Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-06-14, n. 201803672
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 14/06/2018
N. 03672/2018REG.PROV.COLL.
N. 07417/2016 REG.RIC.
N. 07493/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7417 del 2016 proposto dal Consorzio Stradale per la via Niobe e Diramazioni, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Oslavia, 14;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato U G, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
M S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato R M I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Santo, 68;
Condominio Strada Privata via Niobe, Commissario
ad acta
Capuzzi Gianni (delegato dal Prefetto di Roma), Angela Castrovillari, Rita Venturelli, Domenico Maugeri, Gianfranco Piccolelli, P B, Alessandro Del Zoppo, Francesca Romana Del Zoppo, Rita Fazio, Nazzareno D'Amici, Giuseppe Maugeri, Rita Maugeri, Alfredo Maugeri, Nazzareno Maugeri e Ugo R, tutti non costituiti in giudizio;
Agenzia del Demanio, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Sul ricorso numero di registro generale 7493 del 2016 proposto dal Condominio Strada Privata da via Niobe 10,10a,12,12a,12b,14, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i signori Angela Castrovilli, Domenico Maugeri, Giajfranco Piccolelli e Rita Venturelli, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Antonelli, 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U G, domiciliata ex lege in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Commissario ad acta Capuzzi Gianni (delegato dal Prefetto di Roma), non costituito in giudizio;
nei confronti
M S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato R M I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Santo, 68;
Agenzia del Demanio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
P B e Consorzio Statale via Niobe e Diramazioni, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II, n. 5752 del 16 maggio 2016, resa tra le parti, concernente acquisizione al patrimonio pubblico di un tratto stradale di proprietà privata.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della società M S.r.l. e dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il consigliere D D C e uditi per le parti gli avvocati A P, Maggiore (su delega dichiarata dell’avvocato U G), R M I, l'avvocato dello Stato P M, e l’avvocato S F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia riguarda quattro ricorsi riuniti proposti, rispettivamente, dal Condominio Strada Privata da via Niobe 10-10a-12-12a-12b-14 (ricorsi n. 12014 del 2010 e n. 37 del 2015), dal Consorzio Stradale per la via Niobe (ricorso n. 43 del 2015) e da Roma Capitale (ricorso n. 4053 del 2015) per:
A) quanto al ricorso n. 12014 del 2010, l’annullamento:
- del protocollo di intesa in data 22.01.2008 tra il Comune di Roma Municipio X e la M s.r.l.;
- della successiva risoluzione in data 18.11.2008 del Municipio X;
- di tutti gli atti annessi, antecedenti o consequenziali;
B) quanto al ricorso n. 37 del 2015, l’annullamento:
- della determinazione n. 24093 del 31.10.2014, adottata dal Commissario ad acta, in sostituzione di Roma Capitale, Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione, Direzione tecnica, comunicata via PEC in data 04.11.2014 e depositata presso la Segreteria della Sezione II del TAR Lazio, Roma, nel giudizio R.G. 725/2012 in data 17.11.2014;
- di ogni altro atto connesso, antecedente, presupposto o consequenziale;
C) quanto al ricorso n. 43 del 2015, l’annullamento:
- della determinazione a firma del Commissario ad acta, prot. 24093 in data 31.10.2014, ricevuta via p.e.c. in data 04.11.2014, con la quale il Commissario, in sostituzione di Roma Capitale, ha disposto l’acquisizione giudiziale al patrimonio pubblico di un tratto stradale di competenza del Consorzio;
- di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso a quello impugnato;
D) quanto al ricorso n. 4053 del 2015:
- per l’accertamento degli obblighi gravanti sul sig. G R e i suoi aventi causa, in forza dell’atto d’obbligo dallo stesso sottoscritto;nonché
- per disporre con sentenza il trasferimento gratuito in proprietà di Roma Capitale, del tratto stradale individuato catastalmente al foglio 1008 (part. nn. 149 – 1450 – 393 – 1507 – 560 – 418) e segnatamente delle porzioni di particelle interessate dalla sede stradale (418 – 149 – 1450);
- in via subordinata, nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’area de qua non fosse giuridicamente realizzabile, per la condanna degli aventi causa dal sig. G R al risarcimento dei danni, in misura pari al valore di mercato attuale del bene in parola;
- in ogni caso per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Roma Capitale a seguito del rifiuto degli stessi di trasferire l’area.
