Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-05-10, n. 201801250
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Testo completo
Numero 01250/2018 e data 10/05/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 aprile 2018
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Tigullio Shipping s. p. a. contro il Comune di Chiavari e nei confronti della società Alaggi Chiavari s. r. l. per l’annullamento: della nota del Sindaco del 20 marzo 2015, n. 9701, concernente il servizio di alaggio nel porto di Chiavari; della delibera della Giunta municipale del 10 aprile 2015, n. 105, recante l’approvazione della tariffa per le operazioni di alaggio, varo ed idropulizia per l’anno 2015 proposta dalla società Alaggi Chiavari s. r. l.; della concessione demaniale marittima dell’11 marzo 2015, rep. n. 3565, assentita a se stesso dal Comune di Chiavari limitatamente all’articolo 8, comma 2.
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – trasmessa con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – del 13 luglio 2017, n. 0020075, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso;
vista la memoria di deduzioni per il Comune di Chiavari del 22 ottobre 2015;
viste le osservazioni del 1° agosto 2017 della Tigullio Shipping s. p. a. alla relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle controdeduzioni del Comune di Chiavari;
vista la ulteriore memoria difensiva del Comune di Chiavari del 12 ottobre 2017;
vista la memoria difensiva della Alaggi Chiavari s .r. l. del 5 dicembre 2017;
visti il parere interlocutorio n. 01317/2017 emesso nell’adunanza del 20 dicembre 1017 ed il relativo adempimento pervenuto l’8 marzo 2018;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso.
1. Riferisce l’Amministrazione che il Comune di Chiavari è titolare, dal 1973, di una concessione demaniale marittima per il mantenimento e la gestione del porto di Chiavari. La gestione delle attività è affidata alla Marina Chiavari, società ad intera partecipazione comunale.
La società Marina Chiavari ha affidato alla società Alaggi Chiavari la gestione del servizio di alaggio e varo per l’area del “vecchio” porto, con un rapporto proseguito per lungo tempo ma oggetto di contenzioso, all’esito del quale, con contratto del 21 dicembre 2011, la Marina Chiavari ha confermato l’affidamento del servizio di alaggio e varo in capo alla società Alaggi Chiavari fino al conseguimento dell’agibilità ed al collaudo di tutte le opere di ampliamento del porto turistico.
Nelle more, il Comune ha avviato l’ iter per la realizzazione di un progetto relativo all’ampliamento del porto esistente, ottenendone l’approvazione, mediante specifico accordo di programma e conseguente ampliamento dell’originaria concessione, con affidamento della gestione delle nuove aree ai sensi dell’articolo 45- bis cod. nav. e dei lavori alla società Tigullio Shipping, in esito a procedura selettiva concorsuale, con la convenzione n. 3400/2011.
In particolare, l’articolo 18 di detta convenzione affida in via esclusiva la gestione del servizio di alaggio e varo a Tigullio Shipping sia per le aree dell’ampliamento sia per le aree del “vecchio” porto, mentre il Comune di Chiavari, ai sensi del medesimo articolo, si impegna a garantire al concessionario (la Tigullio Shipping) che le aree necessarie per le attività siano messe a disposizione.
In data 14 gennaio 2015, riferisce ancora l’Amministrazione, si è tenuta una riunione tra il Sindaco ed il Vice Sindaco del Comune di Chiavari, dirigenti del settore LL PP e Rup dei lavori di ampliamento del porto turistico e dell’ufficio demanio marittimo, il Comandante del Locamare di Chiavari e rappresentanti della società Tigullio Shipping. Nel corso della riunione, volta ad accertare se esistesse o meno la possibilità di far coesistere l’esecuzione dei lavori con l’attività di alaggio e varo nella stessa area o in aree alternative, al fine di non pregiudicare la funzionalità del porto, è stata constatata l’impossibilità di tale evenienza e si conveniva che le eventuali emergenze venissero segnalate alla Capitaneria di porto e svolte dalla società Alaggio Chiavari attuale appaltatore del servizio nelle more dello svolgimento dei lavori e fino all’ottenimento dell’agibilità degli stessi.
In data 15 gennaio 2015, il Comune di Chiavari invitava la società Marina Chiavari a far luogo con immediatezza allo sgombero delle aree da persone e cose, al fine di consentire l’avvio dei lavori in questione, ed a reperire aree idonee in ambito portuale ove collocare temporaneamente i mezzi della società Alaggio Chiavari per garantire gli eventuali lavori urgenti richiesti dalla Capitaneria di porto.
In data 13 marzo 2015, la società Tigullio Shipping chiedeva al Comune di Chiavari l’autorizzazione allo svolgimento del servizio di alaggio e varo.
Il Comune rispondeva, con nota del 20 marzo 2015, che la società Alaggi Chiavari era titolare di una concessione con la Marina Chiavari per lo svolgimento di detto servizio fino al momento in cui fossero state dichiarate agibili le opere in costruzione e quindi comunicava di non