Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202302982
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Testo completo
Pubblicato il 23/03/2023
N. 02982/2023REG.PROV.COLL.
N. 09036/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9036 del 2022, proposto da
V I, rappresentato e difeso dagli avvocati A A e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati D M e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Campania, Sezione VI, 02 febbraio 2022, n. 5210, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. M S B e uditi per le parti gli avvocati A A, D M e P M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), c.d. indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti del comparto statale.
In particolare, si tratta di stabilire se, agli ex dipendenti del corpo dell’Arma dei Carabinieri, congedati a domanda, spetti o no la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. 387/1987.
2. Il signor V I, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha adito il TAR per chiedere l’accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, e per l’effetto, la condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. 21settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.
In particolare, il ricorrente in primo grado censurava il provvedimento di liquidazione dell’INPS in quanto riteneva di aver diritto all’inclusione, nel computo della base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. A suo avviso, infatti, il diritto sussiste, anche per il personale congedatosi a domanda, in presenza dei due requisiti, previsti dal comma 2 dell’art. 6 bis: il compimento dei 55 anni di età e lo svolgimento di un servizio utile superiore a 35 anni.
3. In fatto, occorre precisare che l’odierno appellante risulta congedato a domanda; inoltre, come emerge dal ricorso in primo grado, ha presentato presso gli uffici preposti apposita istanza volta ad ottenere l’inclusione dei sei scatti nel computo della base di calcolo del TFS.
Tuttavia, l’INPS ha sostenuto che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che ha cessato la funzione “per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
4. Con la sentenza n. 5210 del 2022, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.
Ad avviso del giudice di prime cure, il riferimento normativo non è quello di cui all’art. 6 bis d.l. 387/87 bensì l’art. 4 del d.lgs. 165/97 il quale prevede il riconoscimento dei sei scatti stipendiali anche per il personale dell’Arma dei Carabinieri purché il collocamento in congedo non sia avvenuto a domanda oppure, se avvenuto a domanda, previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.
In particolare, tale disposizione troverebbe applicazione in primo luogo perché non sarebbe limitata alla sola materia previdenziale e, in secondo luogo perché il beneficio dei sei scatti, pur avendo la natura di retribuzione differita, rientrerebbe nella suddetta materia.
5. Avverso tale pronuncia il sig. I ha proposto ricorso in appello con un unico motivo articolato in diversi punti.
6. Il ricorso in appello si incentra sulla errata applicazione dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, dell’art. 1 co. 15 bis d.l. 379/1987, e dell’art. 4 d.lgs. 165/1997.
6.1. In primo luogo, la parte appellante censura la pronuncia del giudice di primo grado nella parte relativa all’applicazione dell’art. 1 co. 15 bis d.l. 379/1987.
Del pari, la pronuncia di prime cure sarebbe errata nella parte relativa all’applicazione dell’art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. 165/1997; la norma avrebbe escluso l’applicazione del beneficio nel caso di cessazione del servizio a domanda, salvo pagamento della restante contribuzione in relazione ai limiti di età anagrafica e per il grado rivestito. Tuttavia, la norma in parola avrebbe ad oggetto la sola base pensionabile e non l’indennità di buonuscita. D’altra parte, le due attribuzioni avrebbero una natura giuridica e funzione diversa in quanto il TFS avrebbe anche il carattere di retribuzione differita.
6.2. L’appellante censura il giudice di prime cure per aver negato l’applicazione dell’art. 6 bis co. 1 d.l. 387/1987 le cui disposizioni sarebbero applicabili anche al caso di specie essendo richiamate dal c.o.m. In particolare, l’art. 1911 co. 3 dispone che “al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.
7. Si è costituito in appello l’INPS in data 27.12.22, controdeducendo alle censure dell’appellante e chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 14 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato.
10. Con articolato motivo di ricorso, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il TAR ha ritenuto non applicabile allo stesso il beneficio che prevede l’inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buonuscita, in forza dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
11. Il motivo è fondato.
12. Con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 (poi abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 682 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”.
12.1. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32 comma 9-bis della legge 19 maggio 1986 n. 224 (poi abrogato dall'art. 67 comma 3 del d. lgs. 19 marzo 2001 n. 69) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni.
In particolare essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il