Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-02, n. 201900010

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-02, n. 201900010
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900010
Data del deposito : 2 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2019

N. 00010/2019REG.PROV.COLL.

N. 03789/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3789 del 2018, proposto da
R s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F T e P C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R R e R C, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti

Vf Italy Retail s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02144/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018 il Cons. V P ed uditi per le parti gli avvocati P C e R R;


FATTO E DIRITTO

1. La società R s.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sez. Seconda Ter , n. 2144 del 27 febbraio 2018 che, previa riunione degli stessi, aveva dichiarato inammissibile il ricorso n. 20 del 2018 e respinto quello n. 13282 del 2017, condannando relativamente al secondo, la suddetta società al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso detta pronuncia la società ha interposto gravame, affidato a tre articolati motivi di censura.

3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del gravame giacché infondato.

4. In occasione dell’udienza di discussone, le parti hanno rappresentato al Collegio la sopravvenuta cessata materia del contendere, per essere intervenuto nelle more tra R s.r.l. (appellante) e VF Italy Retail s.r.l. (altra ricorrente in primo grado) un accordo di transazione volto a risolvere le questioni tra loro controverse e costituenti, per R, presupposto del presente giudizio.

5. In applicazione del principio dispositivo, che trova applicazione anche al processo amministrativo, la Sezione deve prendere atto della citata dichiarazione resa dall’appellante, cui consegue la declaratoria improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

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