Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-05-15, n. 201702259

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-05-15, n. 201702259
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702259
Data del deposito : 15 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2017

N. 02259/2017REG.PROV.COLL.

N. 04237/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4237 del 2015, proposto da:
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati F S e L V in Roma, via di Trasone, 68;

contro

B D in proprio e quale Socio Unico Accomandatario "B Imballaggi di B D &
C. - Sas, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D T in Roma, via Valsolda, 45/E;

per la riforma

della sentenza del Tar per la Puglia, sede di Bari, sezione III n. 58/2015, resa tra le parti, concernente la determinazione del corrispettivo per assegnazione di un’area PIP.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di B D in proprio e quale Socio Unico Accomandatario della "B Imballaggi di B D &
C. - Sas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Di Modugno, su delega dell’avvocato Chieffi, e Balducci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor Domenico B, nella qualità di socio accomandatario della “B Imballaggi di B D &
C – Società in accomandita semplice”, ha stipulato con il Comune di Ruvo di Puglia una convenzione con la quale ha ceduto, al prezzo di euro 10.33 al mq, un suolo di 19.407 mq compreso nel piano per gli insediamenti produttivi (di seguito PIP), approvato con delibera della G.R n. 282 del 15 aprile 1999, chiedendone poi l’assegnazione per il corrispettivo provvisorio di euro 39.19 al mq, salvo liquidazione definitiva da calcolarsi, ai sensi dell’art. 3 della convenzione, sulla base dell’effettivo costo finale di acquisizione delle aree e delle relative opere di urbanizzazione.

2. Ha quindi versato al Comune un corrispettivo provvisorio di euro 794.303,36 (euro 200.544,66 mediante cessione volontaria di 19.407 mq, e euro 548.758,70 con pagamento monetario) per l’assegnazione del lotto n. 17 dell’estensione di 19.118 mq, comprensiva della quasi totalità delle aree cedute, chiedendo al Comune di liquidare in via definitiva il corrispettivo dovuto e di procedere al conseguente conguaglio.

3. Il Comune, tuttavia, comunicava di non poter procedere alla liquidazione richiesta con nota del 26.6.2008, che il ricorrente impugnava dinanzi al Tar di Bari.


4. Con sentenza n. 885 del 10 marzo 2010 il Tar annullava la predetta nota per difetto di motivazione e conseguentemente il signor B agiva per l’ottemperanza di tale decisione, chiedendo, previa nomina di un commissario ad acta, il calcolo dell’ammontare definitivo dell’importo dovuto.

5. Nello stesso giudizio impugnava poi, con motivi aggiunti, il sopravvenuto provvedimento n. 10064 del 20.5.2011 che gli riconosceva, a conguaglio fra quanto versato e l’importo effettivamente dovuto, un credito di soli euro 92.151,03, contestando l’addebito a suo carico di oneri che riteneva non esigibili dal Comune.

6. Il TAR, con sentenza n. 615/12, accoglieva il ricorso, nominando un commissario ad acta, che, in esecuzione della sentenza n. 885/2010 e all’esito delle verifiche condotte, riconosceva al ricorrente un credito di euro 326.713,84.

7. Il Comune proponeva però appello al Consiglio di Stato che, con sentenza di questa Sezione n. 3540 del 25 giugno 2013, rinviava la causa al primo giudice, dichiarando sia l’improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza, essendo sopravvenuto medio tempore il provvedimento del Comune n. 10064 del 20.5.2011 di liquidazione dei costi di acquisizione, sia la nullità della sentenza, perché resa con il rito in camera di consiglio (il provvedimento sopravvenuto, censurato per elusione del giudicato, avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso ordinario, giacché l’ottemperanda sentenza, annullando il provvedimento per vizio di motivazione, aveva solo sancito l’obbligo di provvedere, senza porre vincoli sul contenuto dell’ulteriore attività amministrativa).

