Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2012-09-17, n. 201204927
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N. 04927/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02449/2008 REG.RIC.
N. 09880/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 2449 del 2008, proposto dal COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. N d M, con domicilio eletto presso l’avv. S d M in Roma, via Cassiodoro, 1/a,
contro
SE.GE.CO. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni D’I, con domicilio eletto presso l’avv. F A in Roma, via Ridolfino Venuti, 42,
nei confronti di
VARVARA S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio L, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cola di Rienzo, 271;
2) nr. 9880 del 2008, proposto dal COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. N d M, con domicilio eletto presso l’avv. S d M in Roma, via Cassiodoro, 1/a,
contro
SE.GE.CO. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni D’I, con domicilio eletto presso l’avv. F A in Roma, via Ridolfino Venuti, 42,
nei confronti di
VARVARA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio L, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cola di Rienzo, 271,
per l’annullamento e/o la riforma
quanto al ricorso nr. 2449 del 2008:
della sentenza parziale del T.A.R. della Puglia, Sezione Terza, nr. 2106/2007 notificata il 9 gennaio 2008, avente a oggetto l’annullamento di sanzione edilizia per parziale difformità relativa a maggiore altezza di un edificio;
quanto al ricorso nr. 9880 del 2008:
della sentenza del TA.R. della Puglia, Sezione III, nr. 2017/2008 notificata il 17 settembre 2008, con la quale è stato accolto definitivamente il ricorso proposto dalla società appellata avverso: 1) la nota prot. 18526 nr. 4\2006 del 1 dicembre 2006 settore SAT del Comune di Cassano delle Murge con cui veniva disposto: a ) l’annullamento parziale della DIA presentata l’11 ottobre 2006 e integrata il 24 novembre 2006, integrativa dei grafici della concessione edilizia nr. 81\02; b ) la demolizione di parte del corpo di fabbrica, riservandosi la determinazione della sanzione pecuniaria;2) del provvedimento prot. nr. 1251 del 24 gennaio 2007 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica SAT del Comune di Cassano delle Murge, a scioglimento della riserva, ha determinato la sanzione pecuniaria per parziale difformità relativa a maggiore altezza dell’edificio.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65 e 66 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Se.Ge.Co. S.r.l. e Varvara S.r.l.;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012, il Consigliere R G;
Uditi l’avv. de M per il Comune appellante, l’avv. L per Varvara S.r.l. e l’avv. F M, su delega dell’avv. D’I, per Se.Ge.Co. S.r.l.;
Ritenuto che gli appelli vanno riuniti ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., avendo gli stessi a oggetto due sentenze relative a un unico giudizio originario;
Ritenuto che nella specie sussistono elementi tali da indurre il Collegio, ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. proc. amm., a disporre una nuova verificazione;
Ritenuto infatti, sulla scorta delle allegazioni e deduzioni del Comune appellante, che è possibile ritenere l’incompletezza e inattendibilità della documentazione sulla scorta della quale in primo grado si sono svolti gli accertamenti tecnici disposti e si è pervenuti alle conclusioni esposte nelle sentenze impugnate, per le ragioni di seguito esposte:
a ) le conclusioni raggiunte nella sentenza nr. 2106 del 2007 circa le altezze del corpo di fabbrica “D” si fondano sulle misure riportate in una perizia di parte prodotta dalla ricorrente Se.Ge.Co. S.r.l., ritenute non contestate ex adverso , laddove l’Amministrazione appellante assume di avere invece contestato tali misure anche con l’ausilio di documentazione grafica e fotografica;
b ) la tesi del Comune, secondo cui le misurazioni contenute nella perizia di parte sono inaccettabili in quanto non tengono conto dell’esistenza di solai intermedi (calcolati invece, in corretta applicazione della disciplina di zona, ai fini dell’adozione degli atti impugnati in prime cure), appare confermata dal censurato provvedimento sanzionatorio (prot. nr. 1251 del 24 gennaio 2007) laddove, ai fini del calcolo delle altezze dell’edificio necessarie alla quantificazione della sanzione medesima, si tiene conto anche “ del numero dei solai intermedi ”;
c ) in ogni caso, appare quanto meno dubbia la piena applicabilità del principio di non contestazione a un atto quale è la perizia di parte, la quale non si limita ad affermare fatti storici (rispetto ai quali può avere senso un onere di contestazione della loro veridicità) ma contiene anche valutazioni tecniche costituenti espressione di giudizio, più che di scienza;