2. La strada privata via Niobe confina con un’area di proprietà della società M s.r.l., che vi ha realizzato un complesso immobiliare, con sbocco sulla principale via Anagnina mediante una strada privata.
2.1. Malgrado tale autonomo collegamento, la società M manifestava l’interesse ad ottenere l’assenso del Condominio e del Consorzio all’apertura di via Niobe.
2.2. Visto il diniego opposto dai predetti soggetti, la società M stipulava in data 22 gennaio 2008, con Roma Capitale, un protocollo di intesa volto alla sottrazione della strada all’uso privato.
2.3. Tale provvedimento veniva subito impugnato dal Condominio con il primo degli anzidetti ricorsi (n. 12014 del 2010).
2.4. Accadeva, tuttavia, che il comune rimanesse silente sulle diffide intentate dalla società M per l’attuazione del detto protocollo.
2.5. La società M, perciò, intentava anch’essa azione avverso il silenzio.
2.6. Quest’ultimo giudizio veniva definito dal T.a.r. per il Lazio, Roma, con la sentenza n. 36528 del 14 dicembre 2010 (non oggetto del presente gravame). La decisione, di accoglimento nel merito, qualificava l’accordo quale atto di auto-vincolo per il comune di Roma e accertava il conseguente obbligo, in capo al comune medesimo, di regolare la viabilità in modo tale da renderla compatibile con l’impegno assunto verso il privato e con gli interessi del Consorzio controinteressato.
2.7. A fronte dell’inottemperanza serbata dal comune di Roma avverso la predetta sentenza, la società M agiva nuovamente col giudizio di esecuzione n. 725/2012. Questo si concludeva con la sentenza n. 7850 del 18 settembre 2012, contenente l’obbligo, per il comune, di dare attuazione al giudicato.
2.8. Malgrado il nuovo decisum , il comune perseverava nella propria condotta omissiva.
2.9. Su richiesta della società M, il T.a.r. provvedeva con la sentenza n. 4576 dell’8 maggio 2013 alla nomina del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, il quale adottava la determinazione prot. 24093 del 31.10.2014 (oggetto del presente gravame) con cui:
a) dava atto dell’esistenza di una convenzione di lottizzazione (cd. Convenzione R, dal nome dell’originario lottizzante dell’area, sig. G R) che obbligava quest’ultimo e i suoi aventi causa a cedere gratuitamente a Roma Capitale le strade rientranti nel perimetro dell’accordo convenzionale, nel caso in cui l’amministrazione comunale decidesse di renderle pubbliche;
b) manifestava espressamente tale volontà dell’amministrazione capitolina di acquisizione del tratto stradale al patrimonio pubblico;
b) conferiva all’Avvocatura comunale il mandato per proporre l’azione di cui all’art. 2932 c.c., per l’attuazione coattiva degli obblighi di cui alla predetta convenzione.
2.10. Questa determinazione è alla base della seconda (ricorso n. 37 del 2015, proposto dal Condominio via Niobe) e della terza impugnazione (ricorso n. 43 del 2015, proposto dal Consorzio via Niobe) oggetto del presente gravame.
2.11. Il quarto e ultimo ricorso in ordine di tempo, anch’esso oggetto dell’odierna cognizione, è rappresentato dall’azione esperita da Roma Capitale ai sensi dell’art. 2932 c.c. (ricorso n. 4053 del 2015) per ottenere l’esecuzione dell’obbligo di cessione gratuita del tratto stradale di cui alla cd. convenzione R.
