Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-03-09, n. 202001653

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-03-09, n. 202001653
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001653
Data del deposito : 9 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2020

N. 01653/2020REG.PROV.COLL.

N. 06416/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6416 del 2019, proposto da
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, F M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini, 46;

contro

Italgas Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1886 del 2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di Italgas Reti s.p.a.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Andreottola e Caia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Napoletanagas, fusa per incorporazione con effetto dall’1 ottobre 2017 in Italgas Reti s.p.a. e concessionaria sin dal 26 febbraio 1970 del servizio pubblico di produzione e distribuzione del gas naturale nel comune di Napoli (concessione alla quale si applicava la normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi dell’art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione ” e dell’art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 Interventi urgenti per l'economia ”), ha proposto ricorso per l’annullamento della delibera di giunta del comune di Napoli n. 1208 del 15 dicembre 2011, avente ad oggetto “ indirizzi circa l’avvio del procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas metano ”, della delibera di giunta comunale n. 1281 del 23 dicembre 2011, avente ad oggetto “ adempimenti ai sensi dell’articolo 46 bis, comma 4, del dl 159/2007 smi, relativamente all’adeguamento del canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale ” e delle note del coordinatore del dipartimento ambiente del comune di Napoli prot. n. 865076 e n. 865057 del 28 dicembre 2011.

Con successivi motivi aggiunti Napoletanagas ha impugnato la nota del coordinatore del dipartimento ambiente del comune di Napoli prot. n. 175627 del 29 febbraio 2012, avente ad oggetto “ Incremento del canone di concessione ai sensi della delibera di Giunta n. 1281/2011 ”.

Decorsi cinque anni dall’iscrizione a ruolo del ricorso, la segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Campania faceva pervenire alle parti costituite avviso di perenzione, richiedendo il deposito dell’eventuale nuova istanza di fissazione di udienza. Al relativo incombente provvedeva Italgas Reti s.p.a., la quale a tal fine dichiarava che Napoletanagas era stata fusa per incorporazione nella società Italgas Reti s.p.a.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania fissava l’udienza di merito del 27 marzo 2019, all’esito della quale, con sentenza n. 1886 del 4 aprile 2019, accoglieva il ricorso.

Il comune di Napoli ha impugnato la sentenza, affidando l’appello ai seguenti motivi di diritto:

I) sulla acquiescenza e sulla improcedibilità del ricorso di primo grado: omessa pronuncia, difetto di motivazione, illogicità, erroneità, contraddittorietà;

II) sulla perenzione del ricorso di primo grado: erroneità della sentenza di primo grado, illogicità, omessa pronuncia, difetto di motivazione;

III) sulla presunta violazione dell’art.7 ( Comunicazione di avvio del procedimento ) della legge n. 241 del 1990 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ): error in iudicando , omessa pronuncia, illogicità, difetto di motivazione;

IV) illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art.46- bis ( Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas ), del d.l. n. 159 del 2007 ( Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale ) e dell’art. 37 ( Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico ), comma 2, del d.l. n. 83 del 2012 ( Misure urgenti per la crescita del Paese ), perplessità;

V) sulla facoltà di cui all’art.46- bis del d.l. n. 159 del 2007: illogicità, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell’art.46- bis del d.l. n. 159 del 2007, dell’art. 24 ( Valore di rimborso degli impianti di distribuzione ), comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011 ( Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE ), dell’art. 37, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012;
sulla durata del rapporto concessorio: ulteriori profili di omessa pronuncia, erroneità;

VI) difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art.46- bis , comma 4, del d.l. n. 159 del 2007, illogicità, error in iudicando .

Si è costituita per resistere all’appello Italgas Reti s.p.a., che ha, altresì, riproposto i motivi assorbiti in primo grado, anche mediante formulazione di espresso appello incidentale.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 6 febbraio 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto dal comune di Napoli contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 1886 del 2019, che ha accolto il ricorso proposto da Napoletanagas (ora fusa per incorporazione in Italgas Reti s.p.a.) per l’annullamento degli atti relativi agli “ adempimenti ai sensi dell’articolo 46 bis, comma 4, del dl 159/2007 smi, relativamente all’adeguamento del canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale ”.

L’oggetto del ricorso di primo grado consisteva, in particolare, in una serie di provvedimenti con i quali il comune di Napoli, dopo aver impartito indirizzi per l’avvio della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas metano con delibera di giunta n. 1208 del 15 dicembre 2011, ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 46- bis ( Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas ), comma 4, del decreto legge n. 159 del 2007 ( Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale ), per il cui disposto: “ A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti ”.

