Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-20, n. 201106765

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-20, n. 201106765
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106765
Data del deposito : 20 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05506/2010 REG.RIC.

N. 06765/2011REG.PROV.COLL.

N. 05506/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2010, proposto da:
LI AN, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Marco Pintus, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Pintus in Roma, Lungotevere della Vittoria, 9;



contro

Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Corte dei Conti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 00364/2010, resa tra le parti, concernente RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI MAGISTRATO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, Corte dei Conti e Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 il Cons. Raffaele Potenza;

Udito l’Avvocato dello Stato Angelo Vitale nella fase preliminare;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la decisione n. 364 /2010, la IV Sezione del Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza n. 4597/2007 del TAR del Lazio, Sez. I, annullava la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 295 del 27 luglio 2005 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2005, con i quali il ricorrente (dimessosi dal servizio per procedimento penale, poi conclusosi con sentenza di proscioglimento) era stato riammesso in servizio ai sensi dell’art. 3, c.1, della legge n. 350/2003, ma solo per il periodo successivo alle dimissioni. La decisione annullava altresì:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.12. 2006, in punto decorrenza del collocamento a riposo del dott. AN;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.6166 del 18.12.2005, recante rideterminazione del trattamento economico in conseguenza della determinazione del periodo di sospensione e della corrispondente riammissione in servizio. In base alla pronunzia, al ricorrente veniva riconosciuto ed individuato il periodo di assenza da riconoscere nella ricostruzione del servizio, in misura compresa tra il 9/11/1989 (data della sospensione) ed il 15.7.2004, data della riammissione in servizio.

2.- In data 2 aprile 2010 il dr. AN notificava atto di significazione, diffida e messa in mora al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, affinchè quest’ultimo provvedesse ad ottemperare al disposto della richiamata sentenza, riconoscendogli l’ulteriore periodo da recuperare.

3-. In data 7 giugno 2010 il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti comunicava all’Avvocatura generale dello Stato la sua intenzione, deliberata nell’adunanza dell’11 maggio 2010, di dare esecuzione alla decisione n. 364/2010 e di provvedere al riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione di carriera del dr. AN con il computo del periodo di sospensione o del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della L. n. 350 del 24/12/2003, come modificata dal D.L. n. 66 del 16/3/2004. Trasmetteva inoltre il provvedimento n. 144 del 28 maggio 2010, con cui era stata formalmente adottata la citata deliberazione assunta nell’adunanza dell’11 maggio 2010.

3.- Non avendo l’Amministrazione provveduto nei termini indicati

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