Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-07, n. 202401255
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2024
N. 01255/2024REG.PROV.COLL.
N. 03409/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3409 del 2022, proposto da
MB RT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Berruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161;
contro
Autorità di Regolazione dei RT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00105/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei RT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito l’avvocato Giuliano Berruti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha impugnato, con il ricorso proposto in primo grado, la nota del 5 agosto 2020 con cui l’Autorità di Regolazione dei RT (di seguito Autorità) ha ritenuto che i terminal di ND e AR, di proprietà della medesima appellante, siano soggetti alle previsioni e agli obblighi stabiliti dall’allegato A della delibera n. 130 del 2019 della medesima Autorità.
2. Tale allegato A stabilisce obblighi inerenti all’accesso e all’erogazione dei servizi svolti da operatori e proprietari di impianti e, alla misura 3, individua il proprio campo soggettivo di applicazione prevedendo, per quanto qui interessa, quanto segue:
“ 3.1 Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell’infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all’infrastruttura ferroviaria.
3.2 Sono esclusi dall’applicazione delle presenti misure di regolazione, ad eccezione della misura 14, i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private – interconnesse reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 – adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle infrastrutture stesse ed i fornitori di servizi all’interno di queste. L’esclusione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l’accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale.
3.3. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall’Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o