Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-22, n. 202311149

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-22, n. 202311149
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202311149
Data del deposito : 22 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2023

N. 11149/2023REG.PROV.COLL.

N. 05170/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5170 del 2023, proposto da
Consorzio AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9470184310, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Sanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

CC NI s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell’Ati con Costruzioni De Mieri s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Costruzioni De Mieri s.a.s. di De Mieri Domenico e C., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00469/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sanza e della CC NI s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria di Ati con la Costruzioni De Mieri s.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 Cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Melucci, e Gioia su delega di Fortunato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il Consorzio AR, quale secondo classificato nella procedura di gara per l’affidamento dei lavori di risanamento funzionale ed ampliamento del sistema fognario, I stralcio, indetta dal Comune di Sanza (SA), impugnava l’aggiudicazione disposta in favore dell’Ati capeggiata dalla CC NI s.r.l.

Il Consorzio formulava al riguardo varie censure di legittimità relative, fra l’altro, al fatto che l’offerta dell’Ati CC NI andava esclusa in quanto sottoscritta da un ingegnere anziché da un architetto, a fronte del contenuto delle migliorie previste, ricadenti nel centro storico della città; che l’offerta era comunque irrealizzabile perché gli interventi ricadevano in parte in proprietà di terzi che non risultavano aver dato autorizzazione ad hoc ; che la stazione appaltante non aveva motivato in ordine ad alcuni precedenti penali a carico del rappresentante della controinteressata; che non erano state eseguite le dovute verifiche in ordine al costo della manodopera; che l’ostensione dei documenti richiesti dal Consorzio era stata solo parziale.

2. Il Tribunale amministrativo adito, pronunciando nella resistenza della CC NI s.r.l., accoglieva in parte il ricorso, con riguardo alla doglianza inerente all’inadeguata motivazione sui pregiudizi penali a carico del legale rappresentante, potenzialmente escludenti, riscontrati in danno della controinteressata.

Per questo la sentenza annullava l’aggiudicazione, impregiudicato il potere della stazione appaltante di rivalutare in concreto la fattispecie.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello il Consorzio AR deducendo:

I) error iudicando : violazione di legge, art. 52 r.d. n. 2537 del 1925; art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004;

II) error in iudicando : contraddittorietà della pronuncia con la disciplina di gara;

III) error in iudicando : errata qualificazione della disponibilità di un’area privata “ a mero requisito di qualificazione ”;

IV) error in iudicando : omessa pronuncia sull’indisponibilità dell’area.

L’appellante ha riproposto poi il quarto motivo di ricorso in primo grado, non esaminato dal Tar, deducendo error in iudicando per omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016.

4. Resistono al gravame il Comune di Sanza e la CC NI, chiedendone la reiezione.

5. Frattanto la stazione appaltante ha peraltro nuovamente aggiudicato (adottando anche successiva conferma) la procedura in favore dell’Ati CC; i relativi provvedimenti sono stati impugnati davanti al Tar Campania, sez. staccata Salerno, che con sentenza n. 2776 del 2023, a sua volta appellata, ha respinto l’impugnativa.

6. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Giusta richiesta formulata in udienza dal difensore dell’appellante, il 12 dicembre 2023 è stato pubblicato il dispositivo della sentenza.



DIRITTO

1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari e delle questioni poste in via subordinata dalle resistenti, stante il rigetto nel merito dell’appello.

2. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole del rigetto della censura con cui aveva dedotto in primo grado la necessaria sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di un architetto, in ragione delle migliorie proposte dall’Ati controinteressata.

Nella specie, l’intervento ha a oggetto appunto l’estensione di un tratto fognario lungo le strade del centro storico di Sanza, che costituiscono bene culturali in sé, a prescindere da una dichiarazione amministrativa in tal senso, con conseguente necessaria sottoscrizione dei documenti d’offerta da parte di un architetto.

2.1. Col secondo motivo, collegato al precedente, l’appellante deduce che anche in ragione della categoria di opere interessate ( i.e. , OG2, cioè interventi ricadenti nel centro storico), delle quali la miglioria offerta dall’Ati aggiudicataria costituirebbe un’estensione, non si vede come le stesse non possano non rientrare nelle funzioni dell’architetto, che avrebbe dovuto perciò sottoscrivere l’offerta tecnica.

2.2. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, non sono condivisibili.

2.2.1. Occorre premettere che l’art. 16 del disciplinare di gara prevedeva quanto segue, in relazione all’offerta tecnica: “ a.1) le relazioni devono essere sottoscritte da un tecnico

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi