Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-20, n. 202208114

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-20, n. 202208114
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208114
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2022

N. 08114/2022REG.PROV.COLL.

N. 03180/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3180 del 2014, proposto dal Comune di Fermignano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M U ed A G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Salaria, n. 95;

contro

la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C e P D B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A D V in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71;
il Corpo Forestale dello Stato, in persona del Comandante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Marche, la Conferenza di servizi per il giudizio di compatibilità ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , la Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore , l’Autorità di ambito territoriale ottimale AATO n.

1-Marche Nord-Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , la società Marche multiservizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;

nei confronti

della società F.lli Rossi fu Aige s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso la casella p.e.c. del suddetto procuratore, come risultante dai Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
P.R.B. S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F F e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Paganica, n. 13;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 1/2014, resa tra le parti, depositata il 7 gennaio 2014, notificata il 3 febbraio 2014, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 848/2010.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della società F.lli Rossi fu Aige s.r.l. e del Corpo Forestale dello Stato;

Vista l’ordinanza collegiale della Sezione V n. 4461 del 2021;

Vista l’ordinanza collegiale della Sezione IV n. 6704 del 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022, il consigliere M P e uditi per le parti l’avvocato A D V, su delega dell’avvocato P D B, e l’avvocato F F;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per le Marche, notificato il 24 settembre 2010 e depositato il 15 ottobre 2010, il Comune di Fermignano esponeva:

- che la società F.lli Rossi fu Aige aveva presentato alla Regione Marche una domanda di verifica di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale delle Marche n. 7/2004, nonché una domanda di autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dell’impianto per la zincatura a caldo nei locali di sua proprietà situati nel Comune di Fermignano, strada provinciale metaurense;

- che la domanda di verifica ambientale si era conclusa con il decreto regionale n. 2/VAA-08 del 15 gennaio 2007, di assoggettamento del progetto a valutazione di impatto ambientale, e che l’avvio del relativo procedimento di v.i.a. era stato comunicato l’8 gennaio 2008 (su domanda di valutazione di impatto ambientale presentata dalla F.lli Rossi fu Aige il 6 dicembre 2007);

- il suddetto procedimento di v.i.a. – articolatosi con l’indizione di una Conferenza di servizi all’interno della quale il Comune di Fermignano aveva rilevato alcune difformità edilizie degli immobili nei quali si sarebbe dovuta esercitare l’attività de qua – si era concluso con il decreto della Regione Marche-Posizione di funzione valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 53/VAA-08 del 18 giugno 2009, con il quale era stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, con alcune prescrizioni da tradurre in sede di autorizzazione integrata ambientale;

- che successivamente all’esito della procedura di v.i.a., la Regione Marche, in data 28 settembre 2009, aveva chiesto al Sindaco del Comune di Fermignano l’indicazione delle prescrizioni in materia sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934;

- che in sede di Conferenza di servizi, tenutasi in data 23 febbraio 2010, il suddetto Sindaco aveva espresso parere negativo ai sensi degli articoli 216 e 217 del r.d. n. 1265/10034 ai fini del rilascio dell’a.i.a., ed aveva altresì espresso parere di non conformità urbanistica per ciascuno dei tre fabbricati di cui si componeva l’impianto della ditta F.lli Rossi fu Aige;

- che l’autorizzazione integrata ambientale era stata comunque rilasciata dalla Regione Marche-Posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientale con decreto n. 52/VAA-08 del 20 maggio 2010, per l’esercizio dell’impianto in questione.

1.1. Il Comune di Fermignano pertanto impugnava:

a) il decreto della Regione Marche-Posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 52/VAA-08 del 20 maggio 2010, di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

b) la nota prot. n. 356415 del 4 giugno 2010, di trasmissione del suddetto decreto;

c) il decreto della Regione Marche-Posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 53/VAA-08 del 18 giugno 2009, di giudizio positivo di compatibilità ambientale;

d) tutti i pareri e gli atti presupposti e connessi, ivi compresi i verbali della Conferenza di servizi di v.i.a. del 22 luglio 2008 e della Conferenza di servizi a.i.a. del 23 febbraio 2010.