Il comune di Napoli ha depositato nel giudizio di primo grado la deliberazione n. 553/2012/r/gas del 20 dicembre 2012 ( Aggiornamento delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2013 ) dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas (AEEG, ora ARERA), secondo cui:

• il comma 59.2 della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all’Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni, nei termini previsti dal comma 7.1 della medesima RTDG;

• il comma 59.6 della RTDG prevede che l’impresa distributrice possa istituire un’apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;

• come indicato nelle FAQ pubblicate, la documentazione prodotta deve dimostrare l’effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui al comma 4, articolo 46-bis, del decreto legge 159/07, con un impegno formalizzato, scritto e pubblico, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell’intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
”.

Con la prima censura il Comune sostiene che la sentenza avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi sull’eccezione di improcedibilità per acquiescenza sollevata in primo grado.

Per l’appellante, Napoletanagas, ricevuti i provvedimenti impugnati, ha presentato istanza per ottenere l’aumento della tariffa da praticare all’utenza allo scopo di far ricadere su questa gli effetti dell’aumento deliberato dal comune di Napoli, e l’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas ha accolto la relativa istanza, riconoscendo già con la deliberazione del 20 dicembre 2012 l'aumento tariffario, dando in tal modo esplicitamente atto della legittimità dei provvedimenti comunali e dell'avvenuta attivazione dei meccanismi di tutela di cui sopra. Ne deriverebbe l’improcedibilità del ricorso di primo grado di Napoletanagas (ora Italgas), che avrebbe esplicitamente dichiarato, inoltre, di non voler contestare l’aumento del canone concessorio per il periodo successivo al 20 giugno 2012.

L’amministrazione comunale, di conseguenza, avrebbe applicato l’aumento solo a partire da tale periodo, attendendo l’esito del presente giudizio per il periodo pregresso (1 febbraio 2011 – 20 giugno 2012).

Il giudice di prime cure avrebbe espressamente rilevato che l’interesse all’impugnativa permane limitatamente a tale periodo pregresso;
ciononostante, immotivatamente, illogicamente, e contraddittoriamente, avrebbe annullato in toto i provvedimenti gravati. Errata sarebbe, dunque, la decisione, anche nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, l’interesse fatto valere in giudizio dalla concessionaria è volto ad evitare di subire le conseguenze economiche derivanti dall’aumento del canone concessorio, interesse che sarebbe venuto meno, quantomeno per il periodo successivo al 20 giugno 2012. L’interesse economico sotteso all’impugnativa avrebbe, infatti, ricevuto soddisfacimento in virtù dell’aumento della tariffa del gas concessa dall’Autorità dell’Energia. Il residuo interesse relativo al periodo pregresso poteva essere tutelato, al più, attraverso l’annullamento dei provvedimenti gravati nella parte in cui contemplavano l’applicazione dell’aumento del canone anche per il periodo 1 febbraio 2011 - 20 giugno 2012, ma in nessun caso avrebbe potuto dar vita all’annullamento totale dei provvedimenti.

La censura è infondata.

La sentenza oggetto di gravame ha espressamente esaminato l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. I provvedimenti impugnati sono stati ritenuti illegittimi per aver imposto il canone in asserita violazione dell’art. 46- bis , comma 4, del d.l. n. 159 del 2007 in via retroattiva, cioè per il periodo 1 gennaio 2011 - 20 giugno 2012, e non per il periodo successivo a tale data, per il quale opera il meccanismo di cui alla delibera n. 553/2012/r/gas del 20 dicembre 2012 ( Aggiornamento delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2013 ) dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas e per il quale, dunque, la stessa Italgas, accedendo a tale meccanismo, ha implicitamente convenuto di concordare con lo stesso.

Per tale motivo non è stata accolta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso di prime cure, atteso che, per quanto affermato dallo stesso appellante, solo in relazione al periodo successivo al 20 giugno 2012 l’Autorità aveva riconosciuto alla società l’integrazione tariffaria di cui al combinato disposto degli artt. 59.2 e 59.6 della RTDG.

Si ribadisce, dunque, che dalla motivazione della sentenza si ricava che la stessa ha inteso che l’annullamento operasse solo per il periodo pregresso.