8. Riassunto il giudizio dinanzi al Tar di Bari per l’annullamento del provvedimento n. 10064 del 20.5.2011 e per l’accertamento del costo effettivo di acquisizione del lotto n. 17 assegnatogli, per una somma pari a euro 35.899,85, ed infine per la condanna del Comune, previa detrazione della somma di euro 92.151,13 già corrisposta, alla restituzione in suo favore di euro 420.707,72, oltre interessi (euro 548.758,70 – euro 92.151,13 - euro 35.899,85 = € 420.707,72).

9. Il Tar di Bari con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva il ricorso, stabilendo l’importo da restituire al signor B in misura di euro 432.934.34 meno la somma già restituita di euro 92.151,13.

10. Contro la predetta sentenza ha quindi proposto appello il Comune di Ruvo di Puglia, prospettando i seguenti motivi.

10.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 302 e 303 del c.p.c. – Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per travisamento dei fatti ed incongruità della motivazione.

10.1.1. Il Tar di Bari ha erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione formulata dal Comune appellante.

10.1.2. Il thema decidendum del ricorso infatti avrebbe esorbitato dalle prospettazioni del ricorso ( rectius: motivi aggiunti) deciso con la sentenza poi oggetto di pronuncia di rinvio da parte del Consiglio di Stato. In sostanza, nella riassunzione sarebbero stati proposte domande nuove (la condanna del Comune al pagamento della somma di euro 420.707,72).

10.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, del c.p.a. – Violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3450/2013 di rinvio al giudice di primo grado.

10.2.1. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un manifesto error in procedendo, fondandosi anche sulla relazione del Commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza, cioè in un giudizio dichiarato improcedibile dalla richiamata sentenza del consiglio di Stato n. 3540/2013.

10.3. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per travisamento dei fatti, per contraddittorietà ed illogicità, nonché per difetto di motivazione e di istruttoria.

10.3.1. Nella zona PIP una parte delle aree è occupata dalle sedi stradali e da quelle necessarie ad allocare le opere di urbanizzazione secondaria (mq 21.581). La stessa zona è ovviamente interessata anche dalle opere di urbanizzazione primaria.

10.3.2. Il lotto oggetto di causa ha un’estensione pari a mq. 19.118 per una valore complessivo di euro 749.303,36. Da tale costo tuttavia dovrebbero essere scomputati i costi sostenuti dal Comune per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

10.3.3. Per il calcolo dell’ammontare della spesa relativa al lotto di cui trattasi (n.17), a parere del Comune appellante, è necessario dividere la somma relativa al costo delle opere di urbanizzazione, pari ad euro 1.539.947,77 per la superficie fondiaria dell’area interessata dal PIP e moltiplicare il valore ottenuto per i mq relativi allo steso lotto.

10.3.4. Il Tar di Bari ha invece erroneamente operato il calcolo solo sui costi sostenuti dal Comune nelle aree incluse nel lotto n. 17, escludendo i costi per le opere di urbanizzazione realizzate con il contributo della Regione.

11. Il signor B, in proprio e quale Socio Unico Accomandatario "B Imballaggi di B D &
C., si è costituito in giudizio il 5 giugno 2015, chiedendo il rigetto del ricorso.

11.1. Ha poi depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo il 9 febbraio 2016.

12. Anche il Comune di Ruvo di Puglia ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo il 5 dicembre 2016.

13. Questa Sezione con ordinanza cautelare n. 2550 del 10 giugno 2015 ha in parte accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentata dal Comune di Ruvo di Puglia contestualmente al ricorso in appello.

13.1. In particolare, l’ordinanza è stata così motivata: “ Ritenuto che le questioni relative alla ritualità del ricorso in riassunzione, nonché alla quota dovuta per oneri connessi alle opere di urbanizzazione, anche in relazione alla estensione dell’area da considerare ed allo scomputo del finanziamento regionale, vanno esaminati nella pertinente sede di merito, rilevandosi nella presente fase cautelare – anche all’esito di una valutazione comparativa degli opposti interessi – che al pregiudizio lamentato dal Comune può ovviarsi sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata limitatamente all’importo di euro 170.000, oggetto di pronunzia di condanna ”.