1.2. Con il ricorso di primo grado - contenente domanda cautelare accolta, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., con ordinanza n. 170 del 2010 - il Comune di Fermignano deduceva l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, violazione della legge regionale delle Marche n. 7/2004, del decreto legislativo n. 4/2008, del decreto legislativo n. 59/2005, del decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934, degli articoli 14 e ss. della legge n. 241/1990, dell’art. 5 del decreto legislativo n. 112/2008, del decreto legislativo n. 152/2006, dei decreti legislativi n. 334/1999 e n. 338/2005, eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, irrazionalità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, violazione dell’art. 97 della Costituzione, sviamento di potere, illegittimità propria e derivata, in quanto:

i) l’impianto della ditta F.lli Rossi fu Aige, come emerge dal provvedimento di v.i.a., sarebbe stato erroneamente inquadrato nella tipologia progettuale di cui alla lett. g) dell’allegato B2 alla legge regionale della Marche n. 7/2004 (“ impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc ”), considerato che l’attività di zincatura a caldo svolta dalla società controinteressata avrebbe dovuto essere invece inquadrata nella lettera c.3) del medesimo allegato B2 (“ applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora ”), e che tale erronea qualificazione si troverebbe anche nel successivo decreto a.i.a. n. 52/VAA-08, che avrebbe fatto erroneo riferimento agli impianti di cui al punto 2.6., anziché al punto 2.3, lett. c), dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 59/2005, con la conseguenza che tale erroneo inquadramento avrebbe comportato un’erronea individuazione nella scelta della documentazione di riferimento per valutazione degli impatti ambientali, nonché un’erronea individuazione delle BAT di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale del 31 gennaio 2005;

ii) la ditta F.lli Rossi fu Aigi avrebbe realizzato, presso ciascuno dei tre fabbricati di cui si compone il proprio impianto, lavori in difformità od in assenza di titolo edilizio, così come evidenziato dal Comune in sede di Conferenze di Servizi ed illegittimamente superato dalla Regione, tenuto conto che il contenzioso avverso le ordinanze comunali di demolizione è divenuto improcedibile stante la presentazione, da parte della ditta F.lli Rossi fu Aige, di una domanda di accertamento di conformità, successivamente dichiarata improcedibile per carenza documentale, con provvedimento comunale del 1° dicembre 2008, non impugnato;

iii) sarebbe stato necessario verificare il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica vigente anche con riferimento al periodo notturno, visto che la vasca di zincatura necessità di aspirazione senza interruzione durante le 24 ore;

iv) lo studio di impatto ambientale presentato dalla proponente non conterrebbe l’individuazione dei siti alternativi, ivi compresa la c.d. “ opzione zero ”, considerato che si tratta di una industria insalubre di prima classe, con effetto cumulativo dovuto alla presenza, nella medesima area, dell’attività di zincatura a caldo della ditta P.R.B.;

v) il decreto a.i.a. non conterrebbe, a carico della proponente, alcuna prescrizione circa le dovute compensazioni ambientali;

vi) il decreto a.i.a. sarebbe stato adottato dopo il decorso del termine, asseritamente di natura perentoria, di centocinquanta giorni di cui all’art. 5, comma 12, del decreto legislativo n. 59/2005;

vii) a fronte del parere negativo, in materia di tutela della salute, espresso in sede di Conferenza di servizi dal Sindaco del Comune di Fermignano ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934, la Regione Marche non avrebbe potuto concludere il procedimento di a.i.a., ma avrebbe dovuto indire la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997;

viii) il decreto a.i.a. avrebbe immotivatamente autorizzato un incremento del quantitativo di rifiuto CER 170404 oggetto della procedura di recupero R4, considerato poi che le difformità urbanistiche già evidenziate precluderebbero la possibilità di esercitare l’attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

ix) il decreto a.i.a., con riferimento alle emissioni in acqua, farebbe erroneo riferimento ad un atto della ASPES del 9 febbraio 2005, che non solo non avrebbe natura autorizzatoria, ma riguarderebbe comunque uno scarico “ in pubblica fognatura ” irrilevante nel caso di specie, considerato che lo scarico della ditta F.lli Rossi fu Aige avviene in una condotta privata di altra ditta (la P.R.B.) lungo la statale metaurense;

x) il decreto a.i.a. non conterrebbe adeguate misure di contrasto al pericolo di dispersione degli elementi inquinanti;

xi) il decreto a.i.a. avrebbe dovuto prescrivere l’adeguamento dei punti di emissione in atmosfera, considerato che l’impianto del molino separatore sarebbe diverso dall’impianto del forno fusorio, trattandosi di emissioni con caratteristiche chimico-fisiche disomogenee;

xii) la Regione Marche, né in sede di v.i.a. né in sede di a.i.a, avrebbe considerato l’applicabilità della normativa Seveso per il contrasto al pericolo di incidenti rilevanti, in relazione alle sostanze pericolose trattate dalla controinteressata;

xiii) illegittimità del decreto a.i.a. in via derivata dall’illegittimità del decreto v.i.a.

2. La società F.lli Rossi fu Aige si costituiva nel giudizio di primo grado con articolata memoria del 29 ottobre 2010, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone in via preliminare:

a) l’inammissibilità per carenza di legittimazione del Comune di Fermignano;

b) l’irricevibilità con riguardo all’impugnazione del decreto v.i.a., nonché del decreto a.i.a. laddove riproduttivo della v.i.a.

3. Si costituiva anche la Regione Marche con atto del 5 novembre 2010, articolando le proprie difese con successiva memoria del 13 novembre 2010, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e ne ha eccepito l’inammissibilità per carenza di legittimazione del Comune ricorrente, nonché l’irricevibilità per tardiva impugnazione del decreto a.i.a..

4. Con ricorso incidentale notificato il 12 novembre 2010 e depositato il 23 novembre 2010, la società F.lli Rossi fu Aige esponeva:

- che il Comune di Fermignano aveva da sempre manifestato una pregiudiziale opposizione al progetto di ampliamento dell’opificio della ricorrente incidentale, appoggiando invece “ senza riserva la contemporanea attivazione del ben più grande, contiguo stabilimento della soc. P.R.B., che svolge le stesse identiche operazioni industriali, la zincatura a caldo ”;

- che la giunta comunale, con delibera n. 28/2010, avrebbe vincolato il Sindaco ad esprimere “ parere contrario ” in occasione della seduta della Conferenza di servizi decisoria per il rilascio dell’a.i.a.;

- che il Sindaco del Comune di Fermignano aveva quindi espresso parere negativo in sede di Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934;

- che il predetto parere negativo sarebbe lesivo degli interessi della F.lli Rossi in quanto su di esso di basa il settimo motivo del ricorso proposto dal Comune.

4.1. La F.lli Rossi fu Aige quindi impugnava:

a) il parere del Sindaco di Fermignano espresso nella seduta della Conferenza di servizi del 23 febbraio 2010;

b) la delibera della Giunta comunale n. 28 del 22 febbraio 2010.

4.2. Il ricorso incidentale era articolato in un unico motivo, con il quale veniva dedotta la violazione dell’art. 5, comma 11, del decreto legislativo n. 59/2005, e dell’art. 14- ter , comma 3, della legge n. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione del principio di adeguatezza, sviamento di potere, in quanto il Sindaco avrebbe fatto un uso “ apodittico e immotivato ” del suo potere di esprimere il parere, concependolo come “ una sostanziale potestà inibitoria ”, tralasciando di considerare che lo stabilimento della F.lli Rossi fu Aige “ ricade totalmente in un’area che il vigente p.r.g. destina […] a zona industriale specifica per gli insediamenti di stabilimenti insalubri di prima classe ”, soprattutto alla luce del più grande insediamento di zincatura a caldo – insistente sulla medesima area – di proprietà della società P.R.B.;
inoltre il Comune, oltre ad avere espresso un parere non adeguatamente motivato, non sarebbe nemmeno qualificabile come amministrazione preposta alla tutela della salute, titolare del potere di esprimere un dissenso qualificato in sede di Conferenza di servizi.

5. La Regione Marche ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco delle Marche, rispettivamente in data 23 ottobre 2012 e 16 maggio 2013, depositavano copiosa documentazione in ottemperanza alle ordinanze istruttorie del T.a.r. n. 517 del 2012 e n. 256 del 2013.

6. Il T.a.r. per le Marche, con la gravata sentenza n. 1 del 2014:

a) ha respinto tutte le censure articolate nel ricorso (sopra analiticamente illustrate al § 1.2), anche sulla base dell’istruttoria svolta in primo grado;

b) ha ritenuto pertanto di soprassedere:

b.1) dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso;

b.2) dall’esame del ricorso incidentale;

c) ha condannato il Comune di Fermignano al pagamento delle spese di lite (euro 2.000,00, oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio).

7. Con ricorso in appello notificato il 26 marzo 2014 e depositato il 15 aprile 2014, il Comune di Fermignano ha impugnato la predetta sentenza del T.a.r. per le Marche n. 1 del 2014, criticando l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado e riproponendo tutti i motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo.

8. La società F.lli Rossi fu Aige, con articolata memoria depositata il 23 aprile 2014, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le eccezioni in rito dedotte in primo grado e sopra indicate al § 2.