Con il secondo motivo il Comune ripropone l’eccezione di perenzione del ricorso formulata in prime cure. Alla nuova istanza di fissazione di udienza ha provveduto Italgas Reti s.p.a., la quale ha a tal fine dichiarato che Napoletanagas è stata fusa per incorporazione nella società Italgas Reti s.p.a.. La nuova istanza di fissazione è stata sottoscritta per Italgas dall’avv. M C M e dall’avvocato difensore avv. prof. G C, nominato con procura speciale allegata all’istanza, dalla quale si evince che l’avv. M C M ha sottoscritto l’istanza di fissazione “ nella sua qualità di Procuratore di Italgas Reti spa …. giusta procura a rogito Notaio C M di Milano, Rep. n.13657 Racc.7181 rilasciata in data 01/02/2017… ”.

Per l’appellante l’istanza di fissazione sarebbe stata sottoscritta da soggetto titolare di un limitato potere di rappresentanza, atteso che in calce alla nuova istanza di fissazione mancherebbe la sottoscrizione della parte o, trattandosi di una società di capitali, del soggetto titolare del potere di gestione della concessione con il comune di Napoli.

La censura è infondata.

La sentenza appellata ha disatteso l’eccezione di perenzione affermando che la procura conferita comprende anche il potere di rappresentare la società dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa.

Il Collegio condivide le complete ed esaustive statuizioni del giudice di prime cure, atteso che, nel caso di specie, la società ha rispettato i termini e le modalità prescritte dall’art. 82 Cod. proc. amm., in considerazione della sottoscrizione della domanda di fissazione da parte del procuratore della società, dotato dei poteri di rappresentanza, nonchè del legale difensore munito di procura speciale. L’avvocato M C M rivestiva, invero, la qualità di legale rappresentante di Italgas Reti s.p.a., nella quale Napoletanagas era stata fusa per incorporazione, succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa. Ne consegue che l’istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art. 82 Cod. proc. amm. è stata legittimamente sottoscritta sia dalla parte che aveva rilasciato la procura (Italgas Reti s.p.a., quale incorporante di Napoletanagas) che dal suo difensore (avv. Prof. G C).

Con la terza censura l’appellante deduce che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto meritevole di favorevole apprezzamento il primo motivo di ricorso, con il quale la Napoletanagas ha eccepito l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché nella parte in cui ha escluso che alla delibera di giunta n.1281 del 2011 potesse riconoscersi valore di atto di indirizzo, trattandosi, invece, di atto con portata precettiva. La delibera n.1281 del 2011 consisterebbe, invece, in un mero atto di indirizzo che ha individuato l’ufficio che avrebbe dovuto provvedere al relativo adempimento, comunicando l'avvio del procedimento e dando mandato al coordinatore del dipartimento ambiente di richiedere al concessionario l'applicazione del 10% del VRD e con decorrenza 1 gennaio 2011. A tanto il coordinatore del dipartimento ambiente avrebbe, infatti, provveduto con la nota prot. n.865076 del 28 dicembre 2011. La Napoletanagas, dando seguito alla comunicazione di avvio, avrebbe partecipato al relativo procedimento, presentando le proprie controdeduzioni con nota prot. n.1288 del 16 febbraio 2012 e, di conseguenza, il Direttore centrale ambiente, con nota prot. n.726359 del 25 settembre 2012, dopo aver riassunto le precedenti fasi procedimentali, avrebbe formalmente comunicato alla Napoletanagas la conclusione del procedimento, che ha previsto l’aliquota del 10% con decorrenza 20 giugno 2012 nelle more del giudizio, richiedendo il pagamento solo per tale periodo.

La fase partecipativa sarebbe stata, quindi, tutt’altro che apparente e, in ogni caso, la società non avrebbe subito alcun aggravio delle condizioni economiche del servizio in relazione alla possibilità offerta dall’ordinamento di far ricadere sull’utenza gli oneri derivanti dall’aumento del canone.

Il motivo è infondato, atteso che, come correttamente statuito dalla sentenza appellata, la necessità di comunicazione di avvio del procedimento conseguiva dalla specificità della deliberazione adottata dall'amministrazione, e, cioè dalla capacità della stessa di incidere sull'entità del canone e, dunque, sul medesimo rapporto concessorio.

A Napoletagas s.p.a. avrebbe dovuto essere, dunque, consentito, mediante la partecipazione al procedimento, di valutare le nuove condizioni economiche della prestazione del servizio derivanti da tale decisione, non ravvisandosi alcuna urgenza per esonerare l’amministrazione dall’obbligo di comunicazione. Ciò, anche in ragione della natura prescrittiva della delibera di giunta n. 1281 del 23 dicembre 2011 che, contenendo la quantificazione dell’ammontare del canone e il periodo di decorrenza dell’applicazione dello stesso dall’1 gennaio 2011, non poteva ritenersi atto di mero indirizzo, bensì vero e proprio provvedimento amministrativo dotato di autonoma lesività, solo ulteriormente specificato dal provvedimento successivamente adottato dal coordinatore del dipartimento ambiente.