3. Il T.a.r. per il Lazio, Roma, Sezione II, con la sentenza n. 5752 del 16 maggio 2016 ha:
a) riunito i predetti quattro ricorsi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
b) acclarato la ricevibilità dei ricorsi n. 37/2015 e 43/2015 (relativi all’impugnativa degli atti del commissario ad acta, delegato dal Prefetto di Roma per l’esecuzione delle sentenze del medesimo T.a.r. n. 36528/2010, n. 7850/2012, n. 4576/2013 e n. 3741/2014), a motivo della loro stretta connessione con le due diverse azioni proposte, rispettivamente, dal Condominio (per l’annullamento del protocollo stipulato tra il comune di Roma e la società M) e dal medesimo comune (per l’attuazione della convenzione R ai sensi dell’art. 2932 c.c.), nonché della possibilità di trattazione di tutti i ricorsi secondo il rito ordinario in pubblica udienza;
c) ricordato le statuizioni di merito contenute nelle sentenze irrevocabili nn. 36528/2012, 7850/2012, 4576/2013 e 3741/2014, per tre ordini di motivi:
- per un verso, al fine di individuare il parametro per valutare la legittimità delle determinazioni commissariali (oggetto dei ricorsi n. 37/2015 e 43/2015);
- per altro verso, al fine di circoscrivere esattamente le censure attualmente delibabili, distinguendole da quelle concernenti questioni ormai definite;
- per altro verso ancora, al fine di ricostruire il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione, per delimitare, sulla base della sequenza petitum - causa petendi - motivi – decisum , i limiti del potere giurisdizionale di integrazione del giudicato (ove la pretesa avanzata non sia - de plano - ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire), nell'ambito degli ampi poteri propri della giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a) del c.p.a.
In particolare ha rilevato quanto segue:
c.1) la sentenza n. 36528/2010 (resa sul silenzio serbato dal comune di Roma sull'atto di diffida notificatogli dalla società M il 31 maggio 2010 e inteso ad ottenere l'attuazione dell'accordo raggiunto inter partes nel protocollo d'intesa del 22 gennaio 2008) ha dato atto dell’impegno vincolante assunto dall’amministrazione capitolina nei confronti della società e ha ritenuto che quest’ultima fosse titolare di una posizione soggettiva qualificata (dall’accordo negoziale) e differenziata (rispetto alla totalità degli altri soggetti latamente interessati dalla viabilità in loco) per pretendere (se non certo il risultato dell’acquisizione al patrimonio pubblico della parte ancora mancante di via Niobe), perlomeno l’attivazione del procedimento concernente la valutazione dell’acquisizione del tratto stradale al patrimonio pubblico viario, nel contraddittorio con tutte le parti, ivi compresi il Consorzio e il Condominio;
c.2) la sentenza n. 7850/2012 ha rilevato l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo di avviare alcuna tra le possibili iniziative di sua competenza (vuoi a carattere autoritativo vuoi a connotazione convenzionale), al fine di realizzare la previsione di P.R.G. e ha ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 36528/2010;
c.3) la sentenza n. 4576/2013 ha statuito che non sussiste pregiudizialità tra il (presente) giudizio di esecuzione della sentenza n. 36528/2010 e quello n. 12014/2010 relativo all’impugnativa del protocollo d’intesa risalente al 2008, per avere – il primo - un oggetto più ampio del secondo, concernendo l’obbligo in capo all’amministrazione capitolina di adottare ogni possibile determinazione utile ad eliminare l’interclusione della via Niobe lamentata dalla M;ha, inoltre, precisato, che il riferimento contenuto nella sentenza n. 7850/2012 ad iniziative di natura “convenzionale”, si riferisce non solo al possibile raggiungimento ( ex novo ) di una soluzione concordata con i proprietari delle aree necessarie ad eliminare l’interclusione di via Niobe, ma anche all’attuazione di accordi eventualmente già esistenti, eseguibili ai sensi dell’art. 2932 c.c.;ha, infine, designato per il compimento delle dette attività, in qualità di commissario ad acta , il Prefetto di Roma;
c.4) la sentenza n. 3741/2014 ha chiarito che il commissario ad acta , nella vicenda in esame, è stato chiamato - in sostituzione degli organi dell’amministrazione capitolina - a ricercare la soluzione più opportuna, nel rispetto di tutti gli interessi coinvolti, al fine di “realizzare la previsione di PRG” e di rimuovere l’interclusione sussistente sulla via Niobe;ha precisato che tale potere ricomprende quello di pronunciarsi per la prima volta sull’istanza del privato rimasta inevasa;ha ricordato che, per il Commissario, l’opzione allo stato preferibile è l’attuazione della cd. convenzione R;ha qualificato l’attività finora compiuta dal Commissario come avente natura meramente preparatoria, e dunque non autonomamente impugnabile e non conoscibile dal giudice anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.;ha sciolto il “dubbio” espresso dal Commissario ad acta circa le modalità da seguire per attuare la cd. Convenzione R, nel senso che l’azione ex art. 2932 c.c. esige l’intermediazione di un provvedimento giurisdizionale (di natura costitutiva), sicché diviene irrilevante l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento agli intestatari catastali delle aree da acquisire, spettando ai medesimi la sola citazione in giudizio, come previsto in via generale dall’art. 2932 cit.;
d) relativamente al ricorso n. 12014/2010, respinto l’istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla società M, non riscontrando la sussistenza dei relativi presupposti (espressioni sconvenienti o offensiva) nel terzo motivo di ricorso;
e) ancora in relazione a tale ricorso, assorbito l’esame delle eccezioni preliminari concernenti la tardività e l’improcedibilità dell’azione, a motivo della palese infondatezza dello stesso nel merito:
e.1) il Protocollo d’intesa raggiunto nel 2008 tra la società M e il Municipio X, come pure la successiva risoluzione oggetto di impugnativa, sono meri atti di indirizzo politico - amministrativo, che necessitano di determinazioni attuative da adottarsi dai competenti organi amministrativi municipali o centrali;
e.2) non sussiste la necessità di coinvolgere il Consorzio (o il Condominio) nell’elaborazione di siffatte intese e/o risoluzioni, poiché la loro interlocuzione si renderebbe giuridicamente necessaria solo nell’ipotesi di attivazione di un procedimento ablatorio di beni o diritti agli stessi pertinenti;
e.3) tale evenienza, ad ogni modo, non si sarebbe (e non si è) mai verificata in quanto il commissario ad acta, al fine di eliminare l’interclusione all’accesso della via Niobe dal comprensorio edificato dalla società M, ha preferito l’opzione di conseguire l’adempimento di preesistenti obblighi di natura convenzionale (convenzione R);
e.4) quest’ultima soluzione è idonea - pure - ad escludere il paventato pericolo di violazione degli strumenti urbanistici, la quale potrebbe concretizzarsi solo se, in sede attuativa, si procedesse effettivamente in contrasto con essi, mentre l’attuazione della convenzione R ne prescinde, a monte;
e.5) la riproduzione cartografica della chiusura al traffico di via Niobe, come risultante dal Piano Particolareggiato 4/F Morena, nel cui perimetro la stessa ricade, ha natura giuridica di atto ricognitivo degli allineamenti stradali preesistenti, ma non incide sulla validità e sull’efficacia della Convenzione cd. “R”;
e.6) è rimasto incontestato quanto affermato dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica dell’amministrazione capitolina (prot. n. 22447 del del 27 febbraio 2013) secondo cui:
- “ La Convenzione R è tuttora valida, sia dal punto di vista del termine temporale – nell’atto non è prevista alcuna decadenza della stessa – sia dal punto di vista urbanistico in quanto il nuovo P.R.G. di Roma Capitale, approvato con Del. C.C. n. 18/08, prevede all’art. 45, comma 10 del sistema insediativo in cui ricade l’area (Città Consolidata – Tessuto T3) quanto segue: “Nei tessuti della Città consolidata soggetti a strumenti urbanistici già approvati e non ancora decaduti alla data di approvazione del presente PRG , si applica la relativa disciplina. Se gli strumenti urbanistici, esclusi i Piani di zona… sono già decaduti, nella parte non attuata…si applica la disciplina degli stessi strumenti urbanistici esecutivi ”;
- La Convenzione per quanto attiene le sedi stradali riporta al titolo II punto b) e c) l’obbligo di costituire un Consorzio per la sistemazione e manutenzione delle strade distinte in tinta gialla, riportate nella planimetria e l’impegno a trasferire al Comune di Roma a titolo gratuito le aree stradali facenti parte della lottizzazione approvata qualora l’amministrazione comunale decidesse di renderle in tutto o in parte pubbliche. Tale impegno viene ulteriormente descritto al Titolo III. Quanto detto viene rafforzato ulteriormente dal PRG del Comune di Roma Capitale in quanto le predette aree risultano sedi stradali pubbliche […]”.
