Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-10, n. 202404253
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2024
N. 04253/2024REG.PROV.COLL.
N. 03466/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3466 del 2020, proposto da
Ham Store S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Carlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03754/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. Massimo Santini, nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ham Store s.r.l. è titolare di un esercizio di vicinato e di laboratorio artigiano di gastronomia in Roma, Via della Scala, 71.
2. A seguito di sopralluogo effettuato dalla Polizia Roma Capitale – U.O. I Gruppo Centro (ex Trevi) in data 19.11.2017 veniva accertato che la Ham Store s.r.l., aveva attivato un esercizio di somministrazione e che “all’atto dell’accertamento veniva accertata con servizio ai clienti(circa 15 persone sedute ai tavoli con sedie abbinate), di taglieri di formaggio e affettati, mescita di vino in bicchieri di vetro sempre consumate ai tavoli”.
3. A tale accertamento, è seguita la comunicazione d’avvio del procedimento di cessazione dell’attività abusivamente intrapresa e la presentazione di osservazioni da parte dell’interessato.
4. A seguito di richiesta di archiviazione del procedimento, l’Ufficio richiedeva alla Polizia Municipale un sopralluogo “al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle memorie difensive presentate”.
5. In data 20 aprile 2018, tale sopralluogo veniva eseguito dalla Polizia che riferiva che “all’interno del locale sono ancora presenti piani di appoggio di dimensioni non congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva del locale. Tali piani di appoggio erano completati da sedute abbinabili. Pietanze servite a tagliere con la presenza di una ventina di avventori, inoltre si notava la presenza di bottiglie di vino servite a mescita. Quindi erano presenti all’interno del locale arredi e modalità di utilizzo che consentivano le consumazioni seduti al tavolo con caratteristiche di richiamo quantitativo della clientela e permanenza nel luogo di consumo………”.
6. Richiamando la disciplina regolamentare vigente in tema di somministrazione in centro storico, si concludeva che “dove non è l’apertura di un ristorante per i motivi indicati, che consenta ad una potenziale numerosa clientela la permanenza per lungo tempo, non può essere consentita una analoga situazione per il solo fatto che l’esercizio in questione abbia scelto di presentare una scia come esercizio di vicinato/gastronomia senza richiedere specifica autorizzazione, che gli sarebbe stata negata….si conferma che all’interno dell’esercizio a tutt’oggi è ancora in atto un’attività di somministrazione priva della prescritta autorizzazione amministrativa”.
7. In virtù dell’accertamento della Polizia Municipale nonché delle indicazioni e criteri contenuti nelle risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico degli anni 2014, 2015 e 2016, del disposto dell’art. 7, comma 3 del D.L.vo 114/1998 e dell’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 223/2996, conv. con L. n. 248/2006, l’Ufficio capitolino ha adottato la determinazione dirigenziale CA/3472/2018 del 12/11/2018 recante "Ordine di Cessazione attività di somministrazione abusivamente intrapresa...." entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.
5. Con ricorso al Tar Lazio la Ham Store s.r.l. impugnava il provvedimento, deducendo che la il DL 223/2006 non vieterebbe agli esercizi di gastronomia l’uso di tavoli e sedute abbinabili, la violazione dei principi di liberalizzazione, nonché la violazione del legittimo affidamento maturato sulla base di precedenti controlli e sulla circolare interpretativa di Roma Capitale prot. 58010 del 03.08.2011; censurava infine la violazione e falsa applicazione della D.A.C. 47/18.
6. Il Tar Lazio, Sez.II Ter, ha respinto il ricorso ritenendo che nel caso in esame gli indici che univocamente convergono per l’esercizio di una attività non di consumo, ma di somministrazione sono svariati e, al fine di eliminare ogni riserva, sono stati accertati sia prima che dopo l’adozione del provvedimento impugnato.
7.