Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-12-03, n. 202101831

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-12-03, n. 202101831
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101831
Data del deposito : 3 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00846/2021 AFFARE

Numero 01831/2021 e data 03/12/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2021




NUMERO AFFARE

00846/2021

OGGETTO:

Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva.


Ricorso straordinario proposto dal capitano commissario del Corpo militare dell’Associazione italiana Croce Rossa C N avverso il mancato avanzamento al grado superiore per il quadro di avanzamento 2017.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. M_D GPREV REG2021 0044152 del 26 maggio 2021, trasmessa con nota n. M_D GPREV REG2021 0058966 del 19 luglio 2021, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G C Puto;


Premesso:

Il capitano commissario del Corpo militare dell’Associazione italiana Croce Rossa (di seguito anche CRI) C N impugna la comunicazione n. 47036/U in data 21 novembre 2020, con la quale il Comandante del Centro di Mobilitazione Nord Ovest di Genova gli ha comunicato l’esito negativo della procedura di avanzamento al grado di maggiore e l’inserimento nell’elenco dei candidati non presi in esame di cui all’art. 1690 del d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare (COM), nonché gli ulteriori atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali.

Il ricorrente, in particolare, contesta le determinazioni assunte dalla competente commissione, la quale ha ritenuto all’unanimità che l’interessato non potesse essere preso in esame per l’ambìto avanzamento in quanto non risultava che lo stesso avesse svolto il periodo di servizio a tal fine previsto dalla circolare n. CRI/CC/00782387/13/INCM del 12 dicembre 2013 e sostiene di aver, al contrario, svolto nell’arco temporale dal 18 settembre al 5 ottobre 2000 il periodo minimo di quindici giorni di richiamo a tal fine previsto dall’art. 1656 COM e di essere in possesso degli ulteriori requisiti a tal fine richiesti, ed in particolare sia della permanenza minima di sette anni nel grado di capitano richiesta dall’art. 1685, comma 3, lett. b), COM, in quanto promosso con decorrenza dall’anno 2017, sia degli ulteriori titoli previsti dall’art. 1689, comma 2, COM, essendo laureato in Scienze della pubblica amministrazione (titolo equipollente alla laurea magistrale in Scienze politiche), nonché autore di due pubblicazioni trascritte a matricola e ritenute da altra commissione atte a comprovare “la preparazione dell’ufficiale a ricoprire il grado superiore”.

L’interessato contesta, inoltre, la legittimità della direttiva n. CRI/CC/58738 in data 31 agosto 2011 del Presidente nazionale della CRI, laddove si stabilisce un periodo minimo di richiamo di almeno 15 giorni senza soluzione di continuità per poter essere presi in esame ai fini dell’avanzamento, successivamente modificata con circolare n. CRI/CC/0073287/13/INCM del 12 dicembre 2013, con la previsione che anche nel caso di richiamo inferiore a 15 giorni “il candidato potrà essere preso in esame qualora dalla documentazione matricolare emergano elementi (legati alla tipologia del servizio prestato, alla attività lavorativa svolta nella vita privata, a conferimenti accademici, ...) atti a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore così come previsto dall’art. 1681 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66”.

Il ricorrente riferisce, inoltre, di aver preventivamente presentato istanza di autotutela, ricevendo tuttavia in data 15 dicembre 2020 conferma dell’operato della commissione.

Il Ministero della difesa, tenuto anche conto delle controdeduzioni all’uopo prodotte dalla CRI, in atti, con relazione istruttoria del 26 maggio 2021, compiutamente indicata in epigrafe, eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, sostenendone in subordine l’infondatezza nel merito.

Il ricorrente ha presentato in data 16 giugno 2021 una memoria di replica, confutando, tra l’altro, l’eccezione in rito dedotta dall’Amministrazione ed insistendo per l’accoglimento.

Considerato:

L’eccezione di inammissibilità pregiudizialmente formulata dall’Amministrazione è fondata, non risultando che il gravame sia stato notificato ad almeno un controinteressato, in violazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971.

E ciò, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 1684 COM, secondo cui l’avanzamento in parola avviene in relazione al numero dei posti vacanti nei relativi ruoli, come annualmente determinati dal Presidente nazionale dell’Associazione CRI.

Deve, peraltro, incidentalmente rilevarsi che il ricorso sarebbe comunque improcedibile, non risultando che il ricorrente abbia specificamente impugnato la graduatoria finale della procedura di avanzamento.

Al riguardo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del candidato, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso” (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 519/2019;
Sez. V, n. 627/2010). Non è quindi necessaria l’impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, “unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale, pena l’improcedibilità del ricorso” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, n. 948/2021 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).

In disparte tale ulteriore rilievo, per le ragioni innanzi indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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