Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-05, n. 201500015

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-05, n. 201500015
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500015
Data del deposito : 5 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02238/2014 REG.RIC.

N. 00015/2015REG.PROV.COLL.

N. 02238/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2238 del 2014, proposto da:
M R R e C D S, rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati U C, S D e M B, con domicilio eletto presso M B &Partners Studio Legale in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 296/2014, resa tra le parti, concernente concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014-e risarcimento dei danni


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2014, il consigliere di Stato G C S e uditi per le parti l’avvocato Cantelli e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-Le signore M R R e C D S, candidate nella selezione per l’ammissione al corso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria nell’Università di Salerno per l’anno accademico 2013-2014, impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, 4 febbraio 2014 n. 296, resa in forma semplificata, che ha respinto il ricorso dalle stesse proposto per l’annullamento, per quanto di interesse, della graduatoria conclusiva redatta dall’Ateneo salernitano che le ha viste collocate in posizione non utile all’ammissione al predetto corso.

Le appellanti insistono anche in questo grado nel sostenere la violazione delle regole dell’anonimato nelle modalità di svolgimento delle prove di ammissione al corso, per come le stesse sono state in concreto organizzate presso l’Ateneo salernitano e chiedono anche in via cautelare e con riserva l’ammissione al corso anche in soprannumero rispetto alla impugnata graduatoria.

Si è costituita l’appellata amministrazione per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

La sezione ha disposto con ordinanza cautelare del 29 aprile 2014 l’ammissione con riserva delle appellanti al corso universitario oggetto di giudizio.

Le parti hanno prodotto memorie conclusive in vista dell’udienza di discussione.

All’udienza del 25 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello va accolto sull’assorbente motivo afferente la violazione delle regole procedimentali funzionali ad assicurare, fino alla conclusione delle operazioni di valutazione, l’anonimato dei candidati, costituente il corollario del rispetto dei principi di par condicio e trasparenza nelle procedure concorsuali comparative.

Occorre in particolare soffermarsi sui motivi di ricorso con i quali le ricorrenti hanno lamentato fin dal primo grado la violazione delle fondamentali regole dell’anonimato poste in ogni procedura selettiva a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e, per tal via, dell’imprescindibile principio di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione.

Come emerge dalla incontestata ricostruzione dei fatti di causa,la Commissione ha fatto apporre a ciascun candidato , all’interno della scheda anagrafica, il codice a barre Cineca riservato a ciascun concorrente, codice la cui funzione è quella di consentire l’abbinamento della scheda anagrafica ( e quindi del nominativo del candidato) con la prova d’esame dallo stesso sostenuta, e ciò in quanto lo stesso codice viene apposto da ciascun candidato sulla “scheda-risposte”. Peraltro, le schede anagrafiche così compilate ( e cioè con l’aggiunta, oltre ai dati anagrafici, del predetto codice a barre contenente il numero che individua l’elaborato di ciascun candidato e ne consente il collegamento con la sua persona) non sono state sigillate in busta chiusa ( come avviene normalmente in ogni procedura selettiva) ma sono state lasciate tal quali nella libera disponibilità della Commissione durante e dopo le operazioni di correzione dei test affidate al consorzio Cineca.La Commissione d’esame, da canto suo, si è da subito dotata di un elenco informatico in cui ha associato il nome di ciascun candidato al codice a barre che avrebbe dovuto contraddistinguere ciascuna scheda integrante l’elaborato e la cui associazione al nominativo dei candidati sarebbe dovuta avvenire soltanto in esito alle operazioni di correzione e di formazione della graduatoria di merito.

Il giudice di primo grado, nonostante la puntuale censura di parte ricorrente, non ha ravvisato la violazione del principio dell’anonimato, sul rilievo che il codice a barre apposto nella scheda anagrafica (con il sottostante numero identificativo) nulla potesse aggiungere all’identità del candidato, già emergente dalla stessa scheda anagrafica.

Il Collegio ritiene di non poter condividere tale conclusione.

Ed invero, le modalità di svolgimento delle prove presso l’Ateneo salernitano, pur se non pedissequamente sovrapponibili a quelle, più volte richiamate dalle parti e relative all’ammissione alla Facoltà di Medicina di Messina ( ove era stato addirittura formato, prima della valutazione delle prove ed in esito alle stesse, un elenco nominativo di candidati con il corrispondente numero identificativo apposto sulla scheda risposte: selezione questa sulla quale è intervenuta la decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 26 del 2013), nondimeno non hanno assicurato, a parer del Collegio, l’anonimato dei candidati durante l’intero svolgimento della prova selettiva.

Ed infatti, nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato;
il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ( cfr. sul punto Ad. plen. n. 26 del 2013 e n. 27 del 2013, relativa all’ammissione al corso di Medicina dell’Università di Messina per l’anno accademico 2010-2011).

