Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202408329

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-17, n. 202408329
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408329
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 08329/2024REG.PROV.COLL.

N. 00657/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2024, proposto da C.B.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L Q e P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



ARPA

Puglia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione prima) n. 1268 del 13 novembre 2023

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il consigliere O F;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’oggetto del presente giudizio è costituito della determinazione della Provincia di Taranto n. 382 del 2.4.2021, di annullamento in autotutela del PAUR (provvedimento autorizzativo unico regionale) rilasciato in favore di C.B.S. s.r.l. con determina provinciale n. 1046 del 2.12.2020, per la costruzione e gestione di un “impianto di trattamento e recupero dei sedimenti e terreni contaminati mediante tecnica del soil washing da realizzarsi presso il Porto di Taranto ”.



2. Tale provvedimento è stato impugnato dalla C.B.S. s.r.l. dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, sulla base del seguente unico motivo: violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/06, violazione dell’art. 21 octies della l.n. 241/90, eccesso di potere per erroneità sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, irrazionalità, violazione del principio di leale collaborazione, difetto di motivazione, sviamento. Con il medesimo atto il ricorrente ha anche domandato la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.



3. Con la sentenza n. 1268/2023 il T.a.r. ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.



4. La C.B.S. s.r.l. ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il suo appello, anche in questo caso, ad un unico ed articolato motivo così rubricato: violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/06, violazione dell’art. 21 octies della l.n. 241/90, eccesso di potere per erroneità sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, irrazionalità, violazione del principio di leale collaborazione, difetto di motivazione, sviamento.



5. Si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.



6. Alla camera di consiglio del 15 febbraio 2024 l’appellante ha rinunciato all’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

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