Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-08-17, n. 202105901

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-08-17, n. 202105901
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105901
Data del deposito : 17 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2021

N. 05901/2021REG.PROV.COLL.

N. 00910/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2021, proposto da
COMUNE DI ASCEA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, Pasquale D’Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio A B in Roma, via Taranto, n. 18;



contro

SONE S, rappresentato e difeso dall’avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 1474 del 2020;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S S e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021 il Consigliere D S;

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, possono essere così sintetizzati:

- il signor Sabia Solone impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale di Ascea n. 27 del 22 luglio 2020, con cui era stato dichiarato, ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il prevalente interesse pubblico a mantenere e non demolire una struttura realizzata sine titulo, acquisita al patrimonio indisponibile del Comune, in quanto ritenuta non contrastante con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali, al fine di destinarla ad accogliere le attività e i servizi del museo archeologico di Elea-Velia;

- a fondamento dell’impugnativa, l’istante deduceva in sintesi che: i) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il prodromico atto di acquisizione al patrimonio comunale non sarebbe mai stato formalmente adottato; ii) l’Amministrazione avrebbe sovrapposto e confuso la valutazione dei ‘prevalenti interessi pubblici’ al mantenimento delle opere abusive alla verifica dei ‘rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico’, ed inoltre, per il compendio oggetto della deliberazione consiliare gravata, sarebbe stato ancora pendente procedimento di condono edilizio; iii) anche qualora l’amministrazione comunale avesse inteso conferire al deliberato consiliare impugnato la valenza di diniego della domanda di condono edilizio, risulterebbero violate le garanzie di partecipazione procedimentale;

- il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 1474 del 2020, con sentenza in forma semplificata, accoglieva il ricorso, rilevando che:

«[…] come dedotto e documentato dal ricorrente, per il compendio, oggetto della deliberazione consiliare gravata, pende tuttora procedimento di condono edilizio, promosso dal ricorrente e riavviato, dal Comune di Ascea, con la nota, prot. 12233 dell’8.12.2019, a seguito della verifica, da parte dell’ente, del mancato adempimento delle garanzie partecipative, ex art. 10 bis l. 241/90.

Nel contesto di tale nota, il Responsabile del S. U. E. comunale determinava “di sospendere a norma e per effetti dell’art. 21 quater della legge 241/90 – al fine di non arrecare alcun pregiudizio agli interessati – l’efficacia della determina n. 24 del 26/08/2019” (di diniego dell’istanza di condono prot. n. 1904 del 27/02/1995 e contestale ordine di ripristino ex art 31 d. P. R. 380/01: nde), “fino all’adozione del provvedimento finale di cui al presente procedimento di riesame, da adottare nel termine di 60 giorni a decorrere dalla presente comunicazione”.

O, parte ricorrente ha dedotto che tale procedimento di riesame della propria istanza di condono, ad onta della fissazione, da parte del dirigente comunale, del termine di giorni sessanta, non s’è in realtà ancora concluso.

Né alcunché al riguardo è stato rilevato, in senso contrario, dall’Amministrazione Comunale di Ascea, rimasta estranea al presente giudizio.

Ne deriva che la deliberazione consiliare impugnata si presenta irrimediabilmente viziata, non potendosi evidentemente dare atto, nella medesima, che “sono state acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune le opere abusive e le relative aree site in località Velia di Ascea”, di cui alle mentovate particelle, nella perdurante pendenza del procedimento di riesame dell’istanza di condono, proposta dal ricorrente, avviato dalla stessa Amministrazione Comunale e giammai definito, giusta quanto testé osservato.

Tale circostanza costituisce palese motivo d’illegittimità della stessa delibera di C. C., puntualmente fatto rilevare da parte ricorrente, il quale assume carattere dirimente, ed assorbente delle ulteriori doglianze, sollevate dalla medesima; con conseguente annullamento del provvedimento impugnato […]».

2.‒ Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune di Ascea, sostenendo che il giudice di primo grado sarebbe stato indotto in errore dalla falsa rappresentazione dei fatti per come esposti dal ricorrente, il quale avrebbe ‘equivocato’ sulla pendenza di un procedimento di condono edilizio, il quale concernerebbe invece beni del tutto estranei alla situazione contenziosa. Il procedimento di adibizione dei fabbricati alla finalità pubblica deliberata

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