Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-20, n. 202208114
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 08114/2022REG.PROV.COLL.
N. 03180/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3180 del 2014, proposto dal Comune di Fermignano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M U ed A G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Salaria, n. 95;
contro
la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C e P D B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A D V in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71;
il Corpo Forestale dello Stato, in persona del Comandante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Marche, la Conferenza di servizi per il giudizio di compatibilità ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , la Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore , l’Autorità di ambito territoriale ottimale AATO n. 1-Marche Nord-Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , la società Marche multiservizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
della società F.lli Rossi fu Aige s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso la casella p.e.c. del suddetto procuratore, come risultante dai Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
P.R.B. S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F F e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Paganica, n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 1/2014, resa tra le parti, depositata il 7 gennaio 2014, notificata il 3 febbraio 2014, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 848/2010.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della società F.lli Rossi fu Aige s.r.l. e del Corpo Forestale dello Stato;
Vista l’ordinanza collegiale della Sezione V n. 4461 del 2021;
Vista l’ordinanza collegiale della Sezione IV n. 6704 del 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022, il consigliere M P e uditi per le parti l’avvocato A D V, su delega dell’avvocato P D B, e l’avvocato F F;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per le Marche, notificato il 24 settembre 2010 e depositato il 15 ottobre 2010, il Comune di Fermignano esponeva:
- che la società F.lli Rossi fu Aige aveva presentato alla Regione Marche una domanda di verifica di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale delle Marche n. 7/2004, nonché una domanda di autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dell’impianto per la zincatura a caldo nei locali di sua proprietà situati nel Comune di Fermignano, strada provinciale metaurense;
- che la domanda di verifica ambientale si era conclusa con il decreto regionale n. 2/VAA-08 del 15 gennaio 2007, di assoggettamento del progetto a valutazione di impatto ambientale, e che l’avvio del relativo procedimento di v.i.a. era stato comunicato l’8 gennaio 2008 (su domanda di valutazione di impatto ambientale presentata dalla F.lli Rossi fu Aige il 6 dicembre 2007);
- il suddetto procedimento di v.i.a. – articolatosi con l’indizione di una Conferenza di servizi all’interno della quale il Comune di Fermignano aveva rilevato alcune difformità edilizie degli immobili nei quali si sarebbe dovuta esercitare l’attività de qua – si era concluso con il decreto della Regione Marche-Posizione di funzione valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 53/VAA-08 del 18 giugno 2009, con il quale era stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, con alcune prescrizioni da tradurre in sede di autorizzazione integrata ambientale;
- che successivamente all’esito della procedura di v.i.a., la Regione Marche, in data 28 settembre 2009, aveva chiesto al Sindaco del Comune di Fermignano l’indicazione delle prescrizioni in materia sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934;
- che in sede di Conferenza di servizi, tenutasi in data 23 febbraio 2010, il suddetto Sindaco aveva espresso parere negativo ai sensi degli articoli 216 e 217 del r.d. n. 1265/10034 ai fini del rilascio dell’a.i.a., ed aveva altresì espresso parere di non conformità urbanistica per ciascuno dei tre fabbricati di cui si componeva l’impianto della ditta F.lli Rossi fu Aige;
- che l’autorizzazione integrata ambientale era stata comunque rilasciata dalla Regione Marche-Posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientale con decreto n. 52/VAA-08 del 20 maggio 2010, per l’esercizio dell’impianto in questione.
1.1. Il Comune di Fermignano pertanto impugnava:
a) il decreto della Regione Marche-Posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 52/VAA-08 del 20 maggio 2010, di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
b) la nota prot. n. 356415 del 4 giugno 2010, di trasmissione del suddetto decreto;
c) il decreto della Regione Marche-Posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 53/VAA-08 del 18 giugno 2009, di giudizio positivo di compatibilità ambientale;
d) tutti i pareri e gli atti presupposti e connessi, ivi compresi i verbali della Conferenza di servizi di v.i.a. del 22 luglio 2008 e della Conferenza di servizi a.i.a. del 23 febbraio 2010.
1.2. Con il ricorso di primo grado - contenente domanda cautelare accolta, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., con ordinanza n. 170 del 2010 - il Comune di Fermignano deduceva l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, violazione della legge regionale delle Marche n. 7/2004, del decreto legislativo n. 4/2008, del decreto legislativo n. 59/2005, del decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934, degli articoli 14 e ss. della legge n. 241/1990, dell’art. 5 del decreto legislativo n. 112/2008, del decreto legislativo n. 152/2006, dei decreti legislativi n. 334/1999 e n. 338/2005, eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, irrazionalità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, violazione dell’art. 97 della Costituzione, sviamento di potere, illegittimità propria e derivata, in quanto:
i) l’impianto della ditta F.lli Rossi fu Aige, come emerge dal provvedimento di v.i.a., sarebbe stato erroneamente inquadrato nella tipologia progettuale di cui alla lett. g) dell’allegato B2 alla legge regionale della Marche n. 7/2004 (“ impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc ”), considerato che l’attività di zincatura a caldo svolta dalla società controinteressata avrebbe dovuto essere invece inquadrata nella lettera c.3) del medesimo allegato B2 (“ applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora