Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-04, n. 202205560

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-04, n. 202205560
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205560
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2022

N. 05560/2022REG.PROV.COLL.

N. 01241/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2022, proposto dalla società Lesina Wind Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Rucireta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione LI, non costituitasi in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LI (sezione seconda) n. 1619 del 10 novembre 2021, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 il consigliere Silvia Martino;

Udito l’avvocato Carmine Rucireta;

Dato atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Nicola Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la LI, sede di Bari, allibrato al n.r.g. 689/2021, la società EA s.r.l. chiedeva la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate (Regione LI e Provincia di Foggia) in relazione ad una richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, riguardante un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Lesina (FG) della potenza di 12 MW.

1.1. Il primo giudice - dopo avere rilevato che, con nota prot. n. 4638 del 5 maggio 2021 (impugnata dall’originaria ricorrente con separato ricorso avente r.g. n. 695/2021), la Regione LI aveva provveduto espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica in esame, chiarendo la propria posizione amministrativa sulla fattispecie oggetto di causa - ha ritenuto non più sussistente alla data di presentazione del ricorso (1° luglio 2021) il silenzio inadempimento della Regione.

Pertanto ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.

2. La sentenza è stata appellata dalla società Lesina Wind Energy s.r.l., avente causa dalla società EA s.r.l.

2.1. L’appellante ha in primo luogo richiamato le complesse vicende che hanno riguardato l’istanza di autorizzazione dell’impianto di cui trattasi, ricordando anzitutto che, contestualmente all’istanza di VIA presentata dalla società dante causa, è entrato in vigore il d.lgs. 104/2017 (pubblicato in G.U. il 6 luglio 2017).

Tra le novità introdotte da questo decreto, vi è l’istituto del provvedimento autorizzatorio unico regionale – c.d. P.a.u.r. - di cui all’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

In sintesi, la nuova disciplina, con evidenti intenti di semplificazione, ha previsto che il procedimento autorizzativo ed il sub procedimento di VIA confluiscano in un unico procedimento, all’interno del quale vengono espletati tutti gli incombenti istruttori, incluse le formalità di pubblicazione e partecipative tipiche della procedura di VIA.

2.2. Ai sensi della disciplina transitoria prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 104 del 2017, le nuove disposizioni si applicano anche “ ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 ”.

2.3. Nel caso di specie, l’interpretazione fornita dagli Enti territoriali pugliesi ha tuttavia paradossalmente condotto ad una stasi procedimentale.

È accaduto infatti che la Provincia di Foggia abbia proseguito il subprocedimento di VIA secondo la disciplina previgente, portandolo a conclusione in data 16 novembre 2018.

A questo punto la EA ha potuto caricare sul portale telematico regionale la documentazione richiesta.

La Regione LI, a sua volta, con nota AOO_159/5295 del 17 dicembre 2019, ha disposto ulteriori incombenti istruttori, tempestivamente espletati dalla società.

La Regione, però, non ha più dato seguito al procedimento.

Pertanto, con nota pec del 17 febbraio 2021 la società ha invitato l’Amministrazione regionale a convocare la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Non avendo avuto alcun riscontro, in data 12 aprile 2021, l’originaria ricorrente, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis della l. n. 241/90, ha assegnato alla Regione il termine di giorni 15 per provvedere.

La Regione LI, con nota prot. n. 4638 del 5 maggio 2021, ha comunicato che, secondo la propria interpretazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 104/2017, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, il procedimento di autorizzazione dovrebbe confluire nel procedimento di p.a.u.r. di competenza della Provincia di Foggia.

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