- L’esame diretto della Convenzione c.d. R e degli atti presupposti consente poi di apprezzare effettivamente che parte integrante di essa era l’impegno “a trasferire al Comune di Roma a titolo gratuito le aree stradali facenti parte della lottizzazione approvata , qualora l’amministrazione decidesse di renderle in tutto o in parte pubbliche”, con l’ulteriore prescrizione che “gli obblighi assunti dal sig. G R si intendono reversibili sugli aventi causa o sul Consorzio” e che “ il rilascio delle licenze per costruire sui lotti di proprietà R, ancora invenduti […] sarà concesso a condizione che il sig. R abbia prima provveduto […]ad inserire nei contratti di compravendita l’obbligo per gli acquirenti da trascrivere alla Conservatoria delle Ipoteche di consorziarsi per la sistemazione e manutenzione stradale e per l’impianto dell’illuminazione di tutte le strade indicate in tinta gialla nella planimetria allegata […] ”.
e.7) è rimasta incontestata anche l’affermazione della società M secondo cui il complesso delle vie affidate alla gestione del Consorzio stradale è aperto da decenni al pubblico transito e sui lati antistanti vi sono allocati un istituto scolastico (l’Istituto comprensivo G. Rodari, oggetto del Protocollo di intesa) e numerose attività commerciali e servizi di pubblica utilità.
f) in relazione ai ricorsi n. 37/2015 e 43/2015 (concernenti l’impugnazione delle determinazioni con cui il commissario ad acta ha dato attuazione alle sentenze della Sezione nn. 36528/2010, 7850/2012, 4576/2013 e 3741/2014), respinto le censure (di carattere procedimentale) riguardanti la supposta applicazione delle garanzie partecipative previste dalla l. 241/90, per tre autonomi motivi:
f.1) in primo luogo, perché il coinvolgimento delle parti deve essere assicurato nella fase propriamente “attuativa” del decisum , e non in quella (meramente preliminare e volitiva) concernente la scelta del commissario sulla modalità da seguire per eseguire la statuizione (nella specie, procedimento espropriativo o attuazione della convenzione R), avendo – tale decisione – natura di atto programmatorio di indirizzo politico-amministrativo;
f.2) in secondo luogo, perché l’interesse al coinvolgimento procedimentale nasce soltanto nei confronti della parte destinataria del giudicato favorevole, la quale vanta una situazione giuridica protetta alla salvaguardia del diritto accertato nella pronuncia da eseguire;
f.3) in terzo luogo, perché il commissario ha comunicato alle parti del procedimento giurisdizionale il proprio insediamento e non risulta che lo stesso abbia impedito al Condominio o al Consorzio di esercitare le prerogative previste dagli artt. 9 e 10 della l. n. 241/90.
h) ancora in relazione ai detti ricorsi, respinto nel merito l’assunto secondo cui l’attività del commissario fosse limitata a dare attuazione al solo Protocollo d’intesa del 2008, giacché - alla luce delle sentenze sopra richiamate - l’attività commissariale poteva “spaziare”, tra più soluzioni possibili, dalla scelta di dare inizio al procedimento espropriativo, a quella di dare esecuzione ad accordi raggiunti ex novo tra le parti, oppure ancora (ed è stata questa, alla fine, l’opzione prescelta) di dare attuazione alla vecchia convenzione R.