Con la quarta, la quinta e la sesta censura, che il Collegio ritiene di trattare congiuntamente, il Comune contesta la sentenza anche nel merito, per aver ritenuto insussistenti i presupposti per stabilire l’aumento del canone, ribadendo la perdurante vigenza dell’art. 46- bis , comma 4, del d.l. n. 159 del 2007.

Anche tali doglianze sono infondate.

In proposito, come correttamente statuito dalla sentenza gravata, la facoltà di aumento del canone di cui all’art.46- bis , comma 4, del d.l. n. 159 del 2007 non può essere esercitata dopo l’entrata in vigore dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011, costituendo un incentivo a bandire le gare in ambiti territoriali quando ciò non era ancora obbligatorio e non successivamente, in seguito, appunto, all’entrata in vigore dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011, secondo il cui disposto: “ Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ”.

Tale facoltà è, inoltre, riferita unicamente alle concessioni scadute e non a quelle ancora in corso, come nel caso in esame, in cui la scadenza dei rapporti è fissata al 21 giugno 2012, trattandosi di reti costruite con il finanziamento della legge speciale sulla metanizzazione del Mezzogiorno (legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i.). Invero, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 ( Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti ): “ I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento ”.

Come statuito da questo Consiglio: « L'intervento dell'art. 23, quarto comma, del d.l. n. 273 del 2005, che ha stabilito che i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti rientranti nel piano di metanizzazione del Mezzogiorno sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2000, incide sul meccanismo convenzionale previsto dalle parti attraverso un'eterointegrazione che impedisce di ritenere che le opere in questione siano passate nella proprietà del comune in data 1 gennaio 2006, invece che in data 21 giugno 2012 » (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 869).

La facoltà di aumento del canone presuppone, poi, necessariamente, l'avvenuto decorso del periodo transitorio di prosecuzione ex lege delle concessioni, riferendosi ai « Comuni interessati dalle gare di cui al comma 3 », cioè alle nuove gare d’ATEM, e nessun Comune potrebbe dirsi interessato dalle nuove gare prima che sia venuto a scadenza il cosiddetto periodo transitorio di prosecuzione ex lege dei rapporti in corso.

« L'art. 46-bis, d.l. 159/2007, prevede la possibilità di incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, quale incentivo per procedere ad affidamenti in ambito sovra comunale. Ma ciò suppone che la concessione sia arrivata a scadenza, circostanza che nella fattispecie non si era verificata al tempo dell'adozione degli atti contestati con il giudizio di prime cure » (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 869).

Né può accedersi alla tesi del Comune appellante per la quale, in ogni caso, la facoltà di aumentare il canone di cui all’art. 46- bis sarebbe stata fatta salva dall’art. 37, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, atteso che la norma contiene la “ Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico ” e non concerne, invece, la facoltà di aumento del canone di cui all’art. 46- bis del d.l. n. 159 del 2007.

Riguardo, infine, alla doglianza dell’appellante secondo cui la facoltà di aumento del canone poteva essere esercitata anche nel caso in cui non fosse stato ancora pubblicato il bando di gara, limitandosi la norma, con la locuzione “ Comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 ”, ad individuare i Comuni legittimati a disporre l’aumento, consentendolo, in tal modo, a tutti i Comuni che avessero anche solo formalmente deciso di bandire la gara d’ambito, il Collegio ritiene, invece, che, sia dall’interpretazione letterale dell’art. 46- bis , comma 4, del d.l. n. 159 del 2007, secondo cui: “ A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione … ”, che da quella teleologica della disposizione normativa, per la quale la facoltà di aumento del canone costituiva un incentivo a bandire le gare in ambiti territoriali minimi prima che ciò venisse reso obbligatorio dalle prescrizioni dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011, debba, al contrario, convenirsi con la sentenza appellata, nel senso che la facoltà potesse essere esercitata unicamente da parte dei Comuni che avessero già disposto l’avvio delle nuove procedure di gara mediante la pubblicazione dei bandi.

Dall’infondatezza dell’appello principale consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’appello incidentale di Italgas Reti s.p.a.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello principale va respinto e quello incidentale va dichiarato improcedibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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