9. Nel presente giudizio si sono, altresì, costituiti il Corpo forestale dello Stato e la Regione Marche, con atti di costituzione rispettivamente depositati il 16 maggio 2014 ed il 18 novembre 2014, chiedendo entrambi il rigetto dell’appello.

10. Con atto notificato l’11 novembre 2020 e depositato in pari data, la società P.R.B. s.r.l. unipersonale [d’ora in avanti la P.R.B.] è intervenuta ad adiuvandum nel presente giudizio, per la riforma della sentenza del T.a.r. per le Marche n. 1 del 2014, chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune.

10.1. In particolare la società interveniente, in punto di fatto, ha evidenziato che la gravata autorizzazione integrata ambientale “ ha consentito alla F.lli Rossi fu Aige s.r.l. di esercitare illegittimamente l’attività in esame sull’area confinante a quella di proprietà dell’odierna interveniente P.R.B. s.r.l., nella quale veniva già svolta la medesima attività di zincatura a caldo di manufatti metallici, sita nello stesso comune di Fermignano, alla strada Provinciale Metaurense km 5.700 […]” (pag. 3 dell’atto di intervento).

11. La F.lli Rossi fu Aige ha depositato memoria in data 18 novembre 2020, producendo documenti e contestando l’ammissibilità dei documenti depositati dalla società interveniente.

12. La Regione Marche, con articolata memoria del 21 novembre 2020, ha illustrato le proprie difese ed ha riproposto le eccezioni in rito dedotte in primo grado.

13. La società interveniente ha depositato memoria illustrativa in data 21 novembre 2021, corroborando, con ulteriori argomentazioni, alcuni fra i motivi d’appello dedotti dal Comune.

14. Con atto depositato in data 4 febbraio 2021, la controinteressata F.lli Rossi fu Aige ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento della P.R.B., trattandosi di “ un intervento litisconsortile, perché proposto da un soggetto che era palesemente titolare della autonoma legittimazione ad impugnare in primo grado e contro l’Amministrazione emanante, i provvedimenti abilitativi oggetto del ricorso al T.a.r. del Comune di Fermignano […]” (pag. 3 della memoria).

15. La Regione Marche ha depositato ulteriore memoria il 5 febbraio 2017, insistendo per il rigetto dell’appello.

16. La società interveniente ha insistito per l’accoglimento dell’appello con memoria di replica del 16 febbraio 2021.

17. All’esito dell’udienza pubblica celebrata in data 9 marzo 2021 innanzi alla Sezione V di questo Consiglio di Stato, la causa è stata trasmessa al Presidente del Consiglio di Stato, ai fini della trattazione congiunta, innanzi alla IV Sezione, con il connesso appello n.r.g. 3038/2021.

18. In vista della successiva udienza del 30 settembre 2021, innanzi alla IV Sezione, l’interveniente P.R.B. e la Regione Marche hanno depositato memorie e successive repliche, nelle date del 30 luglio e del 9 settembre 2021, insistendo nelle rispettive difese.

19. In data 23 settembre 2021 l’avvocato G G ha depositato una nota con la quale ha informato del decesso dell’avvocato B G, unico difensore della società controinteressata F.lli Rossi fu Aige.

20. Il giudizio è stato quindi dichiarato interrotto, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., con ordinanza della Sezione n. 6704 del 7 ottobre 2021.

21. Con atto in riassunzione notificato il 22 dicembre 2021 e depositato in pari data, la società interveniente P.R.B. ha riassunto il presente giudizio d’appello n.r.g. 3180/2014, chiedendo la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio ed insistendo per l’accoglimento dell’appello del Comune di Fermignano.

22. La società F.lli Rossi fu Aige, con atto del 6 febbraio 2022, si è costituita nel giudizio riassunto, chiedendo l’estinzione del giudizio per mancanza di una valida riassunzione, in quanto eseguita dalla sola società interveniente e non dal Comune appellante.

23. La predetta società controinteressata, con successiva memoria del 7 febbraio 2022, ha insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio d’appello ed ha richiamato tutte le proprie difese.

24. La Regione Marche, con memoria del 7 febbraio 2022, oltre a richiamare tutte le proprie difese, ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento della P.R.B. e l’estinzione del giudizio d’appello, in quanto non validamente riassunto.

25. L’interveniente P.R.B. ha insistito nelle proprie difese con memoria del 7 febbraio 2022 ed ha replicato all’eccezione di estinzione del giudizio con successiva memoria del 17 febbraio 2022.