14. All’udienza del 27 ottobre 2015, fissata per la trattazione di merito dell’appello, questa Sezione ha ritenuto, con ordinanza collegiale n. 5173/2015, di disporre una verificazione avente ad oggetto la “ determinazione dell’importo definitivamente dovuto dal signor B D (B Imballaggi di B D &
C. s.a.s.) per la cessione dell’area P.I.P. oggetto della convenzione rep. n. 2633 del 14-2-2004 e, quindi, dell’esatta somma da restituire allo stesso da parte del Comune di Ruvo di Puglia
”.

14.1. In particolare, la suddetta ordinanza ha disposto: “ Ritenuto che il suddetto accertamento debba essere effettuato in duplice modo e, quindi, con due distinte metodologie di calcolo che tengano conto dei criteri rispettivamente di seguito indicati;

OPZIONE A:

nella determinazione degli importi oggetto della verificazione:

-dovrà essere individuata la somma effettivamente e definitivamente spesa dal Comune quale costo delle opere di urbanizzazione primaria (somma che è oggetto di contestazione tra le parti);

OPZIONE B:

nella determinazione degli importi oggetto della verificazione:

-dovrà essere individuata la somma effettivamente e definitivamente spesa dal Comune quale costo delle opere di urbanizzazione primaria (somma che è oggetto di contestazione tra le parti);

-dovrà, poi, su tale somma individuarsi il quantum effettivamente coperto dal contributo versato dalla Regione e quello invece sostenuto dal Comune con fondi propri;

-dovrà accertarsi se trovi giustificazione l’importo calcolato dal Comune per altri oneri consistenti “nella avvenuta acquisizione delle aree destinate a standard nonché le spese sostenute per le pratiche amministrative inerenti gli espropri”, avendosi cura di verificare se gli importi stessi già siano stati posti a carico e coperti dal finanziamento regionale indicato nel punto precedente;

Ritenuto che alla predetta verificazione debba provvedere il Direttore del Settore Urbanistica della Regione Puglia o altro dirigente tecnico dallo stesso delegato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, garantendo il contraddittorio delle parti ed avendo cura di esaminare e valutare (rendendo all’uopo controdeduzioni) le osservazioni al riguardo proposte dalle parti medesime;

Ritenuto che, entro il suddetto termine, il verificatore dovrà provvedere al deposito di relazione finale presso la Segreteria della Sezione, allegandovi ogni documentazione amministrativa e tecnica a giustificazione delle conclusioni rassegnate;

Ritenuto di dover liquidare, a titolo di anticipazione, al suddetto verificatore, la somma di euro 1500, che viene posta a provvisorio carico del Comune appellante ”.

14.1. Il Settore Urbanistica della Regione Puglia, incaricato della scelta del verificatore dalla suddetta ordinanza, lo individuava nella persona dell’ing. Amedeo D’Onghia (comunicazione depositata 4 dicembre 2015).

15. All’udienza del 10 marzo 2016, fissata per il prosieguo della trattazione del merito, questa Sezione con ordinanza collegiale n. 1227/2016 ha disposto una integrazione della relazione depositata dal soggetto incaricato della verificazione il 4 febbraio 2016 alla luce delle articolate critiche alla stessa mosse dal Comune di Ruvo di Puglia con memoria dell’8 febbraio 2016.

16. Il verificatore, ing. Amedeo D’Onghia, ha quindi depositato la richiesta integrazione il 5 maggio 2016, unitamente alla richiesta di liquidazione del suo compenso.

17. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 gennaio 2017.

