Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-06-21, n. 202205094
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 05094/2022REG.PROV.COLL.
N. 08713/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8713 del 2021, proposto da
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – ISIA di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliato;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda) n. 3065/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il Cons. V P ed uditi per le parti l’avvocato Albanese e l’avvocato dello Stato Iacoangeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Roma impugnava la determinazione prot. QC/20855/2018, notificata il 3 maggio 2019, con cui Roma Capitale aveva determinato “ la riacquisizione dell'immobile di proprietà capitolina sito in Roma, Piazza della Maddalena n. 53 ”, già ottenuto in concessione dall’ISIA a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 1427 del 7 maggio 1996, in ragione della “ scadenza del titolo (29.08.2002) ” e della “ ampiezza del debito (€ 3.775.579,80) ” maturato dal ricorrente.
A sostegno del proprio gravame l’Istituto deduceva la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (“Norme per l’edilizia scolastica”); Eccesso di potere; Difetto di motivazione ”, sostenendo che avrebbe dovuto considerarsi “ in primo luogo illegittima la previsione contenuta nella (citata) Deliberazione della Giunta Comunale n. 1427 del 7 maggio 1996 (atto di concessione), in base alla quale l’ISIA di Roma avrebbe dovuto corrispondere al Comune di Roma un canone annuo di Lire 265.000.000 ”, non essendosi fin d’allora tenuto conto dell’entrata in vigore, nel gennaio di quello stesso anno, della legge n. 23 del 1996, che poneva a carico delle Province gli oneri relativi “ alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici […] da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, d i conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali ” (art. 3, comma primo, lett. b) ed altresì prevedeva il trasferimento alla Provincia “ in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico ” dei relativi immobili (art. 8, comma 1), con la conseguenza che “ in base al citato art. 3, l’ISIA sarebbe dovuto entrare in possesso dell’edificio di cui è causa, senza essere tenuto a corrispondere alcun canone al Comune, le cui eventuali richieste economiche si sarebbero dovute semmai rivolgere alla Provincia di Roma ”.
Secondo l’Istituto il provvedimento di riacquisizione sarebbe stato illegittimo per violazione delle menzionate prescrizioni normative, che avrebbero posto a carico della Provincia – oggi Città Metropolitana di Roma Capitale – ogni onere relativo all’immobile (sia per quanto concerneva la manutenzione, sia per l’eventuale corrispettivo dell’utilizzo) non assumendo alcun rilievo in senso contrario l’emanazione della l. n. 508 del 21 dicembre 1999 (“ Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati ”) invocata dalla Provincia di Roma a riscontro del venir meno di ogni competenza dell’Ente nella gestione dell’edificio.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ribadiva la legittimità della determinazione di riacquisizione dell’immobile, in quanto “ l’I.S.I.A. occupa l’immobile de quo forte di un titolo ampiamente scaduto […], nonché risulta moroso circa il debito dovuto per l’intero arco temporale di detenzione, che ammonta a 3.775.579,80 Euro ”. Deduceva inoltre che la legge n. 23 del 1996 non avrebbe trovato applicazione nella fattispecie in esame, essendo stato “ l’immobile di cui trattasi […] sottratto