Non appare pertanto condivisibile quanto al proposito opinato dal giudice di primo grado e dalla stessa amministrazione universitaria ( cfr, al proposito, la relazione 19 marzo 2014 acquisita agli atti di causa) a proposito del preteso carattere neutro ed ininfluente dell’aggiunta del predetto codice a barre sulla scheda anagrafica dei candidati, posto che proprio tale espediente consente inammissibilmente, sia pure in astratto, l’abbinamento del nome del candidato al suo elaborato prima o durante le operazioni di correzione.

Inoltre, alla fine della prova della procedura selettiva, la consegna dei plichi è avvenuta seguendo l’ordine alfabetico dei nomi dei singoli candidati, con conseguente ulteriore possibilità di associare con sicurezza la prova consegnata da ciascun candidato al proprio nominativo.

E’ evidente come le suddette operazioni compiute dalla Commissione abbiano rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore ( e compendiati nella specie nel d.m. n. 449 del 12 giugno 2013 ) al fine di assicurare che la correzione degli elaborati, nel rispetto della par condicio dei ricorrenti e dell’imparzialità dell’Amministrazione, avvenga nel più stretto anonimato.

Né assume pregio la controdeduzione dell’amministrazione universitaria secondo la quale essendo state le prove corrette dal Cineca e non dalla Commissione, posto che tale duplicità soggettiva degli organi coinvolti nelle operazioni valutative non esclude di per sé in astratto il rischio di indebite interferenze da comunicazione.

E’ principio giurisprudenziale consolidato, che qui non si ha motivo di smentire, quello secondo cui la regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata in astratto l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore (Cons. Stato, Ad.plen. n. 26 del 2013;
Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071;
III, 8 settembre 2014 n. 453), onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato sia avvenuta in concreto, essendo sufficiente l’astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza ( essendosi al proposito affermato il principio, di matrice penalistica, della illegittimità da pericolo c.d. astratto).

Sotto questo profilo, dunque, il ricorso è fondato e la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso le ricorrenti dall’ammissione all’immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università di Salerno per l’anno accademico 2013-2014.

Osserva il Collegio come l’accoglimento del suddetto motivo ( con assorbimento delle restanti censure) e la stabilizzazione degli effetti della ammissione delle ricorrenti al corso, per come già disposta con riserva nella sede cautelare, rappresenti nella fattispecie in esame una forma di risarcimento in forma specifica ( ammessa nel processo amministrativo, cfr. art. 30, comma 2, cod.proc.amm.) dell’interesse fatto valere in giudizio, non costituendo peraltro l’ammissione di due soli candidati in soprannumero forma risarcitoria eccessivamente gravosa per l’amministrazione universitaria ( nella prospettiva dell’art. 2058 del cod.civ., richiamato dall’art. 30 del cod.proc.amm.).

Tale soluzione, da ultimo, elide ad un tempo due ulteriori questioni emerse nel corso del giudizio di appello: quella, sollevata nella memoria conclusiva dalle appellanti, della eventuale necessità di far luogo all’integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati e, ancora, la questione ( sollevata dalla appellata amministrazione universitaria) del difetto di interesse delle odierne appellanti a coltivare il gravame, in ragione del punteggio non sufficiente riportato nei quiz.

Sotto tale ultimo profilo, il Collegio osserva che, per un verso, la violazione, seppur in astratto, della regola dell’anonimato rende , per i suoi effetti invalidanti( sia pur nei limiti dell’interesse delle ricorrenti) sulle operazioni di correzione delle prove, di per sé ininfluente la questione del punteggio attribuito alle stesse ricorrenti ( all’esito di un procedimento valutativo inficiato da un vizio originario);
per altro verso, la circostanza che le odierne appellanti abbiano comunque superato con profitto gli esami del primo anno del corso e frequentino attualmente gli insegnamenti del secondo anno, se costituisce circostanza di per sé non implicante – come pure suggerito dalla difesa delle ricorrenti – la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, nondimeno appare sufficiente a superare ogni ostacolo all’esame del merito dell’appello, non condivisibilmente prospettato in ragione della asserita inidoneità delle candidate a seguire il corso di laurea (inidoneità al contrario smentita dai richiamati dati curriculari ad oggi alle stesse riferibili).

Né può porsi una questione di controinteressati nei cui confronti far luogo all’integrazione del contraddittorio quali parti necessarie del giudizio, posto che la presente decisione giova soltanto alle odierne ricorrenti in appello ( che vengono ammesse in sopranumero alla frequenza del corso iniziato nell’anno accademico 2013/2014) e non pregiudica la posizione degli ulteriori ammessi alla frequenza del medesimo corso di laurea ( per come risultante dalla graduatoria impugnata in primo grado, che dunque resta invariata per i soggetti già ammessi).

3.- In definitiva, l’appello va accolto nei sensi e limiti anzidetti e, in riforma della impugnata sentenza, va in parte qua annullata la graduatoria impugnata in primo grado, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la reintegrazione della posizione giuridica delle odierne parti appellanti ( a mezzo, appunto, della loro definitiva ammissione in soprannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per cui è giudizio).

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate, per il doppio grado di giudizio, come da dispositivo.

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