Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-03-12, n. 201801529

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-03-12, n. 201801529
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801529
Data del deposito : 12 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2018

N. 01529/2018REG.PROV.COLL.

N. 06658/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6658 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Stresa n. 53;



contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica p.t, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12
Commissione di Valutazione e Avanzamento, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Calabria - Catanzaro, sezione I , n. 305 del 27 marzo 2009, concernente cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento e risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avvocato Pinto e l’avv.to dello Stato Pucciariello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento in data 15 ottobre 2007 di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento dell’appellante, militare dell’Arma dei Carabinieri, e dal previo parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento.

2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Calabria Catanzaro, sezione I, n. 305 del 27 marzo 2009 – ha respinto il gravame in ragione del fatto che:

a) vanno dichiarate inammissibili le censure volte a denunciare profili di illegittimità delle presupposte schede di valutazione mentre le richieste documentali asseritamente insoddisfatte sono risultate irrilevanti;

b) è da reputare insussistente il difetto motivazionale per non aver mai conseguito l’appellante, dal 2001, uno Specchio valutativo sufficiente;

c) non ricorre la dedotta violazione della legge n. 241/90 per difetto di motivazione sulle controdeduzioni rese in sede di memorie endoprocedimentali, così come non si rinvengono la mancanza di ammonimenti a mutare la propria condotta e la disparità di trattamento;

d) è da ritenere altresì infondata la richiesta di risarcimento del danno da “ mobbing ”, avanzata in via subordinata, per totale difetto dei presupposti costitutivi di tale fattispecie, anche per la mancanza di un disegno unitario che avrebbe ispirato i superiori dell’appellante nel consumare una sistematica condotta vessatoria.

3. Avverso tale decisione il Signor -OMISSIS- nel riproporre – con ricorso ritualmente notificato e depositato – le censure di primo grado, ha sollevato (pagine 69 - 94 del gravame) plurimi motivi di appello deducendo, in sintesi, che il Giudice territoriale avrebbe dovuto disapplicare la documentazione caratteristica presupposta, che la pregiudiziale amministrativa, ritenuta sussistente dal Tribunale, è stata disconosciuta dalla Suprema Corte e che tutte le censure di primo grado sono state erroneamente rigettate, così reiterando le istanze risarcitorie, anche di reintegrazione in forma specifica; inoltre, l’appellante ha dedotto che le schede di valutazione sono gravate da causa di nullità per la mancanza di diversità soggettiva tra compilatore e revisore

4. In data 12/09/09, si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, concludendo per il rigetto dell’appello stante la sua infondatezza.

5. In data 27/10/17, l’appellante ha presentato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento dell’appello.

6. All'udienza pubblica di trattazione del 12 dicembre 2017, la causa è stata riservata in decisione.

7. L'appello è infondato e deve essere respinto.

7.1. Parte appellante avversa, in primo luogo, la parte della pronuncia con la quale il Tribunale ha respinto l’istanza di disapplicazione della documentazione caratteristica (rapporti informativi e schede valutative) del ricorrente, ritenuta illegittima ma non impugnata nei termini, stante il loro carattere discrezionale a cagione del quale si profilano solo posizioni di interesse legittimo invece che di diritto soggettivo. Il Collegio ritiene di condividere il ragionamento a base del diniego, avuto riguardo, da un lato, alla natura discrezionale del provvedimento di dispensa e, dall’altro, alla latitudine del potere disapplicativo del giudice amministrativo. Per il primo aspetto, vale l’orientamento richiamato nella stessa censurata pronuncia, confermata da ultimo da questa Sezione (24 febbraio 2017, n. 884), nel senso che “ La dispensa dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento esprime un percorso di formazione ed un tipo di valutazione analogo ai giudizi annuali sullo svolgimento della carriera dell'impiegato pubblico, anch'essi rivolti a valutare l'attività svolta nel periodo considerato connotati come una tipica procedura di salvaguardia del buon andamento dell'azione amministrativa, rivolti non tanto a sanzionare singoli episodi, bensì a scandire ed a garantire il regolare funzionamento e/o la compatibilità con il servizio dovuto, della "attività" prestata dall'impiegato, attraverso un apprezzamento del complesso dei profili personali, professionali ed operativi che connotano la sua condotta; l'ampiezza della discrezionalità che l'amministrazione può impiegare per l'adozione dei relativi provvedimenti è esclusivamente censurabile mediante l'eccesso di potere e soltanto in presenza di evidenti vizi di illogicità, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti ” (v. anche Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 14 gennaio 2013, n. 2; Consiglio di Stato sez. VI 15 dicembre 2010, n. 8918). In ordine al secondo dei due profili su evidenziati, questa Sezione (09 dicembre 2010 n. 8654) ha di recente ribadito che “ La disapplicazione di provvedimenti amministrativi non ritualmente impugnati e, in particolare, di quelli che risultano privi di natura normativa, non può ritenersi consentita posto che, ammettendo il sindacato incidentale di questi ultimi, si finirebbe per sovvertire le regole del giudizio impugnatorio, per snaturarne i caratteri essenziali e, in definitiva, per consentire l'elusione del termine di decadenza stabilito al fine di ottenere dal giudice amministrativo l'eliminazione degli atti lesivi di interessi legittimi ”. L’appellante però osserva, sul punto, che il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che sotteso alla vicenda di causa vi sarebbe il suo diritto alla salute, quale diritto soggettivo incomprimibile ad opera di provvedimenti discrezionali: la lesione di tale posizione giuridica sarebbe comprovata dai certificati medici prodotti agli atti di giudizio. La ricostruzione della vicenda alla quale

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