i) reputato tale scelta esente da vizi logico-giuridici e del tutto coerente con le statuizioni contenute nelle pronunce da eseguire e respinto, per l’effetto, i ricorsi (n. 37/2015;n. 43/2015);
l) in relazione al ricorso n. 4053/2015, ritenuto la perdurante validità ed efficacia dell’obbligo di cessione gratuita delle aree recato dalla Convenzione R, sotto plurimi profili:
l.1) la convenzione medesima non stabilisce limiti temporali;
l.2) il PRG recepisce le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi preesistenti, anche quelli decaduti;
l.3) le prescrizioni di piano attuativo decadono, in relazione alla parte non attuata, nell'ambito della sola disciplina urbanistica, mentre non incidono sulla validità e sull’efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi (Cons. Stato, ad. plen., 20 luglio 2012, n. 28);
m) assodato la (pacifica) proponibilità dell’azione ex art. 2932 c.c. per l’attuazione degli obblighi nascenti da una convenzione urbanistica (Adunanza plenaria n. 28 del 2012 e Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160);
n) ricordato che la più volte menzionata sentenza n. 4576/2013 aveva osservato che “ In definitiva, ove Roma Capitale (e per essa, il nominando Commissario ad acta) non ritenga di espropriare le aree di cui sopra, per realizzare ovvero acquisire alla mano pubblica il collegamento viario previsto dal PRG, allora, dovrà attivarsi ulteriormente, presso questo Giudice amministrativo, per conseguire, in sede di giurisdizione esclusiva, l’attuazione della Convenzione di lottizzazione risalente al 1960 e la conseguente cessione coattiva della aree, ai sensi dell’art. 2932 c.c. (sulla natura di accordo ex art. 11 della l. n. 241/90 delle Convenzioni di lottizzazione, cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 159;sulla giurisdizione vedi anche Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 2011, n. 2546) ”;
o) acclarato l’integrità del contraddittorio, per essere stati evocati in giudizio tutti i titolari delle particelle da acquisire al patrimonio comunale;quanto, invece, alla titolarità della sola particella 418, in considerazione del fatto che tutti i chiamati alla successione della signora A M, vedova R, hanno rinunciato all’eredità, e che è venuto a scadere il termine per l'accettazione dell'eredità, si è verificato l’acquisto automatico e retroattivo in capo allo Stato italiano, con conseguente intimazione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
p) estromesso dal giudizio, di conseguenza, i signori P B e Ugo R, ma non anche l’Agenzia del Demanio;
q) escluso lo spontaneo adempimento, da parte di tutte le parti evocate, agli obblighi assunti (personalmente o dal rispettivo dante causa);
r) accolto, per l’effetto, il ricorso e disposto il trasferimento a titolo gratuito, in favore di Roma Capitale, delle particelle così come indicate nella parte in fatto e come analiticamente individuate nella relazione prot. n. 1859 del 29 gennaio 2015 del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione e nei relativi allegati;
s) respinto la domanda formulata dalla società M (nei ricorsi n. 37/2015 e 43/2015) di condanna del Condominio e del Consorzio al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.a., non ravvisandosene i relativi presupposti;
t) condannato le parti soccombenti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 2.500,00 in favore di Roma Capitale e in euro 2.500,00 in favore della società M s.r.l., oltre agli accessori di legge, se dovuti.
4. La sentenza è stata oggetto di due autonome impugnazioni.
5. Col ricorso n. 7417/2016, il Consorzio stradale per la via Niobe ha dedotto le seguenti censure:
5.1. “ Error in procedendo nella qualificazione dei presupposti di fatto e di diritto – Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza appellata – Omessa valutazione degli elementi di fatto e della documentazione depositata in atti ”. Si assume che la vicenda per cui è causa ha origine dalla stipulazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal comune di Roma Capitale e dalla società M s.r.l. il 22 gennaio 2008 (ricorso n. 12014/2015) e che in nessuna parte del detto Protocollo si fa riferimento alla necessità di attuare le previsioni di p.r.g., sicché su tale punto non si sarebbe formato alcun giudicato da attuare da parte del commissario ad acta . Si contesta, inoltre, l’appartenenza della via Niobe (o, almeno, del tratto per cui è lite) al sistema viario di quartiere, sostenendosene la destinazione al solo traffico veicolare dei condomini degli edifici che la costeggiano.
5.2. “ Error in procedendo et iudicando – Violazione di precedenti giudicati – Contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza appellata in merito ai censurati vizi di: Violazione ed erronea applicazione della legge n. 241/1990 e dei principi in materia di partecipazione all’adozione degli atti amministrativi – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Violazione del giudicato nascente dalla sentenza del Tar Lazio, Sezione II, n. 36528/2010 ”. Si assume l’erroneità della pronuncia resa dal primo giudice nella parte in cui ha qualificato la stipulazione del detto Protocollo d’intesa quale atto di indirizzo politico-amministrativo non suscettibile di divenire oggetto di interlocuzione necessaria col Condominio e col Consorzio, nonché la sua intrinseca contraddittorietà rispetto al decisum contenuto nella sentenza del Tar n. 36528/2010 (poi confermato dalla successiva sentenza della Sezione n. 7850/2012), concernente – invece - la necessità di contemperare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quelli facenti capo al Consorzio.
