Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-23, n. 202108546
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2021
N. 08546/2021REG.PROV.COLL.
N. 02651/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2651 del 2021, proposto da
Moligean S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bolognano, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Edison S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini n. 1;
Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, Arta Abruzzo, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, Istituto Superiore di Sanita', non costituiti in giudizio;
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Amato, Vito Zammataro, Renata Tomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00011/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Edison S.p.A., Inail e Ministero della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Consigliere G R e uditi per le parti gli avvocati E L e Riccardo Villata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La questione controversa concerne l’accertamento di responsabilità da inquinamento di un’area – sita in Bolognano, loc. Piano d’Orta di Bolognano – precedentemente appartenuta alla M-Montedison (ora Edison S.p.a.) che ivi aveva realizzato una importante fabbrica di prodotti chimici e pesticidi, definitivamente chiusa nel 1965.
2. L’odierna appellante è l’attuale proprietaria del sito a far data dall’anno 1978.
2. Accertata la contaminazione del suolo - dopo una pregressa, laboriosa istruttoria – all’esito della conferenza di servizi, il Ministero dell’ambiente (oggi della transizione ecologica) ha individuato nella società “Edison” il soggetto responsabile della contaminazione del sito, imputandogli il rispristino ambientale, e nella società appellante (“Moligean”) il soggetto invece tenuto a demolire gli immobili sovrastanti il sito contaminato, così da consentire la bonifica del sottosuolo.
3. La società contesta il provvedimento con il quale è stata individuata quale soggetto tenuto a demolire gli immobili sovrastanti il sito inquinato, nonostante dovesse ritenersi estranea a qualsiasi inquinamento, invece causato da “Edison” negli anni passati e in epoca precedente l’acquisito dell’area nel 1978.
3.1. Essa non contesta la demolizione in sé, bensì, il fatto che debba provvedervi in luogo del soggetto che avrebbe inquinato l’area (Edison); ritiene che ci sarebbe stretta e causale interferenza tra bonifica del sito inquinato e demolizione degli immobili sul sito sovrastanti.
4. Nel giudizio di primo grado, la società Moligean avversava i divisati provvedimenti affidando il ricorso a quattro motivi di doglianza così compendiati: 1) i provvedimenti impugnati sono illegittimi perché impongono alla ricorrente delle attività che, invece, a tutto voler concedere, andrebbero imposte ad Edison S.p.a.; 2). in via subordinata, i provvedimenti dovranno essere annullati per difetto di competenza del Ministero nella materia dei rifiuti ed in quella edilizia; 3). in via ulteriormente subordinata, i provvedimenti sono affetti da un radicale difetto di istruttoria e di motivazione. 4) i provvedimenti eludono, comunque, la normativa comunitaria di imputabilità soggettiva degli oneri di bonifica e messa in sicurezza.
4.1. Si costituivano il Comune di Bolognano, l’INAIL e la società Edison per resistere al ricorso.
4.2. Il Tar accoglieva il ricorso:
-quanto all’ordinanza di demolizione, sul presupposto, non già della estraneità della appellante alla demolizione bensì, che il provvedimento, nell’individuare la Moligean quale soggetto tenuto a demolire gli immobili, sarebbe incorso nel difetto di istruttoria e proporzionalità non avendo correttamente individuato, anche secondo la regola della responsabilità, le opere da demolire;
-quanto alla rimozione degli “inerti”, sul presupposto che non sarebbe stata fornita dal Comune e dal Ministero dell’ambiente l’imputabilità alla ricorrente proprietaria del fondo del deposito degli scarti da demolizione, così imponendo all’Amministrazione civica di “rimodulare la propria ordinanza nel senso di consentire al proprietario di provvedere ex articolo 188, D.Lgs n. 152 del 2006”.
5. Appella la società Moligean, che contesta la sentenza avuto riguardo specifico alle statuizioni del Tar che ha ritenuto di individuare nell'appellante società il soggetto legittimamente destinatario dell'ordine di demolizione/messa in sicurezza del sito nonché responsabile della rimozione degli inerti presenti sull’area contaminate.
5.1. La società ripropone i vizi dedotti nel ricorso di primo grado.
5.2. Si sono costituiti il Ministero della transizione ecologica, l’INAIL e la società Edison.
5.3. Le parti hanno