Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-03-30, n. 201701466

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-03-30, n. 201701466
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701466
Data del deposito : 30 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2017

N. 01466/2017REG.PROV.COLL.

N. 04307/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4307 del 2016, proposto da:
Bisceglie Approdi S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R B, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso la sede della Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II n. 00609/2016, resa tra le parti, con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione in relazione a controversia relativa alla rideterminazione di un canone demaniale marittimo;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. P T e uditi per le parti gli avvocati Barsi e Francesconi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia la società Bisceglie Approdi S.p.a., concessionaria di una zona di demanio marittimo e di mare territoriale all’interno del bacino portuale di Bisceglie, ha impugnato la rideterminazione del relativo canone per l’anno 2016, disposta in applicazione dell’art. 1, commi 251 e 252, della legge n.296/2006 (legge finanziaria anno 2007). La controversia è incentrata sull’applicabilità alla fattispecie della richiamata sopravvenuta normativa.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, con atto depositato in data 13.4.2016, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché la violazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 4468/2014, pronunziata in relazione alla stessa concessione, circa l’applicabilità alle concessioni in corso delle innovazioni introdotte dalla richiamata normativa;
in ogni caso, ha eccepito l’infondatezza del gravame.

Con la sentenza appellata il Tribunale amministrativo adito ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che l’art. 133, comma 1, lettera b) c.p.a. espressamente riserva al giudice ordinario ogni controversia in materia di concessioni afferente a “..indennità, canoni ed altri corrispettivi…” e che, nell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza, la giurisdizione del giudice amministrativo deve ritenersi limitata alle controversie che involgano anche il rapporto concessorio sottostante e la relativa qualificazione, coinvolgendo l’esercizio di poteri autoritativi in presenza di una rinnovata valutazione tecnico-discrezionale sul rapporto stesso (cfr. per tutte, Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 15644/2010 e, in termini, C.d.S., Sez. VI, 4.11.2013, n. 5289);
restando, invece, riservate all’A.G.O., le controversie afferenti in via esclusiva alla quantificazione del canone, alla misura cioè dello stesso, trattandosi di questioni a contenuto meramente patrimoniale.

Ha ritenuto in proposito il giudice di prime cure che, nella fattispecie in esame, le censure non coinvolgono la verifica dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, nel senso sopra indicato, in quanto la controversia riguarda la mera rideterminazione del canone in applicazione del richiamato art. 1 della legge finanziaria 2007, che contempla criteri certi e legislativamente predeterminati, restando esclusa qualsivoglia discrezionalità in capo all’Amministrazione procedente. In particolare, si discute dell’applicabilità di quei criteri al rapporto concessorio in questione poiché già in corso all’atto di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
questione interpretativa che, “lungi dall’incidere sulla qualificazione della controversia, come parte ricorrente pretenderebbe, ne esalta la natura meramente patrimoniale oltremodo rimarcando la coincidenza del petitum con l’accertamento del quantum del canone demaniale dovuto”.

Con ricorso notificato il 23 maggio 2016 l’originaria ricorrente propone appello avverso la predetta sentenza sostenendo che la giurisdizione va riconosciuta al giudice amministrativo, in quanto le determinazioni adottate dall’amministrazione in sede di rideterminazione del canone concessorio non hanno natura automatica e vincolata, ma postulano la previa riqualificazione delle aree - che la Regione Puglia ha effettuato con nota regionale AOO 108 del 16 febbraio 2016 – 0002031 raggruppandole in due categorie, in luogo delle tre originarie, e unificando le voci “aree” e “specchi acquei” in un’unica voce – e l’accertamento del fatto che le opere realizzate sul suolo demaniale siano attualmente di proprietà dello Stato, ossia valutazioni discrezionali che la ricorrente ha contestato con il ricorso introduttivo. Con tale ricorso è stata inoltre censurata anche la stessa applicabilità della normativa sopravvenuta alle concessioni in corso.

Conclude l’appellante che la controversia non ha natura meramente patrimoniale e non concerne solo la misura del canone, sicché deve riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. L’appello è fondato.

In giurisprudenza è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sul contenzioso concernente i provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale sulle concessioni marittime, in applicazione dell’art. 1, comma 251, della legge finanziaria 2007 (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 22 ottobre 2010, n. 302;
da applicare anche, ai sensi del successivo comma 252, per le misure dei canoni sulle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto), qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione, previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere realizzate in precedenza dal concessionario, nonché in considerazione dell’inamovibilità o meno delle stesse ( ex multis , Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 336;
Cons. Stato: sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2371 e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie con il ricorso di primo grado non si fa questione soltanto della misura del canone, ma è stato specificamente contestato che le opere, di facile o difficile rimozione, realizzate sul suolo demaniale siano in atto di proprietà dello Stato ai fini della determinazione del canone, in quanto tali diverrebbero, si sostiene, soltanto alla scadenza cinquantennale della concessione, ed è stata anche contestata la stessa applicabilità della normativa sopravvenuta alle concessioni in corso, e quindi, con ciò, la valutazione tecnico-discrezionale sottesa alla ritenuta applicazione della stessa.

Ne consegue che la controversia non è meramente patrimoniale per cui l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice amministrativo di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.

3. Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del grado di giudizio.

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