Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-08-05, n. 202004951
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Pubblicato il 05/08/2020
N. 04951/2020REG.PROV.COLL.
N. 01239/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2020, proposto dall’-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A G, D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Crotone, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Crotone e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 30 luglio 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati presenti secondo la legge come da delega in atti (ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;e dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante contro il provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS-.2018, con il quale la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Crotone ha rigettato la richiesta avanzata dalla ricorrente di rinnovo dell' iscrizione nell'elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List ) istituito presso la stessa Prefettura, sull'assunto della mancata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b del D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Con ricorso in appello notificato il 4 febbraio 2020, e depositato il successivo 7 febbraio, l’-OMISSIS- ha impugnato l’indicata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Crotone.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 30 luglio 2020.
DIRITTO
2. La sentenza gravata ha respinto il ricorso di primo grado osservando che il provvedimento impugnato si fonda su due circostanze fattuali ritenute rilevanti nell’ottica inferenziale inerente la natura del potere esercitato: “ In particolare, il provvedimento restrittivo, sulla premessa dell’interessamento -OMISSIS- all’aggiudicazione dell’appalto di lavori per un -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-, giusta ordinanza di fermo del Gip presso il Tribunale di Catanzaro del -OMISSIS-.2017 (proc. pen. n. -OMISSIS-R.G.N.R.) e della successiva aggiudicazione al -OMISSIS- della commessa (-OMISSIS-), ha in primo luogo valorizzato l’incontro tra questi e -OMISSIS-, appartenente alla -OMISSIS- e fermato per 416 bis c.p., incontro organizzato da -OMISSIS--OMISSIS- (giuste intercettazioni telefoniche) ed in cui il ricorrente consegnò al criminale una busta -OMISSIS- (v. annotazione di servizio del -OMISSIS- dell’--OMISSIS-). In secondo luogo il provvedimento impugnato ha fondato il sospetto di infiltrazione sull’assunzione da parte dell’impresa di -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- ”.
3. Il ricorso in appello deduce “ Erroneità della sentenza impugnata. Violazione dell’art. 2 comma 2 lett. b) del D.P.C.M. 18/04/2013, in relazione all’art. 84, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011 ;violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;eccesso di potere per insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità, carenza di motivazione, erroneità dei presupposti in fatto e in diritto e sviamento ”.
Le censure si appuntano sull’esercizio del potere valutativo, da parte del primo giudice, della rilevanza sintomatica, in termini di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata, dei fatti posti a fondamento del potere impugnato.
In ragione di tale perimetrazione dei mezzi di gravame è necessario, in via preliminare rispetto all’esame delle singole circostanze fattuali oggetto di esame, richiamare la giurisprudenza della Sezione relativa ai tratti dell’esercizio del potere de quo per come normativamente delineati, osservando in particolare che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente ma in chiave unitaria, ma secondo il canone inferenziale quae singula non prosunt, collecta iuvant , al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, “ secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019) ” (così, da ultimo, la sentenza n. -OMISSIS-).
4. Date le superiori premesse esegetiche, va osservato che gli episodi assunti dal provvedimento prefettizio come sintomatici del pericolo di infiltrazione trovano le loro fonti nell’ordinanza emessa il -OMISSIS- 2017 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro.
Il contesto di riferimento è dato dal contrasto tra la -OMISSIS- di -OMISSIS- (capeggiata da -OMISSIS-) e quella di -OMISSIS- in merito al controllo dell’appalto dei lavori di realizzazione di un -OMISSIS- a --OMISSIS-, la cui aggiudicazione è stata disposta in favore dell’impresa odierna appellante.
In questo contesto si colloca l’episodio della consegna di una busta da parte del -OMISSIS-, odierno appellante, a -OMISSIS-, appartenente alla -OMISSIS- di -OMISSIS-.
5. Con riferimento al primo dei richiamati elementi di fatto, la difesa della parte appellante ha svolto un duplice ordine di contestazioni.
Nel ricorso in appello si insiste anzitutto sul dato cronologico: la consegna della busta sarebbe avvenuta prima dell’aggiudicazione della gara, e dunque non sarebbe funzionale all’ipotesi ricostruttiva posta a base del provvedimento prefettizio (pagamento da parte dell’esecutore dei lavori all’organizzazione criminale di una somma di denaro come segno di accondiscendenza al controllo del territorio dalla stessa garantito nel luogo di esecuzione dell’appalto, e come contributo economico agli scopi dell’associazione), perché alla data della dazione non si sapeva ancora chi avrebbe eseguito i lavori.
