Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-07, n. 202401255

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-07, n. 202401255
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401255
Data del deposito : 7 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2024

N. 01255/2024REG.PROV.COLL.

N. 03409/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3409 del 2022, proposto da
A T S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00105/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito l’avvocato G B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’odierna appellante ha impugnato, con il ricorso proposto in primo grado, la nota del 5 agosto 2020 con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito Autorità) ha ritenuto che i terminal di Candiolo e Gallarate, di proprietà della medesima appellante, siano soggetti alle previsioni e agli obblighi stabiliti dall’allegato A della delibera n. 130 del 2019 della medesima Autorità.

2. Tale allegato A stabilisce obblighi inerenti all’accesso e all’erogazione dei servizi svolti da operatori e proprietari di impianti e, alla misura 3, individua il proprio campo soggettivo di applicazione prevedendo, per quanto qui interessa, quanto segue:

3.1 Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all’99AEA1A85293B13E30E" data-article-version-id="b5dfd09c-3240-5225-9e0c-5bdb56eaa7e4::LRC99AEA1A85293B13E30E::2021-12-31" href="/norms/laws/itatextrlvj1p5jgn36id/articles/itaart7vk0j875r6jg1l?version=b5dfd09c-3240-5225-9e0c-5bdb56eaa7e4::LRC99AEA1A85293B13E30E::2021-12-31">articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell’infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all’infrastruttura ferroviaria.

3.2 Sono esclusi dall’applicazione delle presenti misure di regolazione, ad eccezione della misura 14, i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private – interconnesse reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 – adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle infrastrutture stesse ed i fornitori di servizi all’interno di queste. L’esclusione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l’accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale.

3.3. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall’Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’ambito di applicazione di cui alla Misura 3.

L’Autorità valuta, sulla base delle dinamiche evolutive dei mercati pertinenti, l’opportunità di reiterare il processo di notifica, con una periodicità almeno biennale ”.

3. Sulla base della procedura di cui al punto 3.3. sopra riportato, l’odierna appellante aveva comunicato all’Autorità di non rientrare nel campo di applicazione di tale disciplina ritenendo che i propri impianti siano “rientranti nella categoria infrastrutturale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del Dlgs 112/2015, esclusa dall'ambito di applicazione dello stesso Decreto e ricomprendente le infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle stesse (punto 3.2, alleg. A delib. 130/2019 - categoria confermata in Verbale ART P. 8563/2016)”.

4. Con la nota del 5 agosto 2020 l’Autorità ha rappresentato alla Società di ritenere erronea la dichiarazione dalla medesima presentata in quanto, dalla descrizione delle attività svolte, emerge come la stessa società “espleta movimentazione di merci per conto terzi e non esclusivamente per conto proprio”. Di conseguenza, l’Autorità ha ritenuto che i terminal della odierna appellante debbano essere assoggettati alla disciplina di cui alla delibera n. 130/2019 cit.

5. La A T è insorta avverso la detta nota del 5 agosto 2020 proponendo ricorso al Tar con cui ha lamentato: “Violazione dell’art. 3, comma 1, lettere m) e n) del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112. Violazione dell’art. 13, commi 2, 9 e 11 del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

6. Con la sentenza ora impugnata il Tar dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che la società avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la delibera n. 130 del 2019, in quanto atto immediatamente lesivo e da cui sorgeva un onere di immediata impugnazione, posto che individuava con precisione i destinatari della regolamentazione ivi dettata.

7. Con i due motivi di appello proposti la società, rispettivamente, contesta la statuizione in rito effettuata dal primo giudice nonché ripropone le censure avanzate in primo grado avverso l’atto impugnato.

Resiste all’appello la Difesa erariale con un’articolata memoria difensiva.

