Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-16, n. 202305971

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-16, n. 202305971
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305971
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 05971/2023REG.PROV.COLL.

N. 08095/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8095 del 2022, proposto da


ANAC

Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Federazione UGL Authority ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , e M I, A F, S G, U R, G T, S A, R A, A B, L B, A M C, N C, Silvio D'Antino, A D C, M D R, R D C, D I, P Lucarelli, A M, M M, R M, F P, V P, R P, P E P, F P, S R, A V, S V, R Z, A A, M B, M C B, L B, M C, M C, M C, M C, T C, Luigi D'Alessio, F D C, G D C, M F, L F, R F, A G, G G, S G, C I, F I, F L, A N, M O, G P, O P, G P, M G R, V R, F R, A R, P R, P R, C V, P Z, F G, A C, S P, A T, G A, C C, Paola D'Incoronato, R G, D M, S G L, G R, R A, Nicola Berte', A P, V P, F P, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, n. 3;
Atturi Alessandro, FISAC –

CGIL

Nazionale, non costituiti in giudizio;

nei confronti

SIBC -

CISAL

Sindacato Indipendente Banca Centrale, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Porpora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Clementina Appodia, Amalia Annuvolo, Massimo Autiero, Antonio Baratta, Andrea Barina, Vincenzo Bonetti, Caterina Bova, Andrea Cacciamani, Emilio Campolongo, Adolfo Candia, Giuseppe Carloni, Elvira Casucci, Stefano Ceccarelli, Carmine Cerniera, Ciro Antonio Cerreta, Serenella Cicolani, Monica Claro, Barbara Coccagna, Antonello Colandrea, Davide Conforti, Alberto Cucchiarelli, Michela D'Ascanio, Augusto Damasi, Antonella De Angelis, Maria De Tullio, Michela Di Felice, Agnese Di Noia, Maria Esposito, Silvio Ferrandes, Stefano Fuligni, Giulio Gaito, Gaetano Giarrusso, Giuseppe Girone, Maria Grassini, Rosetta Greco, Lucia Iannotta, Katia Infante, Nicoletta La Banca, Mirta Latagliata, Sonja Levstik, Antonia Magnotti, Domenico Manente, Gianluca Marino, Cosma Damiano Mazzitelli, Simona Mercurio, Elisabetta Midena, Marco Minerva, Marco Natalicchi, Luca Pallotta, Francesca Paoletti, Giovanna Pari, Duccio Raffaele Pedercini, Cristina Pedi, Doriana Petrozzi, Nadia Pierantoni, Lorenza Ponzone, Roberto Pozzaglia, Cesare Resciniti, Antonino Maria Ronzani, Roberto Sacerdoti, Elisa Sardella, Fabrizio Sbicca, Vittorio Scaffa, Federica Scarascia Mugnozza, Gabriella Speca, Cristina Squitieri, Antonia Stanganelli, Brunella Talarico, Nicoletta Torchio, Davide Usai, Francesco Vargiu, Laura Verdenelli, Nicodemo Vulcano, Alberto Zaino, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


FIRST CISL

Territoriale di Roma e Rieti e RSA FIRST CISL - ANAC, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurilio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., della sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7725/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione UGL Authority ANAC e di M I, A F, S G, U R, G T, S A, R A, A B, L B, A M C, N C, Silvio D'Antino, A D C, M D R, R D C, D I, P Lucarelli, A M, M M, R M, F P, V P, R P, P E P, F P, S R, A V, S V, di R Z, A A, M B, M C B, L B, M C, M C, M C, M C, T C, Luigi D'Alessio, F D C, G D C, M F, L F, R F, A G, G G, S G, C I, F I, F L, A N, M O, G P, O P, G P, M G R, V R, F R, A R, P R, P R, C V, P Z, F G, A C, S P, A T, G A, C C, Paola D'Incoronato, R G, D M, S G L, G R, R A, Nicola Berte', A P, V P, F P,

SIBC CISAL

Sindacato Indipendente Banca Centrale;

Visto il ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023 il Cons. A F e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Dettori e gli avvocati Galletti e Gruner;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.L’ANAC con ricorso in ottemperanza ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., ha adito questo Consiglio di Stato chiedendo chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza n. 7725/2022, pubblicata il 5.9.2022, con cui è stato accolto l’appello proposto dalla Federazione UGL Autority ANAC e dagli altri ricorrenti, in riforma della sentenza n. 5654/2020 pronunciata dal T.A.R. per il Lazio, facendo risultare caducati, inter alia : l’Allegato 3 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, recante la tabella di equiparazione per il primo e nuovo inquadramento del personale in forca dell’ANAC, suddiviso nelle tre categorie di lavoratori: impiegati, funzionari e dirigenti, approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 9 gennaio 2019;
b) il medesimo Regolamento in parte qua ;
c) gli atti convenzionali e gli accordi sindacali, propedeutici alla predisposizione ed attuazione del citato Regolamento, tra i quali: i) l’intesa prot. n. 106332 del 20.12.2018, intervenuta tra l’ANAC e talune organizzazioni sindacali con esclusione della Federazione UGL, con i quali erano stati individuati i criteri economici per l’inquadramento del personale nel nuovo ordinamento di cui all’art. 52 quater del d.l. 50/2017;
ii) l’accordo del 15 gennaio 2019, intervenuto tra l’ANAC e talune OO.SS., con il quale era stata prevista la decorrenza dell’inquadramento giuridico a far data dal 1 gennaio 2019 e di quello economico a far data da 1 gennaio 2020.