5.3. “ Error in iudicando – Omessa pronuncia con violazione dell’art. 112 c.p.c. – Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione ai censurati vizi di: Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto – Violazione, sotto altro profilo, del giudicato nascente dalla sentenza del Tar Lazio, Sezione II, n. 36528/2010 – Eccesso di potere per mancata comparazione tra gli interessi delle parti coinvolte nella procedura e insufficiente motivazione (art. 3, legge n. 241/1990) ”. Si sostiene che il primo giudice abbia del tutto omesso di verificare la concreta attuabilità del Protocollo d’intesa (in particolare, i profili concernenti la titolarità dell’area – limitrofa alla scuola - da cedere al comune di Roma, giacché nelle more alienata dalla M alla società Agedil), sicché con l’attuazione dello stesso si sarebbe realizzato l’interesse (meramente privato) della M all’ampliamento della viabilità, ma non già quello pubblicistico al miglioramento del sistema viario.
5.4. “ Error in iudicando in merito ai censurati vizi di: Violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, dell’art. 11 della Costituzione e del principio del contraddittorio – Violazione del giudicato nascente dalla sentenza del Tar Lazio, Sezione II, n. 36528/2010 – Eccesso di potere per disparità di trattamento tra gli interessati alla procedura esecutiva – Eccesso di potere per mancata comparazione tra gli interessi delle parti coinvolte nella procedura e insufficiente motivazione (art. 3, legge n. 241/1990) ”. Si assume l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha reputato legittimo l’operato del commissario, malgrado egli abbia consentito alla sola M di replicare, al di fuori dei termini prefissati, alle osservazioni svolte dalle controparti, ma non anche al Consorzio e al Condominio, in violazione della regola generale che governa il contraddittorio procedimentale e del decisum contenuto nella sentenza n. 36528/2010, che obbligava a tenere conto di tutti i contrapposti interessi coinvolti.
5.5. “ Error in iudicando in relazione al censurato vizio di Violazione degli artt. 16, 17 e 28 della legge n. 1150/1942 – Eccesso di potere per insufficiente istruttoria – Incompetenza – Sviamento di potere ”. Si critica il primo decisum nella parte in cui ha ritenuto ancora pienamente efficace la convenzione R, malgrado la decadenza del piano attuativo ( cd. Lottizzazione R), cui la convenzione accedeva. Si reitera l’eccezione di incompetenza del commissario ad acta in relazione all’esercizio dell’azione ex art. 2932 c.c., sotto due distinti profili: per un verso, egli era chiamato ad adottare un atto di natura dirigenziale, mentre la competenza sulla scelta in ordine all’acquisizione di un bene al patrimonio comunale spetta al consiglio comunale;per altro verso, egli non poteva dare mandato all’avvocatura capitolina di proporre l’anzidetta azione, spettando tale competenza al sindaco o al suo vice.
5.6. “ Error in iudicando – Insussistenza dei presupposti per l’esperimento dell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. ”. Si assume la mancanza di una condizione dell’azione, consistente nel mancato accertamento della titolarità e, dunque, della legittimazione passiva, in relazione alla particella 418, già di proprietà della signora M A, deceduta.
6. Col ricorso n. 7493/2016 il Condominio Strada Privata da via Niobe 10, 10°, 12, 12b, 14 ha dedotto le seguenti censure:
6.1. “ Error in iudicando – Erronea individuazione del giudicato ”. Si assume l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto di dovere valutare la legittimità dell’operato dell’amministrazione e del commissario ad acta sulla base delle pronunce della Sezione n. 36528/2010;n. 7850/2012;n. 4576/2013;n. 3741/2014;si contesta il ritenuto passaggio in cosa giudicata di tutte le anzidette sentenze, precisandosi che la formazione del giudicato ha riguardato la sola sentenza n. 36528/2010, riguardante il giudizio avverso il silenzio serbato sull’attuazione del Protocollo d’intesa del 2008. Si ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto – prioritariamente – valutare la legittimità di tale Protocollo.
6.2. “ Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione degli artt.