18. L’appello non è fondato.

19. Innanzitutto, non può essere condivisa la tesi di parte appellante, contenuta nel primo motivo di appello, in ordine all’inammissibilità del ricorso in riassunzione.

19.1. Le disposizioni del processo civile indicate (artt. 302 e 303 c.p.c.) riguardano la riassunzione nel medesimo grado di giudizio, mentre il ricorso che ha dato luogo alla sentenza appellata è stato riassunto ai sensi dell’art. 105 del c.p.a..

19.2. In ogni caso, il Tar di Bari ha motivatamente respinto l’eccezione, ritenendo che lo stesso ricorso e quello precedente per motivi aggiunti avessero ad oggetto entrambi l’annullamento del provvedimento di quantificazione dei costi di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione.

20. Altrettanto infondato è il secondo motivo di appello.

20.1. L’Amministrazione appellante sostiene che il Tar abbia fondato la sua decisione anche considerando gli esiti dell’opera del Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza poi dichiarato improcedibile dal Consiglio di Stato.

20.2. In realtà, il Tar ha utilizzato i documenti provenienti dallo stesso Comune ed allegati alla relazione del Commissario ad acta secondo un corretto principio di economia processuale (dovendo altrimenti ordinarne nuovamente la loro esibizione).

21. Con il terzo motivo di appello, il Comune di Ruvo di Puglia contesta le modalità di calcolo operate dal Tar di Bari per definire la somma spettante alla parte appellata.

21. Sul punto, come sopra evidenziato, questa Sezione ha disposto una verificazione, poi integrata alla luce delle controdeduzioni dell’Amministrazione appellante.

22. Ciò premesso, dalla relazione depositata dal verificatore il 4 febbraio 2016, in relazione al quesito posto con la citata ordinanza collegiale di questa Sezione n. 5173/2015, emerge, innanzitutto, che la somma effettivamente e definitivamente spesa dal Comune quale costo delle opere di urbanizzazione primaria ammonta ad euro 1.539.947,77.

22.1. Il quantum coperto dal contributo versato dalla Regione ammonta invece ad euro 949.747,49 mentre quello sostenuto dal Comune con fondi propri ammonta ad euro 590.200,28.

22.2. Non sarebbe giustificato poi l’importo calcolato dal Comune per altri oneri consistenti “ nella avvenuta acquisizione delle aree destinate a standard nonché le spese sostenute per le pratiche amministrative inerenti gli espropri ”, essendo tali importi già ricompresi nel Quadro economico del progetto (QTE) dell’opera e coperti proporzionalmente dal finanziamento regionale.

22.3. Ne consegue che, se l’importo sostenuto dal Comune con fondi propri ammonta ad euro 590.200,28, riportando proporzionalmente alla quota di superficie assegnata alla ditta B nel PIP pari al 24,70% (ottenibile dal rapporto tra superficie del lotto riassegnato a B pari a 19118 mq e superficie totale dei lotti del PIP pari a 77409 mq), l’importo a carico della ditta B è pari a euro 145.764,04.

22.4. Pertanto, considerando che la ditta B aveva versato al Comune di Ruvo di Puglia l’importo di euro 548.758,70, l’Amministrazione, secondo il verificatore, dovrebbe restituire alla ditta B euro 402.994,66.

23. A tale conclusione il Collegio ritiene di aderire, con la conseguenza che alla ditta B dovrà essere restituita la predetta somma di euro 402.994,66 dalla quale andrà dedotta la somma di euro 92.151,13 già restituita dal Comune.

24. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata, seppure con parziale diversa conclusione sul calcolo del dovuto, la sentenza impugnata.

25. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

26. Le spese relative al compenso del soggetto verificatore sono poste a carico del Comune appellante. La loro liquidazione è demandata al presidente del Collegio, il quale disporrà ai sensi dell'articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo tenendo conto dell’istanza presentata il 5 maggio 2016 dal soggetto verificatore (ing. Amedeo D’Onghia), al quale la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria.

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