Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-30, n. 202310332
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 10332/2023REG.PROV.COLL.
N. 01664/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2020, proposto dal Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A A, F R e M S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M G in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;
la Edilcoop Salentina Soc. Coop Edilizia per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
i signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione I, n. 1365 del 29 luglio 2019, resa inter partes , concernente lo scioglimento per atto d’autorità di una cooperativa e nomina del commissario liquidatore.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS-a e della Edilcoop Salentina Soc. Coop Edilizia per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 settembre 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellata l’avvocato Annarita Marasco, in sostituzione dell’avvocato Pietro Quinto, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale e vista l’istanza di passaggio in decisione del Ministero appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 389/2018, proposto innanzi al T.a.r. Lecce, la Edilcoop Salentina Soc. Coop. Edilizia per azioni (di seguito anche Edilcoop) aveva chiesto l’annullamento:
a ) del D.D. n. 70/SAA/2018 del 30 marzo 2018, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora in poi anche solo “MISE”) aveva disposto lo scioglimento per atto d’autorità della cooperativa medesima, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c., con nomina del Commissario Liquidatore;
b ) degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali; in particolare la nota del 30 marzo 2018 di trasmissione del predetto decreto al commissario liquidatore, i verbali dell’ispezione straordinaria del 15 maggio 2016 disposta dal MISE, la nota del 08/08/2016 di avvio del procedimento e del 14 febbraio 2018 preannunciante l’adozione del D.D. di scioglimento, nonché, infine, la nota pec del commissario liquidatore nominato dal MISE di convocazione del legale rappresentante della società.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto, oltre alla tardività, l’insussistenza di ogni ragione a sostegno del disposto scioglimento in quanto la modifica statutaria, che prevedeva lo svolgimento dell’attività lucrativa nel settore della produzione e vendita dell’energia fotovoltaica a latere della sua essenza di cooperativa edilizia, era stata regolarmente deliberata dall’Assemblea straordinaria della società nel luglio 2009 e che le revisioni ordinarie e straordinarie succedutesi dal 2009 al 2016 non avevano mai messo in discussione il perseguimento dello scopo sociale da parte della Edilcoop, né la mutualità prevalente della stessa.
3. Nella resistenza del Ministero per lo sviluppo economico e con l’intervento di numerosi soggetti ad adiuvandum (-OMISSIS- ed altri) e ad opponendum (-OMISSIS- ed altri) il Tribunale adìto, dopo aver disposto CTU con l’ordinanza n. 1900 del 17 dicembre 2018, ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto il ricorso;
- ha condannato le Amministrazioni resistenti e gli interventori (non rinunciatari) in solido alla rifusione delle spese processuali e al pagamento del compenso del CTU.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ gli incassi derivanti dalla cessione dei beni immobili ai soci (con riferimento al 2013) per un importo complessivo di € 145.532,00 possano essere qualificati come ricavi da tener conto nella valutazione della prevalenza della mutualità”;
- occorre “valorizzare il criterio della funzionalità dell’operazione rispetto allo scopo perseguito dalla società, in assenza di elementi che possano ritenere esclusa la mutualità e la connessione dell’operazione con lo scopo mutualistico” ;
- il T.a.r., recependo le considerazioni del CTU, ha ritenuto che la realizzazione e la gestione degli impianti fotovoltaici può ritenersi connessa e strumentale alla funzione mutualistica.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero per lo sviluppo economico ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 21 febbraio 2020, articolando un unico motivo di gravame così rubricato: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2511, 2521 E 2545 SEPTIESDECIES C.C. – OMESSA