Ad avviso del Collegio l’argomento non sminuisce il valore sintomatico del fatto.
Va anzitutto osservato che la stessa sentenza impugnata dà atto che la dazione della busta dal -OMISSIS- al -OMISSIS- (-OMISSIS-) si colloca cronologicamente -OMISSIS- prima dell’aggiudicazione (-OMISSIS-).
Inoltre, come già osservato da questa Sezione nell’ordinanza cautelare d’appello (n. -OMISSIS-), “ un elemento centrale posto a base della impugnata interdittiva antimafia è la riscontrata esistenza di contatti tra il titolare dell'impresa appellata, -OMISSIS--OMISSIS-, e -OMISSIS-, esponente di -OMISSIS- della ‘ndrangheta;(….) il segnalato incontro, unitamente al monitoraggio dell’utenza telefonica dello stesso -OMISSIS- ” ben può “ evidenziare la “più probabile che non” attività di interrelazione del -OMISSIS- con -OMISSIS- in vista dell’aggiudicazione di un appalto per il Comune di -OMISSIS- ”.
In altre parole l’ipotesi ricostruttiva posta a fondamento del provvedimento prefettizio appare pienamente compatibile con i notori meccanismi di controllo del territorio e delle dinamiche economiche (specie di quelle legate ai proventi derivanti dagli appalti pubblici) da parte delle criminalità organizzata, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto.
Il -OMISSIS-, interessato all’aggiudicazione del lavoro, ha consegnato una busta verosimilmente contenente denaro al -OMISSIS- in relazione al luogo di esecuzione dei lavori aggiudicandi.
Quindi, si è aggiudicato la commessa;contemporaneamente, le indagini penali riportate nella citata ordinanza hanno registrato un contrasto fra la -OMISSIS- -OMISSIS- (capeggiata da -OMISSIS-) e quella -OMISSIS- in merito al controllo -OMISSIS- sull’appalto in questione.
La scansione cronologica degli eventi, il contemporaneo riscontro delle dinamiche interne all’organizzazione criminale (anche nei colloqui in carcere richiamati dall’ordinanza del G.I.P.) e prima ancora l’univoco significato (privo di plausibili spiegazioni alternative) della consegna di una busta -OMISSIS- da parte del -OMISSIS- al noto -OMISSIS-, costituiscono plurimi dati fattuali avvinti da un nesso logico-ricostruttivo univoco, avuto riguardo ai richiamati canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, nel senso sopra prospettato e posto a fondamento del provvedimento prefettizio.
6. L’appellante deduce in contrario che “ Non è condivisibile, pertanto, l’assunto del TAR per cui il contrasto tra la -OMISSIS- di -OMISSIS- e quella di -OMISSIS- sarebbe insorta “proprio a seguito dell’incontro dell’--OMISSIS- (-OMISSIS-) organizzato con il -OMISSIS- da -OMISSIS-(v. la riportata intercettazione telefonica del -OMISSIS- con -OMISSIS-) in cui, -OMISSIS- prima dell’aggiudicazione dell’appalto, il -OMISSIS- consegnò una busta -OMISSIS- al -OMISSIS-”.
Tanto, invero, costituisce una gratuita deduzione che non solo non emerge in alcun modo dalle intercettazioni, ma è smentita da tutte le altre considerazioni che precedono, che hanno evidenziato come, in realtà, il riferimento fosse alla gestione della gara una volta aggiudicata, senza alcun cenno ad attività pregresse all’aggiudicazione da parte della -OMISSIS- ”.
Neppure questo argomento è tale da scalfire l’ipotesi ricostruttiva ritenuta nel provvedimento prefettizio e condivisa dalla sentenza gravata.
Che l’interesse economico -OMISSIS- fosse direttamente collegato ai proventi dell’esecuzione del contratto aggiudicato è tautologico: il che non priva di rilievo logico-inferenziale l’obiettivo significato dei contatti – anteriori rispetto alla conclusione della fase dell’evidenza pubblica, e funzionali al suo possibile condizionamento - prodromici alla realizzazione dell’assetto finale.
7. Con riferimento all’episodio della consegna della busta al -OMISSIS-, nella memoria depositata l’11 giugno 2020 l’appellante – producendo una dichiarazione sottoscritta da -OMISSIS- - deduce come secondo argomento di critica che “ In quella busta -OMISSIS-, così dichiara il -OMISSIS-- attualmente -OMISSIS- di -OMISSIS-, era contenuta “modulistica di -OMISSIS- …. che doveva essere consegnata dal dichiarante ad una persona presentatagli qualche giorno prima e frequentante il -OMISSIS- ma che per motivi di tempo (evitare ritardo sul lavoro) lasciai al Signor -OMISSIS- per la diretta consegna ”.
Ritiene il Collegio che le dichiarazioni del -OMISSIS- siano connotate da assoluta inveromiglianza, e come tali siano inidonee a fondare un’ipotesi ricostruttiva alternativa rispetto all’episodio della dazione come ritenuto nel provvedimento impugnato.
Non è infatti plausibile ritenere che -OMISSIS-, in luogo della rituale consegna della documentazione relativa a una pratica, da presentare presso il proprio ufficio, nei locali del medesimo (o comunque in altre forme rituali), incarichi un privato perché provveda a consegnarla in occasione di un incontro in -OMISSIS- (in merito alla irritualità di una simile, affermata condotta, si ritiene opportuno trasmettere copia del presente provvedimento all’immediato superiore gerarchico del -OMISSIS-, per le valutazioni di competenza).
L’implausibilità intrinseca di tale ricostruzione si abbina peraltro alla sua inverosimiglianza avuto riguardo ai riscontri ab extrinseco .
Come già precisato, l’affermazione che la consegna della busta dal -OMISSIS- al -OMISSIS- abbia avuto ad oggetto la dazione di una somma di denaro funzionale alle dinamiche del controllo criminale dell’appalto in questione (e non altro) non rappresenta una mera illazione o una delle possibili ipotesi, ma risulta riscontrata sia dalle intercettazioni ambientali fra gli esponenti -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- in merito al contrasto insorto a seguito di tale incontro sul controllo dell’opera, sia dall’aggiudicazione successiva all’incontro medesimo.
8. L’appellante lamenta infine, quanto all’assunzione di -OMISSIS-, -OMISSIS- del sopra menzionato -OMISSIS-, che “ non risponde alla logica del “più probabile che non” dedurre che l’assunzione di -OMISSIS- costituisca una “continuità soggiacente”, e ciò sia per ruolo e tempi dell’assunzione, ma soprattutto per l’irrispondenza dell’ipotesi rispetto alla realtà dei rapporti familiari e della comprovata “limpidezza” del soggetto ”.
Osserva anzitutto il Collegio che tale elemento corrobora la tesi ricostruttiva posta a fondamento del provvedimento prefettizio, basata sugli elementi, già autosufficienti in tal senso, sopra richiamati.
In ogni caso i profili allegati nel mezzo appaiono irrilevanti, avuto riguardo alle comuni dinamiche relative ai rapporti fra l’organizzazione criminale e le imprese da questa condizionabili.
La durata del rapporto di lavoro e l’incensuratezza del -OMISSIS- (-OMISSIS-), come pure i suoi rapporti asseritamente non buoni con -OMISSIS-, non elidono il valore sintomatico del dato di fondo: vale a dire la circostanza che, circa sei mesi dopo l’aggiudicazione della gara di cui si è detto, e dei contrasti insorti sul controllo del relativo appalto, il -OMISSIS- proceda all’assunzione del -OMISSIS- che aveva manifestato lamentale sui contatti preliminari dell’-OMISSIS-.
Non è, evidentemente, in discussione la diretta compartecipazione del -OMISSIS- alle dinamiche dell’organizzazione criminale, ma semmai rileva l’acquisizione di un ulteriore elemento, caratterizzato dal medesimo connotato sintomatico dei precedenti, che non consente di ritenere che il primo giudice, come vorrebbe l’appellante, non abbia fatto buon governo dello scrutinio della relativa valutazione ritenuta nel provvedimento prefettizio.
9. Il ricorso in appello deve essere pertanto rigettato perché infondato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
Deve essere altresì disposto l’invio di copia della presente sentenza, per le valutazioni di competenza, al -OMISSIS-, quale immediato superiore gerarchico del -OMISSIS- di -OMISSIS-, in relazione alle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo e prodotte nel presente giudizio.