Questa Sezione ha rilevato l’irragionevolezza della scelta operata dall’Amministrazione in fase di primo inquadramento con riferimento al criterio della ‘prossimità economica’ in luogo della ‘contiguità giuridica’. Parimenti, ha disapprovato il meccanismo di riparametrazione percentuale delle tabelle stipendiali previste per l’AGCM, che l’ANAC ha applicato con l’intento di garantire al proprio personale il mantenimento del trattamento economico in godimento ante primo inquadramento, evidenziandone il vulnus in termini di compromissione dell’esperienza professionale, peraltro di natura eterogenea, maturata dai dipendenti dell’Autorità.

2. A seguito della suddetta pronuncia, l’ANAC ha formulato nuovi criteri di primo inquadramento giuridico – economico del personale ed ha sottoposto la proposta alle OO.SS. in occasione di incontri organizzati su due tavoli separati, l’uno con l’O.S. Federazione UGL e con il ricorrente da essa rappresentati e l’altro con le altre OO.SS..

3. Successivamente, con nota prot. n. 78786 del 4 ottobre 2022, a firma del dirigente dell’Ufficio Risorse umane e formazione, la proposta di reinquadramento del personale dell’Autorità è stata trasmessa a tutte le sigle sindacali, con richiesta di comunicare il proprio assenso entro e non oltre il termine del 10 ottobre c.a.. Con nota prot. n. 79365 del 6 ottobre 2022, a firma del Segretario Generale, la medesima proposta è stata trasmessa al Collegio dei Revisore Conti dell’ANAC al fine di acquisire il relativo parere di competenza in ordine alla contenibilità e sostenibilità dell’impatto economico finanziario a bilancio vigente.

4. Con due note del 7 ottobre 2022, le sigle sindacali CISL e SIBC-ANAC hanno esposto le proprie osservazioni, mentre le OO.SS. FISAC-CGIL e UILCA, in data 10 ottobre 2022, con note acquisite al prot. n. 80718/2022 e n. 80762/2022, hanno dichiarato di non poter fornire il proprio assenso alla proposta nei termini disposti dall’Autorità, suggerendo alcuni correttivi e giudicando “ prima di fondamento giuridico la limitazione degli effetti retroattivi dell’adozione dei nuovi criteri di inquadramento e di nuove tabelle retributive in favore dei soli ricorrenti, in quanto l’annullamento di un atto avente effetti erga omnes (l’inquadramento di tutto il personale) produce i medesimi effetti in favore di tutto il personale ”.

5. L’Autorità ricorrente riferisce, in particolare, che la sigla sindacale UILCA ha osservato che, a fronte di una sentenza che ha annullato un atto avente effetti erga omnes (l’inquadramento di tutto il personale), “ gli effetti ripristinatori non possono che estendersi in egual modo a favore di tutti i dipendenti. Non si comprende quindi (ed appare inaccettabile) una differenziazione della decorrenza degli effetti del nuovo inquadramento laddove si prevede di circoscrivere a beneficio dei soli ricorrenti gli effetti retroattivi dell’adozione di nuovi criteri di inquadramento e di nuove tabelle retributive”. Con nota acquisita al prot. n. 79764 del 6 ottobre 2022, la sigla sindacale UGL ha trasmesso al Collegio dei revisori dell’ANAC, ‘ai fini delle valutazioni di competenza di codesto Collegio’, tutta la documentazione relativa alla sentenza 7725/2022, formulando, altresì, una serie di osservazioni e precisazioni sugli effetti della sentenza. In data 7 ottobre 2022, ogni singolo dipendente ha trasmesso all’Autorità una richiesta, con cui si chiede di ricevere “ comunicazione della proposta di provvedimento contenente l’indicazione del nuovo primo inquadramento, della decorrenza giuridica ed economica, della correlata quantificazione degli oneri economici correnti e della quantificazione della corresponsione dei relativi arretrati a titolo retributivo e contributivo, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria e di ogni altro adeguamento ai fini accessori e previdenziali e di fine rapporto”.

L’ANAC, con Delibera n. 465 del 12 ottobre 2022, recante l’accoglimento della proposta dell’Amministrazione di primo inquadramento giuridico economico del personale ANAC del 4.10.2022, cui hanno fatto seguito i provvedimenti individuali di inquadramento, ha avviato il procedimento di attuazione alla sentenza n. 7725/2022.

6. L’ANAC, con il ricorso ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. chiede a questa Sezione che gli vengano forniti chiarimenti e, in particolare, chiede conferma del fatto che la sentenza n. 7725/2022 abbia comportato l’annullamento dell’intero Allegato n. 3 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale. L’Autorità domanda, pertanto, conferma che sia corretto procedere all’approvazione di una nuova tabella di equiparazione secondo i criteri descritti e, quindi, ad un nuovo inquadramento nei confronti di tutto il personale ANAC, anche mediante l’adozione di singoli provvedimenti ad hoc per ciascun dipendente. La ricorrente, inoltre, domanda, una volta chiarito che la sentenza 7725/2022 esplica effetti caducatori nei confronti di tutto il personale ANAC, se sia necessario circoscrivere, o meno, ai soli ricorrenti gli effetti retroattivi (diritto alla corresponsione degli arretrati) scaturenti dall’adozione dei nuovi criteri di inquadramento e delle nuove tabelle retributive.

7. Nella proposta di reinquadramento, redatta in esecuzione della sentenza, l’ANAC riferisce di avere considerato e valorizzato la professionalità attraverso il riconoscimento di livelli stipendiali aggiuntivi in relazione all’anzianità maturata dal personale in servizio presso l’ANAC alla data di approvazione del Piano di Riordino avvenuta con DPCM del 1 febbraio 2016, secondo le linee direttrici esplicitate nella proposta trasmessa alle OO.SS. (riconoscimento di n. 1 livello stipendiale per ogni quinquennio di servizio o frazione superiore a 2 anni e mezzo, prestato presso Pubbliche Amministrazioni nella qualifica corrispondente a quella considerata per l’inquadramento, fino ad un massimo di n. 4 livelli stipendiali). Con riferimento, invece, al periodo 2016-2019, post approvazione del Piano di Riordino, l’Autorità intende riconoscere ai dipendenti n. 1 livello stipendiale per l’intero triennio di servizio (o frazione superiore ad 1 anno e mezzo). L’inquadramento rimarrebbe invariato, senza attribuzione di alcun livello stipendiale aggiuntivo, per i nuovi dipendenti assunti con procedure selettive pubbliche indette dall’Autorità dopo il 2019, ritenendo che in tali casi la professionalità del personale neoassunto sia stata valorizzata in sede concorsuale mediante l’attribuzione di punteggi integrativi. Il riconoscimento della professionalità come anzianità di servizio avverrebbe con riferimento alla qualifica corrispondente a quella considerata per l’inquadramento. Nel caso in cui dai calcoli risulti che il trattamento economico, al quale avrebbe avuto diritto qualora non avesse fatto progressioni economiche, e quindi avesse mantenuto la qualifica inferiore fino al passaggio all’ordinamento delle autorità indipendenti, sia superiore a quello assegnato secondo il sistema descritto, l’ANAC intende riconoscere al personale riqualificato un assegno ad personam riassorbibile, consentendo, altresì, a tutti i dipendenti in servizio di mantenere nel nuovo inquadramento il trattamento tabellare attualmente in godimento, nonché i livelli stipendiali riconosciuti in deroga all’art. 32 del Regolamento giuridico ed economico del personale nel sistema di progressioni economiche per gli anni 2020 e 2022, in virtù degli atti caducati a seguito della pronuncia n. 7725/2022.

La ricorrente chiede a questa Sezione conferma del fatto che “ detto sistema di superamento del criterio della prossimità economica, attraverso il riconoscimento della professionalità maturata, sia coerente e rappresenti pertanto corretto adempimento alla sentenza n. 7725/2022”.

8. L’ANAC, nel dare ottemperanza alla sentenza n. 7725/2022, rivendica l’autonomia regolamentare che l’art. 52 quater della legge n. 96 del 2017 le riconosce, con riferimento alla disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento, nonché dell’ordinamento giuridico e del trattamento economico del personale. Evidenzia, inoltre, che l’ottemperanza alla sentenza comporta un notevolissimo esborso finanziario pari a diversi milioni di euro. La ricorrente chiede, pertanto, chiarimenti a questa Sezione in ordine alla possibilità di mitigare le pesanti ricadute economiche correlate alla disposta operazione di reinquadramento del personale, procedendo alla rimodulazione della proposta, con applicazione di criteri più contenuti, pur valorizzando la differente esperienza e professionalità maturata dai singoli dipendenti nelle diverse amministrazioni, anche prima dell’inquadramento presso la AVCP e la CIVIT.

In tal senso, domanda se il numero degli scatti da riconoscere al personale in applicazione del criterio di corrispondenza giuridica possa essere in parte più contenuto.

9. La Federazione UGL Authority ANAC si è costituita, concludendo per l’inammissibilità del ricorso ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., o che la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, adottata per ottemperare al giudicato, sia ritenuta non conforme al giudicato espresso dalla sentenza 7725/2022 del Consiglio di Stato, precisando che gli effetti caducatori e conformativi della pronuncia riguardano necessariamente i soli soggetti non acquiescenti che sono stati parte del giudizio di appello.

10.

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