26. La F.lli Rossi fu Aige e la Regione Marche, con memorie di replica del 17 febbraio 2022, hanno insistito nelle rispettive difese.

27. All’udienza pubblica del 10 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

28. Il presente giudizio – già interrotto per morte del difensore di una delle parti e successivamente riassunto su istanza della sola parte interveniente ad adiuvandum P.R.B. – deve essere dichiarato estinto in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla F.lli Rossi fu Aige e dalla Regione Marche, ai sensi degli articoli 79, comma 2, c.p.a. e 305 c.p.c., a causa della mancanza di una valida riassunzione, per un duplice ordine di ragioni.

28.1. Infatti, in primo luogo, deve essere dichiarato a monte inammissibile l’intervento ad adiuvandium spiegato dalla P.R.B., società che esercita la medesima attività di zincatura a caldo svolta dalla F.lli Rossi fu Aige su un’area confinante, come affermato dalla stessa interveniente (come sopra riportato al § 10.1.): tale qualità dell’interveniente fa sì che questa, lungi dal far valere un interesse qualificabile come dipendente o derivato da quello azionato dal Comune di Fermignano ed idoneo a qualificarne l’intervento come “adesivo dipendente” (sulla nozione di “ interesse dipendente ” cfr. Cons. Stato, ad. plen., sent. n. 3 del 2017), ha fatto invece valere un interesse proprio, autonomo e direttamente leso dai provvedimenti impugnati (il provvedimento regionale di a.i.a. n. 52/VAA-08 del 20 maggio 2010 ed il provvedimento regionale di v.i.a. n. 53/VAA-08 del 18 giugno 2009), rilasciati entrambi in favore della società concorrente F.lli Rossi fu Aige, operante su un’area confinante a quella della P.R.B., con il corollario che quest’ultima società – in qualità di soggetto co-interessato – avrebbe potuto e dovuto procedere all’autonoma impugnazione dei citati provvedimenti regionali nel termine di decadenza, con conseguente inammissibilità del suo intervento ad adiuvandum in quanto qualificabile come intervento litisconsortile;
sul punto la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ripetutamente dichiarato “ inammissibile l'intervento ad adiuvandum promosso da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5274 del 2021;
si veda anche ex multis Cons. Stato, sez. II, sent. n. 105 del 2021;
sez. III, sent. n. 1484 del 2020).

28.1.1. Pertanto deve essere considerata tamquam non esset la riassunzione del giudizio eseguita unicamente da un soggetto il cui intervento ad adiuvandum deve essere, a monte, dichiarato inammissibile.

28.2. In secondo luogo:

a) l’interventore – anche qualora presente nel giudizio di primo grado (situazione non verificatasi nel caso di specie, essendo la P.R.B. intervenuta nel solo giudizio d’appello) – non ha comunque un generale potere di proporre atti di impulso processuale: a tale conclusione si perviene argomentando dall’art. 102, comma 2, c.p.a., che limita la possibilità per l’interventore di proporre appello ai soli casi in cui sia titolare di una “ posizione giuridica autonoma ”, come ad esempio accade qualora l’intervento sia stato dichiarato inammissibile o l’interventore sia stato condannato alle spese di lite;

b) con particolare riguardo al caso dell’intervento ad adiuvandum – ammissibile, come sopra evidenziato, solo qualora si faccia valere un interesse dipendente, mediato e derivato da quello fatto valere dal ricorrente o dall’appellante – l’impossibilità di proporre atti di impulso processuale, quale è appunto l’atto di riassunzione del giudizio interrotto, deriva proprio dalla natura meramente ancillare e secondaria dell’interesse fatto valere dall’interventore ad adiuvandum , che, come non ha il potere di ampliare il thema decidendum , ossia di incidere sull’oggetto del rapporto processuale, tanto meno ha il potere di incidere sulla prosecuzione (ossia sull’esistenza stessa) del rapporto processuale;

c) l’art. 80, comma 3, c.p.a. (che consente la riassunzione del giudizio “ a cura della parte più diligente ”) non è idoneo ad estendere soggettivamente il potere di impulso processuale, sia perché la disposizione è semplicemente volta ad attribuire alle altre parti (diverse da quella nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo) la facoltà di riassunzione della lite, sia, comunque, perché il richiamo alla “diligenza” della parte non muta la natura dell’interesse (meramente dipendente) fatto valere dal soggetto interventore.

29. In definitiva l’appello deve essere dichiarato estinto.

30. Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli articoli 39 e 79, comma 2, c.p.a., 305 e 310, comma 4, c.p.c.

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