d ) quanto alla sentenza nr. 2017 del 2008, parte appellante ha documentato che la verificazione sulla quale questa si basa è stata condotta sulla base di documentazione incompleta, non essendo stati versati in atti nella loro totalità i documenti prodotti al Comune in data 24 novembre 2006 a integrazione della documentazione allegata alla DIA, dai quali emergerebbe che fu proprio in tale momento che il progetto fu sostanzialmente modificato con la trasformazione della rampa di accesso al garage in corpo fuori terra;
e ) tale rilievo – non contestato ex adverso – ha importanza decisiva, atteso che nel giudizio amministrativo di primo grado l’Amministrazione resistente ha l’onere di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti del relativo procedimento amministrativo e gli altri ritenuti utili e, se non provvede a tale adempimento, il giudice ordina anche d’ufficio l’esibizione dei documenti, di modo che tali atti sono per definizione “indispensabili” al giudizio e la mancata produzione da parte dell’Amministrazione non comporta decadenza, sussistendo il potere-dovere del giudice di acquisirli d’ufficio, anche in grado di appello (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, nr. 6497);
f ) inoltre, la medesima Amministrazione appellante – anche in questo caso senza adeguata contestazione sul punto – ha rilevato che la stessa documentazione a disposizione del verificatore era contraddittoria rispetto all’originario posizionamento della predetta rampa in quanto, a fronte di una tavola di progetto (la nr. 1) allegata alla originaria concessione edilizia nr. 81 del 2002 dalla quale si è evinto che già a tale epoca la rampa sarebbe stata fuori terra, ve ne erano altre (p.es. la nr. 5) dalla quale emergeva uno stato dei luoghi diverso;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre una nuova verificazione, individuando quale organismo verificatore il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, o funzionario dallo stesso delegato, al quale vengono posti i seguenti quesiti:
1. Individuazione dell’altezza media del corpo di fabbrica di cui alla scala “D” dell’immobile oggetto della concessione edilizia nr. 81/02 dell’8 aprile 2003, rilasciata dal Comune di Cassano delle Murge in favore della S.I.L.CO. S.r.l. (poi sostituita dalla Se.Ge.Co. S.r.l.) e dalla successiva DIA in variante dell’11 ottobre 2006;
2. Accertamento della conformità tra quanto eseguito e quanto progettato in relazione al muro sul confine nord ed al solaio di copertura della rampa di accesso al piano cantinato destinato a garage sul medesimo immobile, interessati dall’ingiunzione di demolizione nr. 18256 del 1 dicembre 2006;
3. In particolare, individuazione delle quote sul confine nord prima e dopo l’intervento edilizio, dell’altezza effettiva del corpo di fabbrica a confine e dell’eventuale esubero volumetrico fuori terra, nonché della relazione tra il solaio di copertura della rampa di accesso al garage, il solaio dello stesso garage e gli altri solai e parti strutturali fuori terra dei vari corpi di fabbrica.
Ritenuto di dover precisare:
- che, al fine di espletare il proprio incarico, il verificatore è autorizzato a ritirare presso la Segreteria copia della documentazione versata in atti e ad acquisire presso gli uffici del Comune ogni ulteriore documentazione, non rinvenuta in atti, che risulti comunque indispensabile agli accertamenti disposti;
- che, in particolare, ai fini del calcolo delle altezze e delle quote, occorrerà tener conto del piano di campagna naturale o artificiale quale esistente anteriormente al rilascio del titolo ad aedificandum per cui è causa, senza dunque tener conto di terrapieni e solai intermedi che risultassero realizzati, secondo l’interpretazione dell’art. 3 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Cassano delle Murge che si è ritenuta preferibile in altro giudizio fra le stesse parti (ricorsi nn. 9373 del 2010 e 1957 del 2012, spediti in decisione alla stessa odierna udienza);
Precisato che per l’espletamento dell’incombente istruttorio viene fissato il termine di novanta giorni dalla data in cui perverrà in Segreteria l’accettazione dell’incarico da parte del verificatore;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 66, comma 3, cod. proc. amm., di dover disporre l’erogazione di un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di € 2000,00, da porre provvisoriamente a carico del Comune appellante;
Ritenuto di dover fissare per il prosieguo la prima udienza utile del 2013;