Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-11-10, n. 202107495

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-11-10, n. 202107495
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107495
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 07495/2021REG.PROV.COLL.

N. 05493/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5493 del 2021, proposto da
Amco - Asset Management Company S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L T, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L T in Roma, viale Bruno Buozzi N 47;

contro

Re-Covery S.p.A., Re-Food S.P.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ferrarini S.p.A., Pini Holding S.r.l. non costituite in giudizio;
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03140/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, Re-Covery S.p.A. e Re-Food S.P.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 il Consigliere G R e uditi per le parti gli avvocati L T, G S e L C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società AMCO - Asset Management Company S.p.A. appella la sentenza n. 3140 del 12 maggio 2021 con la quale il Tar per la Campania, Napoli, sez. VI, ha accolto il ricorso nrg 99/2021, proposto da “Re-Food S.p.A. A Socio Unico, Re-Covery S.p.A. a Socio Unico, per l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta con l'istanza formulata in data 30 ottobre 2020, volta a prendere visione e ricevere copia della documentazione riguardante l’istruttoria che ha preceduto l’adesione di AMCO alla seconda proposta concordataria della società Ferrarini S.p.A.

L’istanza di accesso è stata formulata in corso di procedura concordataria, disciplinata dalla legge fallimentare, per conoscere la proposta concordataria di AMCO intervenuta nel piano di salvataggio dell’impresa “Ferrarini s.p.a.” in merito, segnatamente, alle misure finanziarie attivate

dalla stessa società AMCO la quale, in quanto partecipata da soggetto pubblico, potrebbe realizzare, con la propria proposta di acquisizione dei crediti deteriorati di “Ferrarini s.ap.a.”, un illegittimo aiuto di Stato mercé l’utilizzo di risorse pubbliche.

Il Tar ha accolto il ricorso sul presupposto che l’istanza di accesso avrebbe ad oggetto “atti relativi all’istruttoria interna sulla base della quale AMCO ha deliberato di impegnare le risorse pubbliche di cui dispone per intervenire nel piano di salvataggio di Ferrarini S.p.A.”.

AMCO ha appellato la sentenza deducendo tre motivi di gravame.

Si sono costituite in giudizio, con unico atto, le appellate “Re-Food S.p.A.” e “Re-Covery S.p.A”, che hanno depositato memorie conclusive e documenti.

Si è costituito in giudizio, altresì, il Ministero dell’economia e finanze con memoria di stile.

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021, l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato.

La società Asset Management Company (di seguito AMCO) - già Società per la Gestione di Attività, SGA S.p.A. - è un Intermediario Finanziario ex art. 106 T.U.B. specializzato nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati di origine bancaria.

Con D.L. 03.05.2016, n. 59 (recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione" in G.U. 102 del 3.05.2016), convertito in Legge 30.06.2016, n. 119, è stato disposto il trasferimento della proprietà delle azioni della società al Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 7).

La Società è, dunque, interamente partecipata dallo Stato.

Essa ha per oggetto l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B), da società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo di cui all’art. 64 del T.U.B. e da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del T.U.B. anche se non appartenenti a un gruppo bancario

Il Legislatore statale è intervenuto sul regime giuridico delle attività delle società partecipate, imponendo alle stesse il rispetto della legge n. 241 del 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.

La norma individua, dunque, le attività del soggetto a partecipazione pubblica che sono vincolate al rispetto della normativa sull’accesso, in ragione di un obbligo immanente che sulle stesse incombe a garanzia del principio di imparzialità.

Tale principio opera, con riguardo alle società partecipate erogatrici di beni o servizi, a tutela dell’interesse pubblico, senza alcuna forma di favoritismo;
quindi, andando oltre una valutazione meramente economica.

L’applicazione della disciplina sull’accesso agli atti alla società in questione va, quindi, letta come una misura volta a garantire da parte dell’azienda lo svolgimento di attività commerciale in modo imparziale;
e anche se le attività del “core business” si svolge in regime di concorrenza o mediante atti di diritto privato, non si può escludere alla stessa l’applicazione dell’istituto del diritto di accesso in quanto l’attività non è esercitata solo come “mission aziendale” ma anche come interesse pubblico e di carattere generale.

Ciò che determina, dunque, l’applicazione alla società partecipata (nella specie AMCO) della disciplina sull’accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 è la funzionalizzazione della specifica attività posta in essere al conseguimento di un fine sociale, elemento teleologico che conferisce una impronta pubblicistica alla attività aziendale, anche se l’azienda ha una veste societaria.

Ciò che implica, come elemento caratterizzante, che l’azienda, pur dovendosi comunque ispirare al criterio di economicità, non ha come obiettivo la produzione di un utile bensì, la massimizzazione del servizio alla collettività in termini di trasparenza amministrativa;
in ciò, l’imparzialità che connota l’attività funzionalizzandola al perseguimento dell’interesse pubblico (art. 97 Cost.), per tal via determinandone l’assoggettamento alla disciplina della legge n. 241 del 1990.

In questi termini, a conferire natura di interesse pubblico all’attività (rilevante ai fini dell’applicazione alla fattispecie della disciplina sull’accesso ex art. 22, legge n. 241 del 1990) non può essere soltanto l’elemento teleologico, ovvero la connessione tra l’attività e l’utilizzo di pubbliche risorse, bensì, anche l’oggetto dell’attività medesima, strumentale alla quale si pone l’accesso, che deve risultare, nello specifico dell’intrapresa, orientata e vincolata a fini sociali mercè una valutazione che va oltre quella meramente economica, intesa come gestione-uso delle risorse.

Nel caso in esame, AMCO è intervenuta nel piano di salvataggio di Ferrarini S.p.A.

Più precisamente, e in sintesi, la società “Ferrarini S.p.A.”, in data 31 agosto 2020, ha depositato un (nuova) proposta di concordato preventivo che, consta in atti, avrebbe previsto un soddisfo medio per i creditori chirografari superiore al 30% dei rispettivi crediti.

AMCO ha deliberato di aderire alla proposta, palesando lo scopo di perseguire il massimo profitto ritraibile dai crediti deteriorati ceduti dalle Banche.

Rileva, ai fini di causa, la circostanza che la procedura nell’ambito della quale si è inserita l’istanza di accesso è di natura prettamente privatistica (procedura concordataria), regolata interamente dal diritto privato (id est, dalla legge fallimentare).

La qualificazione della procedura in termini esclusivamente privatistici rende recessivo il nesso di strumentalità eventualmente esistente tra l’accesso sollecitato dagli appellati e la natura giuridica di Amco ovvero l’attività dalla stessa esercitata, essendo l’interesse conoscitivo azionato dalla originaria ricorrente riconosciuto e tutelato dalle specifiche norme che disciplinano la peculiare procedura concorsuale fallimentare, che quell’interesse prendono in considerazione e regolano, per tal via qualificando in termini privatistici lo specifico rapporto dedotto nel presente giudizio.

E invero, le appellate, mediante l’istanza di accesso, hanno inteso conoscere gli atti del procedimento di concordato regolato interamente dal diritto civile, azionando un interesse strumentale la cui tutela è stata approntata dal Legislatore dinanzi al giudice competente della relativa procedura, ai sensi degli artt. 90 e 165 della legge fallimentare.

Il paventato aiuto di Stato non sposta la procedura concordataria sul piano pubblicistico, non assumendo preminenza, per la individuazione dello strumento di conoscenza degli atti della procedura concorsuale, la natura giuridica del soggetto (Amco) né la sua attività, funzionalizzata o meno al perseguimento di un interesse pubblico quanto piuttosto, il regime giuridico della procedura e degli atti che nella stessa si inseriscono (regolati dal diritto civile e assoggettati alla disciplina specifica di settore), dei quali si chiede ostensione.

In conclusione, l’appello è fondato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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