Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-09-05, n. 201603806

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-09-05, n. 201603806
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603806
Data del deposito : 5 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2016

N. 03806/2016REG.PROV.COLL.

N. 00308/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2016, proposto dal Comune di Fano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Loriano Maccari e Federico Romoli, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

Madonna Ponte s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso l’avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;



nei confronti di

Medioleasing s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Fabiani C.F. [...], con domicilio eletto presso IO TA in Roma, v.le Mazzini, 134;
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio eletto presso l’avvocato Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio, 56;
Regione Marche, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per le Marche – n. 767 del 23 ottobre 2015, resa tra le parti, concernente approvazione variante al p.r.g.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Madonna Ponte S.r.l., di Medioleasing s.p.a. e della Provincia di Pesaro e Urbino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Golini su delega di Maccari, Romoli, Lucchetti e Fabiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso n. 312/2015 Madonna Ponte S.r.l., proprietaria di aree ricadenti nel Comune di Fano, e precisamente nella c.d. “Area ex Zuccherificio” (individuate nel PRG comunale come comparto ST3P06), ha impugnato innanzi al TAR delle Marche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/2/2005 che rigettava la proposta avanzata dalla predetta Società di variante al Piano Regolatore Generale, volta in particolare ad ottenere la classificazione di dette aree da zone per attività produttive ( D1) a zone per attività commerciali e/o direzionali.

1.1. Il provvedimento “ de quo ” interveniva a conclusione di un iter procedimentale che aveva visto l’attivazione della procedura di verifica della VAS e la fase di copianificazione con la Provincia di Pesaro e Urbino, fasi che si erano concluse con il rilascio di altrettanti pareri favorevoli sia pure con prescrizioni.

1.2. Il Comune dal canto suo con la predetta deliberazione consiliare opponeva il diniego di approvazione della chiesta variante sulla base di una serie di considerazioni di carattere politico sociale e urbanistico, non disgiunte dalla rilevata esigenza di riesaminare la questione del complessivo assetto urbanistico della zona nell’ambito di una variante più organica che tenesse conto di tutti gli interessi coinvolti e non solo quello, di tipo strettamente economico, della Madonna Ponte s.r.l.

1.3. Con altro ricorso (il n. 390/2015), originariamente proposto in via straordinaria , la predetta Società ha impugnato il decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino recante ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 34/92 , il parere di competenza sulla variante.

2. L’adito Tribunale Amministrativo con sentenza n.767/2015:

a) ha riunito i due ricorsi;

b) ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

b) ha accolto il primo ricorso, quello rivolto avverso la delibera consiliare n.25/2015 , ritenendo, in particolare, non convincenti e generiche le considerazioni formulate dal Consiglio comunale nella motivazione resa a sostegno della decisione di non approvare la chiesta variante.

3. Il Comune di Fano ha proposto appello ( in “ parte qua” ) avverso tale decisum , deducendo la

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