimento del bene e del suo controvalore monetario, che – in assenza di altri elementi – può essere calcolato secondo equità, sulla base del tasso legale, e ‘a scaglioni’, tenendo cioè conto del graduale incremento dell’importo nominale, incrementato della rivalutazione monetaria.
7. Pertanto, in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- l’importo di 27.360 euro, liquidato dal TAR con riferimento alla data del 26 novembre 2005, va attualizzato, integrandolo con la svalutazione monetaria maturata sino alla data del 30 gennaio 2013 (di pubblicazione della sentenza del TAR, che ha fatto venire meno la natura di debito di valore);
- per il periodo tra il 26 novembre 2005 e la data di pagamento di quanto dovuto, il Comune deve corrispondere gli interessi legali applicati al capitale progressivamente rivalutato (potendosi intendere equa la determinazione degli interessi annui, per il periodo tra il 26 novembre 2005 ed il 31 dicembre 2013, nella misura dell’uno per cento - e, per il periodo successivo, la determinazione secondo quanto fissato dall’art. 1284 del codice civile.
Le statuizioni che precedono devono comunque intendersi rese ai sensi dell’art. 1226 del codice civile.
Vanno compensate le spese del secondo grado del giudizio.