Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-09, n. 202401315
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Testo completo
Pubblicato il 09/02/2024
N. 01315/2024REG.PROV.COLL.
N. 05741/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5741 del 2019, proposto dal Condominio Villa Aimone Marsan, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai sig.ri CO IA e RI ES, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati e Paolo Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune Valtournenche, non costituito in giudizio;
la Regione Autonoma Valle D’Aosta, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la società Cristallo S.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D’Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 – tenuta da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ” – il Cons. Brunella Bruno e uditi per la parte appellante l’avvocato Emanuele Bertolin, su delega dell’avvocato Andrea Mozzati, e l’avvocato Aurelia Giunta su delega dell’avvocato Francesco Saverio Marini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
All’esito di un procedimento avviato nel 2002, il Comune di Valtournenche, con deliberazione n. 12 del 19 aprile 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 21/16, ha approvato in via definitiva la variante sostanziale generale al PRG, accogliendo, ai sensi dell’art. 15, comma 13, l. r. n. 11 del 1998, le proposte di modifica contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 460 del 2016. In particolare, ai fini che rilevano nel presente giudizio, l’amministrazione comunale ha modificato la perimetrazione di un’area libera da edifici e in parte occupata da zona boscata, includendola nella sottozona Cd5 – LO TO (sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico), la cui disciplina è contenuta nell’art. 47 delle norme tecniche di attuazione (NTA) e nella tabella 5 bis -Cd delle NTAtab. Ne è derivata l’inclusione dell’area in questione in una sottozona nella quale è ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti a prevalente destinazione turistico – ricettiva, previa approvazione di un piano urbanistico di dettaglio (PUD). Inoltre, la variante ha previsto che la capacità edificatoria riconosciuta alle aree boscate ricadenti nella sottozona possa essere trasferita su altri terreni della medesima sottozona.
Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al competente TAR per la Valle D’Aosta, il Condominio Villa Aimone Marsan e due condomini dello stesso, hanno agito per l’annullamento degli atti riferiti all’approvazione della sopra indicata variante sostanziale al PRG.
Con la sentenza impugnata, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è stato dichiarato inammissibile, in considerazione della ritenuta assenza di un interesse attuale e concreto, stante l’allegazione di pregiudizi solo eventuali e futuribili. È stato rilevato, in particolare, che la natura “edificabile” o la possibilità di destinare un determinato bene immobile o zona territoriale all’esercizio di attività ricettiva e turistica non integrerebbe, di per sé, un pregiudizio per il terzo proprietario, ancorché confinante o limitrofo e che, in mancanza quantomeno di un piano urbanistico di dettaglio, ed eventualmente anche dei successivi titoli edilizi, non sarebbe possibile l’individuazione, sia pure potenziale, dei pregiudizi prospettati anche per quanto attiene ad eventuali pregiudizi economici, in relazione ai quali sarebbe anche prospettabile che dall’eventuale realizzazione di struttura ricettivo-turistica possa scaturire un miglioramento dell’intero abitato, con conseguente aumento di valore degli immobili circostanti. In assenza, quindi, di una incidenza diretta sulla proprietà di parte ricorrente e sulla relativa capacità edificatoria connessa alla zona su cui la stessa insiste, il primo giudice ha concluso per la impossibilità di ravvisare un interesse ad agire attuale e concreto.
La parte appellante critica, con ampie argomentazioni, la sentenza impugnata, contestando la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, come integrato dai motivi aggiunti, e riproponendo le censure non esaminate in conseguenza della statuizione in rito, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
Il Comune Valtournenche, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma Valle D’Aosta, formulando pertinenti e articolate deduzioni a sostegno della correttezza della statuizione di inammissibilità recata nella sentenza impugnata e, comunque, dell’infondatezza del ricorso in appello, anche in relazione alle censure riproposte e non esaminate dal primo giudice.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie, anche in replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.
All’udienza straordinaria del 15 dicembre 2023, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve rilevare preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello sollevata dall’amministrazione regionale appellata, in quanto sono state formulate critiche sufficientemente precise alle argomentazioni motive svolte dal TAR, potendosi, dunque, ritenere assolto l’onere di parte appellante di investire puntualmente il decisum impugnato, precisando i motivi per cui questo sarebbe erroneo e da riformare.
2. Le deduzioni con le quali è stata contestata dalla parte appellante la declaratoria di radicale inammissibilità del ricorso di primo grado, come integrato da motivi aggiunti, per la carenza di un interesse attuale e concreto ravvisata con la sentenza impugnata, si ritengono meritevoli di positivo apprezzamento.
2.1. Come evidenziato nella narrativa in fatto, la variante sostanziale in contestazione non ha inciso direttamente sulla proprietà degli appellanti, né sulla capacità edificatoria connessa alla zona su cui la stessa insiste, ma ha modificato la disciplina della zona limitrofa alla predetta proprietà, determinandone l’inclusione nella sottozona Cd5 – LO TO (sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico), nella quale è ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti a prevalente destinazione turistico – ricettiva, previa approvazione di un piano urbanistico di dettaglio (PUD), con previsione anche della possibilità che la capacità edificatoria riconosciuta alle aree boscate ricadenti in detta sottozona venga trasferita su altri terreni della medesima sottozona.
2.2. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso devono necessariamente sussistere entrambe le condizioni fondamentali dell’azione e, dunque, sia la legittimazione che l’interesse ad agire.
2.3. La prima delle sopra indicate condizioni non è né può essere revocata in discussione, essendo insita nella vicinitas delle aree de quibus e, del resto, non è stata disconosciuta neppure dal primo giudice.
2.4. Altra cosa è l’interesse ad agire, la cui sussistenza deve essere vagliata alla luce di una situazione che non è mutata rispetto al giudizio di primo grado, giacché nessun PUD consta essere stato approvato.
2.5. Come noto, infatti, con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 22 del 2021 è stato chiarito che: “ la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della