Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-26, n. 202208300

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-26, n. 202208300
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208300
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 08300/2022REG.PROV.COLL.

N. 04291/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4291 del 2022, proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati M S, M P e V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Beautyprof s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V D N, I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, sez. III, n. 1840 del 10 dicembre 2021, che ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento dei provvedimenti dell’I.N.P.S. di Bari del 29 luglio 2021 nn. 1508 e 1893, con i quali sono state respinte due istanze di accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga con causale Covid-19, ex art. 22-quater, d.l. n. 18 del 2020, in quanto “l’azienda, con una forza lavoro media superiore alle 5 unità, non ha prodotto il verbale di accordo sindacale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Beautyprof s.p.a.;

Vista la memoria depositata dalla Beautyprof s.p.a. in date 22 luglio 2022 e 31 agosto 2022;

Vista la memoria depositata dalla dall’I.N.P.S. in data 31 agosto 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La società Beautyprof s.p.a., esercente un’impresa del settore del commercio al dettaglio di profumeria con più di cinque dipendenti, con due distinte domande amministrative del 28 aprile 2021 e del 17 maggio 2021, ha chiesto alla competente Sede I.N.P.S. di Bari di essere ammessa al beneficio della c.d. cassa integrazione salariale in deroga con causale Covid-19, ai sensi dell’art. 22, d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, per i suoi dipendenti della sede di Molfetta (Ba) in relazione rispettivamente ai periodi dal 1° aprile al 1° maggio 2021 e dal 3 al 29 maggio 2021.

Con note del 29 luglio 2021 nn. 1508 e 1893 le predette istanze sono state respinte sul rilievo che “l’azienda, con una forza lavoro media superiore alle 5 unità, non ha prodotto il verbale di accordo sindacale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

2. Il diniego è stato impugnato dinanzi al Tar Bari deducendo l’erroneità, in fatto, di quanto affermato dall’I.N.P.S. avendo la società allegato (caricando il tutto sul portale dedicato dell’Istituto previdenziale) alle istanze il verbale degli accordi sindacali intervenuti con la Cisal terziario, organizzazione sindacale da considerare tra quelle maggiormente rappresentative, nonché unica sigla ad avere dato riscontro alla richiesta di consultazione sindacale propedeutica, prevista per l’accesso all’ammortizzatore sociale.

3. Con sentenza della sez. III n. 1840 del 10 dicembre 2021 il Tar ha accolto il ricorso ritenendo non condivisibile la difesa dell’I.N.P.S. secondo cui la Cisal non sarebbe organizzazione sindacale “comparativamente più rappresentativa” a livello nazionale, al pari di organizzazioni come Cigl, Cisl e Uil, non essendo stato, ad avviso del giudice, dimostrato il mutamento del grado di rappresentatività della Cisal.

4. La citata sentenza è stata impugnata con appello notificato il 23 maggio 2022 e depositato il successivo 25 maggio assumendo che le conclusioni alle quali è pervenuto il Tar si fondano su una non corretta e non esaustiva disamina della nozione delle “Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, con le conseguenti concrete ricadute in tema di legittimazione della Cisal Terziario a concludere l’accordo necessario ai fini di causa. Ha aggiunto l’appellante che il fatto che la Cisal sia un sindacato sufficientemente rappresentativo a livello nazionale per poter indicare i componenti di un organo collegiale (come appunto con riferimento al decreto del Ministero del Lavoro 14 luglio 2014, n. 14280, richiamato dal Tar a supporto del proprio argomentare, che attiene però alla designazione sindacale di un rappresentante in seno alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro) non vuole anche dire che sia quello comparativamente rappresentativo del settore rispetto agli (ossia, in comparazione con gli) altri (in specie alle organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uui).

5. Si è costituita in giudizio la Beautyprof s.p.a., affermando, anche con memorie, l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, la sua infondatezza.

6. All’udienza pubblica del 22 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, la Beautyprof s.p.a. ha chiesto di essere ammessa al beneficio della c.d. cassa integrazione salariale in deroga con causale Covid-19, ai sensi dell’art. 22, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, per i suoi dipendenti (di numero superiore a cinque) della sede di Molfetta (Ba) in relazione ai periodi dal 1° aprile al 1° maggio 2021 e dal 3 al 29 maggio 2021. Le istanze non sono state accolte per aver prodotto un accordo sindacale sottoscritto con la Cisal, che non può, ad avviso dell’Istituto previdenziale, annoverarsi tra le organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative” a livello nazionale.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla società Beautyprof sul rilievo che l’I.N.P.S. non avrebbe fornito la prova di quale è la Organizzazione sindacale “comparativamente più rappresentativa”, con la quale avrebbe dovuto stringere l’accordo.

Rileva il Collegio che avendo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi