Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-12, n. 202001094

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-12, n. 202001094
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001094
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2020

N. 01094/2020REG.PROV.COLL.

N. 06703/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6703 del 2008, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

il -OMISSIS-, non costituito in giudizio a seguito della riassunzione,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnazione della sanzione del rimprovero.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019, il Cons. Cecilia Altavista e udito l’Avvocato dello Stato Generoso Di Leo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il -OMISSIS-, in servizio presso il -OMISSIS-Operativo della Guardia di Finanza di Bari, è stato sottoposto a procedimento disciplinare, in quanto, in base agli addebiti contestati con nota nel 3 ottobre 2006, si era recato a riscuotere un credito per conto di un terzo presso un esercizio commerciale con “ toni animati non confacenti al proprio status”.

Il procedimento disciplinare si è concluso con il provvedimento del -OMISSIS-con cui è stata irrogata la sanzione del rimprovero.

Per il medesimo fatto era stato avviato anche un procedimento penale successivamente archiviato dal GIP presso il Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica, che aveva qualificato la questione di rilevanza civilistica nell’ambito di reciproci rapporti di debito e credito tra le varie parti coinvolte anche in relazione alla vendita di una autovettura usata dello stesso -OMISSIS-

Il provvedimento disciplinare è stato adottato sulla base della violazione dell’art. 36, commi 1 e 2, del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, Regolamento di disciplina militare, per cui il “ militare deve in ogni circostanza tenere una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle forze armate ed ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza ”.

Avverso il provvedimento disciplinare è stato proposto ricorso gerarchico, respinto con provvedimento del -OMISSIS-notificato il 9 luglio 2007.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, per i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545;
dell’art. 97 d.P.R. n. 3 del 1957 e della circolare del Comando Generale Guardia di Finanza n. 1/2006, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, difetto di motivazione
, con cui si è contestata la tardività del provvedimento disciplinare, che deve essere iniziato “ senza ritardo ”;

- eccesso di potere sotto altro profilo, illegittimità derivata, con cui si deduceva la mancanza di una specifica motivazione di rilevanza disciplinare del fatto in seguito all’assoluzione in sede penale;

- violazione sotto altro profilo della circolare 1/2006, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contestando l’esistenza dell’elemento soggettivo della rilevanza disciplinare del fatto.

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo, che a seguito della archiviazione del procedimento penale, disposta in data 10 aprile 2006, il procedimento disciplinare non sarebbe stato avviato tempestivamente, in violazione dell’art. 59 del Regolamento di disciplina militare approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545;
inoltre, secondo il giudice di primo grado, intervenuta l’archiviazione in sede penale, l’Amministrazione avrebbe dovuto dare una specifica motivazione della rilevanza disciplinare del fatto;
ha assorbito il terzo motivo di ricorso.

Con l’atto di appello si sostiene la legittimità del procedimento disciplinare, con riferimento al profilo della tempestività, in quanto l’atto di contestazione degli addebiti e di richiesta di chiarimenti del 3 ottobre 2006 non era stato tempestivamente notificato per l’assenza dal servizio del -OMISSIS-;
che il procedimento disciplinare era stato formalmente sospeso dal -OMISSIS-per lo stato soggettivo del militare, per un periodo ricoverato presso il reparto neurologia del Policlinico di Bari e riavviato solo il 23 febbraio 2007 a seguito della notifica dell’atto di contestazione degli addebiti e richiesta di chiarimenti avvenuta il 22 febbraio 2007;
si è inoltre dedotta la sussistenza dei presupposti per il provvedimento disciplinare rilevanti a prescindere dalla archiviazione in sede penale nonché la discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione di tali presupposti.

Si è costituito nel presente giudizio l’appellato con atto di mero stile.

All’udienza pubblica del 2 aprile 2019 il giudizio è stato trattenuto in decisione e con ordinanza collegiale dell’8 maggio 2019 è stato interrotto per il decesso dell’avvocato dell’appellato.

L’Avvocatura dello Stato ha riassunto il giudizio con atto inviato alla notifica a mezzo posta il 10 maggio 2019.

La notifica a mezzo posta, il 17 maggio 2019, indirizzata al luogo di residenza del -OMISSIS-, in-OMISSIS-, non è andata a buon fine, essendo stata restituita la cartolina di ricevimento con la indicazione “ destinatario sconosciuto al civico ”.

L’Avvocatura dello Stato ha, quindi, depositato in giudizio la detta cartolina di ricevimento e la nota del Comando Regionale della Guardia di Finanza della Puglia da cui risultava la residenza in-OMISSIS-, e il luogo di servizio presso la-OMISSIS-.

All’udienza pubblica del 15 ottobre 2019 è stato concesso il termine di quaranta giorni per rinnovare la notifica presso il domicilio e/o luogo di servizio.

Il 7 dicembre 2019 l’Avvocatura dello Stato ha depositato attestazione dell’avvenuta consegna dell’atto di riassunzione notificato via PEC l’11 luglio 2019 all’indirizzo PEC dichiarato dall’appellato alla Guardia di Finanza, ai sensi della circolare del Comando generale del 25 febbraio 2019, nonché la notifica a mezzo posta effettuata presso il luogo di residenza (-OMISSIS-) il 27 novembre 2019.

All’udienza pubblica del 10 dicembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare ritiene il Collegio la regolarità della notifica dell’atto di riassunzione effettuata a mezzo PEC l’11 luglio 2019, quindi, entro il termine di novanta giorni prescritto dall’art. 80 c.p.a. dalla comunicazione dell’ordinanza di riassunzione avvenuta l’8 maggio 2019, ma la cui attestazione di invio e di consegna sono state depositate nel presente giudizio solo il 7 dicembre 2019.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- ter, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, “ salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1” .

In base all’art. 14 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, “ Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico”, “i difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53”, che dispone “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

La circolare del Comando Generale della Guardia di finanza del 25 febbraio 2019 prevede espressamente l’utilizzo di un indirizzo PEC per tutti gli appartenenti al Corpo per i rapporti di ufficio compresi “ tutti i procedimenti giurisdizionali inerenti il contenzioso del personale ”.

La notifica dell’atto di riassunzione è stata anche effettuata tramite il servizio postale al luogo di residenza (-OMISSIS- ma il 27 novembre 2019, quindi oltre il termine di quaranta giorni assegnato all’udienza del 15 ottobre 2019.

Nel merito l’appello è fondato.

La sentenza di primo grado ha accolto il motivo di ricorso relativo alla violazione delle disposizioni del Regolamento della disciplina militare che prevedono che il procedimento disciplinare debba essere avviato “ senza ritardo ”.

Con l’appello si contestano le argomentazioni del giudice di primo grado, rilevando che, nel caso di specie, la notifica dell’atto di contestazione degli addebiti è avvenuta il 22 febbraio 2007, in quanto ad ottobre 2006 non era stato possibile notificare l’atto per il ricovero del militare e, pertanto, il procedimento disciplinare era stato anche formalmente sospeso dall’11 ottobre 2006 e riavviato il 23 febbraio 2007.

Ritiene il Collegio la fondatezza delle deduzioni della difesa appellante.

L’art. 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382, “ norme di principio sulla disciplina militare”, prevede che nessuna sanzione disciplinare di corpo possa essere inflitta “senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato ”.

Ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di disciplina militare approvato col d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, vigente al momento di adozione dell’atto impugnato in primo grado, “ il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi :

a) contestazione degli addebiti;

b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;

d) decisione;

e) comunicazione all’interessato ”.

In primo luogo deve evidenziarsi, che in base a tale disciplina, per le sanzioni disciplinari “di corpo”, tra cui è il “rimprovero” non è richiesto il medesimo formalismo e la stessa scansione procedimentale delle sanzioni cd. di stato, potendo la contestazione degli addebiti avvenire anche oralmente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2019, n. 2462).

Tale differenza di procedimenti risulta anche dalla circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1 del 2006, depositata nel giudizio di primo grado dal ricorrente, che prevede che il procedimento per l’applicazione delle sanzioni di corpo sia “ informato ai principi di oralità e speditezza” da cui consegue “ una notevole semplificazione delle forme ”.

La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio interpreta poi il riferimento contenuto nell’art. 59 del d.P.R. n. 545 del 1986 all’avvio “ senza ritardo ” del procedimento disciplinare nel senso che essa non prevede un termine perentorio entro il quale l’azione disciplinare debba essere iniziata, ma sottopone l’esercizio del potere disciplinare ad una generale regola di tempestività, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza in relazione al momento di conoscenza dei fatti avuta dall’Amministrazione e considerate le condizioni di concreta e fondata possibilità di esercizio del potere da parte dell’organo procedente, anche al fine di contemperare, da una parte, l’esigenza dell’Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento del militare sotto il profilo disciplinare e dall’altra di evitare che un’eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l’esercizio del diritto di difesa (Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1507;
id, 22 novembre 2013, n. 5554, id., 31 marzo 2010, n. 1779;
id, 22 febbraio 2001, n. 969)

Nel caso di specie, è vero che il comportamento contestato al militare risale al 21 giugno 2005, ma l’archiviazione in sede penale è stata disposta solo il 10 aprile 2006, mentre l’atto di contestazione degli addebiti con richiesta di chiarimenti è stato formulato il 3 ottobre 2006.

Risulta, infatti, dagli atti di causa che nei giorni 5 e 6 ottobre 2006 il Comandante del -OMISSIS-Operativo di Bari, presso cui il militare era in servizio, aveva tentato più volte di recapitare l’atto senza esito, essendo il militare assente per vari accertamenti sanitari terminati con il ricovero presso il reparto neurologia del Policlinico di Bari, a cui era poi seguito in data 11 ottobre 2006 il formale provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.

Tali particolari circostanze di fatto inducono a ritenere che, nel caso di specie, l’Amministrazione abbia comunque tempestivamente agito al fine di contestare l’illecito disciplinare e che quindi non si possa ritenere integrata la ipotesi dell’avvio “con ritardo” del procedimento disciplinare.

Inoltre, al momento di formulazione della richiesta di chiarimenti e contestazione degli addebiti il 3 ottobre 2006 erano decorsi meno di sei mesi dalla archiviazione in sede penale.

Quanto alla mancata notifica dell’atto di contestazione degli addebiti e richiesta di chiarimenti ad ottobre 2006, questa è dispesa da circostanze dipendenti dallo stato di salute del militare assente dal servizio ed il procedimento è stato formalmente sospeso, anzi, a tutela della effettiva e consapevole partecipazione del militare al procedimento disciplinare.

Ne deriva che non si possa neppure ritenere intervenuta la estinzione per il decorso del complessivo termine di 180 giorni senza il compimento di alcun atto di procedura, ai sensi dell’art. 97 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, essendo stata comunque tentata la notifica dell’atto di contestazione degli addebiti come risulta dalla relazione di servizio del 7 ottobre 2006

In ogni caso, il tempo trascorso, stante l’oggettività del fatto contestato, neppure ha inciso sul diritto di difesa dell’incolpato, che ha comunque reso i propri chiarimenti subito dopo la notifica della contestazione degli addebiti avvenuta il 22 febbraio 2007 alla ripresa del procedimento disciplinare.

Inoltre, si deve rilevare che anche nella disciplina del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, codice dell’ordinamento militare, che ha successivamente abrogato le disposizioni del Regolamento di disciplina militare del d.P.R. n. 545 del 1986, non applicabile alla presente fattispecie ma utile ausilio interpretativo anche delle disposizioni vigenti al momento della adozione degli atti impugnati, per le sanzioni di corpo, come quella inflitta nel caso di specie, non sono previsti gli specifici termini di svolgimento del procedimento disciplinare indicati per la sanzioni di stato (cfr. artt. 1392 e segg. del d.lgs. n. 66 del 2010).

Con ulteriore motivo di appello si contestano le affermazioni del giudice di primo grado che ha ritenuto non sufficientemente motivato il rilievo disciplinare del fatto in presenza dell’archiviazione in sede penale basata sulla irrilevanza penale del fatto.

Anche tale motivo di appello è fondato.

In primo luogo si deve considerare che, in base alla consolidata giurisprudenza, il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto all’eventuale insussistenza di responsabilità penali conseguenti alla commissione del fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5554;
id, 28 novembre 2012, n. 6034;
Sez. VI, 28 agosto 2008, n. 4090).

Inoltre, nel caso di specie, è stata inflitta una sanzione cd. di corpo, ovvero il “rimprovero”, che , ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 545 del 1986, “ è una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”.

Il provvedimento disciplinare è stato motivato sulla violazione dell’art. 36 del medesimo d.P.R., che tra le norme di comportamento e di servizio prevede che il militare debba “ in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.

2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza”.

La disposizione, a fini esemplificativi, prevede in particolare che “ deve:

a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;

b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;

c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che abbia trovato o che gli siano pervenuti per errore;

d) astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possano alterare l’equilibrio psichico;

e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti ”.

E’ evidente, dunque, che sia per la sanzione inflitta che per la disposizione richiamata nel provvedimento impugnato, il comportamento considerato disciplinarmente rilevante è stato un comportamento estraneo a quel contegno particolarmente attento e rispettoso imposto al militare anche nelle ordinarie relazioni interpersonali, rispetto al quale le condotte di rilevanza penale sono totalmente estranee.

Ne deriva che in relazione alla violazione del Regolamento di disciplina militare, integrata - secondo l’Amministrazione - soprattutto per i toni adoperati nel corso dell’episodio contestato, l’archiviazione anche per la irrilevanza penale del fatto non poteva avere alcuna concreta ininfluenza, essendo stato valutato un comportamento in contrasto con specifiche norme disciplinari poste a tutela del particolare contegno richiesto ai militari anche nella vita civile.

Inoltre, la consolidata giurisprudenza ritiene che l’individuazione della sanzione applicabile in ragione dell’illecito disciplinare nonché la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati costituisca, nell’ambito delle indicazioni fornite dal legislatore, espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione, censurabile da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità, solo per difetto di motivazione ovvero per eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, escludendo ogni sostituzione e/o sovrapposizione di criteri valutativi diversi (Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335;
id., 9 marzo 2018, n. 1507;
id., 22 marzo 2017, n. 1302).

Con riferimento poi alla motivazione della rilevanza disciplinare del fatto si deve ritenere sufficiente il riferimento alla descrizione della condotta e alla disposizione di comportamento violata anche tenuto conto della tenuità della sanzione inflitta.

L’appello è dunque fondato e deve essere accolto con riforma della sentenza appellata e reiezione del ricorso di primo grado.

In considerazione della particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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