8. All’udienza del 1° febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello la società contesta la decisione del Tar ritenendo che la delibera n. 130/2019 non rappresenterebbe un atto immediatamente lesivo, come ritenuto dal primo giudice, posto che la concreta inclusione di un operatore economico nel campo di applicazione delle misure di regolazione previste nella delibera n. 130 del 2019 richiedeva un successivo atto di accertamento relativo ad ogni singolo impianto, in funzione del quale è stato infatti chiesto agli operatori economici di fornire apposite dichiarazioni. Dovrebbe, pertanto, considerarsi ammissibile il ricorso proposto direttamente avverso la nota del 5 agosto 2020, la quale rappresenterebbe il primo atto immediatamente lesivo.

2. Il motivo di appello è infondato.

3. La delibera n. 130/2019 contiene delle puntuali previsioni al fine di individuare gli operatori assoggettati all’applicazione della delibera medesima. In particolare, i punti 3.1. e 3.2., sopra trascritti, individuano in modo specifico gli operatori inclusi e quelli esclusi dal regime regolatorio.

Dalla lettura di tale atto, l’odierna appellante poteva ragionevolmente comprendere di essere stata inclusa nell’ambito degli operatori assoggettati alla disciplina ivi dettata.

Il punto 3.1. dell’allegato A cit., sopra trascritto, prevede un campo di applicazione molto ampio che include in primo luogo “tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015”.

Come correttamente evidenziato dal primo giudice, il punto 3.2. chiarisce quali sono gli unici soggetti esclusi da tale campo di applicazione, ossia “i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private - interconnesse alle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 - adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle infrastrutture stesse ed i fornitori di servizi all'interno di queste”.

Per evitare dubbi interpretativi, nella delibera si specifica ulteriormente che “[l]'esclusione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l'accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale”.

Si tratta di previsioni specifiche e puntuali che non lasciano margini a dubbi circa l’inclusione della ricorrente nel perimetro di applicazione delle misure di regolazione.

4. La circostanza, evidenziata dalla appellante, per cui la medesima non concede l’utilizzo delle infrastrutture di sua proprietà a soggetti terzi, non appare idonea ad escluderla dall’ambito di applicazione della disciplina di cui alla delibera n. 130/2019. È, infatti, la medesima appellante a dare atto di svolgere l’attività di spedizioniere e di movimentare, all’interno dei propri impianti, merci per conto di terzi, non essendovi quindi dubbio che l’infrastruttura sia utilizzata per servire più di un cliente finale.

5. L’appellante sostiene al riguardo di non possedere le caratteristiche per essere qualificata “operatore di impianto di servizio” e che per questa ragione non poteva essere inclusa nell’ambito applicativo della delibera. Come evidenziato dal Tar, nel caso in esame, non essendo stata impugnata la delibera n. 130 del 2019, le condizioni che rilevano per poter ritenere che il soggetto rientri o meno nell’ambito applicativo della regolamentazione di che trattasi, sono solo quelle indicate dalla Misura 3 della delibera medesima

6. Il Collegio ritiene che, mutatis mutandis , possa farsi applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale che prevede l’immediato onere di impugnazione delle delibere con cui le autorità indipendenti individuano in maniera analitica i soggetti tenuti a corrispondere i contributi previsti per le spese di funzionamento delle autorità medesime, non essendo autonomamente impugnabile il successivo provvedimento avente natura meramente accertativa (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 6 ottobre 2023, n. 8710).

7. Le conclusioni raggiunte non sono inficiate dalla circostanza per cui, nel caso di specie, la medesima delibera n. 130/2019 prevedeva una successiva fase di “dialogo” tra le società interessate e l’Autorità, stabilendo che le prime, entro centoventi giorni dall’adozione della delibera, dovessero trasmettere la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’ambito di applicazione del regime regolatorio. Tale fase “dialogica” non elide la natura immediatamente lesiva delle previsioni della delibera n. 130/2019 laddove hanno puntualmente individuato gli operatori sottoposti al regime regolatorio. La nota dell’Autorità impugnata dalla controparte ha natura meramente ricognitiva di effetti già di per sé discendenti dalla presupposta Delibera.

8. In definitiva, assorbito il secondo motivo di appello, il gravame risulta infondato dovendosi confermare la sentenza di primo grado.

Stanti la novità e la complessità delle questioni, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

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