Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-15, n. 202301580
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2023
N. 01580/2023REG.PROV.COLL.
N. 10163/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10163 del 2019, proposto da
Società Italiana Autori ed Editori - Siae, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M, D L S e P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Soundreef S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Innovaetica S.r.l., Associazione Lea - Liberi Editori Autori, Vodafone Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Fattori, A L, Salvatore Spagnuolo e Paolo Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mediaset S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Lepri, Giuseppe Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Autori, Federazione Editori Musicali (Fem), Associazione Nazionale Editori Musicali (Anem), Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi (Aidac), Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani, Associazione Nazionale Autori Cinematografici (Anac), Writers Guild Italia (Writers), Associazione Dell’Autorialità Cinetelevisiva 100autori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Grazia Maxia, Gian Michele Roberti e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11330/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti il ricorso in appello incidentale e i relativi allegati di Federazione Autori, Federazione Editori Musicali (Fem), Associazione Nazionale Editori Musicali (Anem), Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi (Aidac), Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani, Associazione Nazionale Autori Cinematografici (Anac), Writers Guild Italia (Writers), Associazione Dell’Autorialità Cinetelevisiva 100autori;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Soundreef S.p.A., Sky Italia S.r.l., Mediaset S.p.A., Federazione Autori, Federazione Editori Musicali (Fem), Associazione Nazionale Editori Musicali (Anem), Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi (Aidac), Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani, Associazione Nazionale Autori Cinematografici (Anac), Writers Guild Italia (Writers), Associazione Dell’Autorialità Cinetelevisiva 100autori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Cons. F D L e uditi per le parti gli avvocati L D S, A L, dello Stato A C, M S e F B per delega di E B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con delibera del 25/09/2018 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (per brevità, anche Autorità o Agcm) ha ritenuto che la società Italiana degli Autori ed Editori – SIAE (per brevità, anche SIAE) avesse posto in essere, almeno dal 1° gennaio 2012, un abuso di posizione dominante contrario all’art. 102 TFUE, riconducibile ad un’unica e complessa strategia escludente dei concorrenti nei mercati relativi ai servizi di intermediazione dei diritti d’autore e del servizio di tutela dal plagio e consistente nell’imposizione di vincoli nell’offerta di servizi diversi nella gestione dei diritti d’autore, di vincoli nell’offerta di servizi di gestione dei diritti d’autore e di servizio di tutela dal plagio, di vincoli nella gestione dei diritti di autori non iscritti alla SIAE nonché di ostacoli ai concorrenti nel rilascio di licenze ad emittenti TV e nella gestione di repertori di aventi diritto stranieri.
Per l’effetto, l’Autorità ha ordinato che la Società Italiana degli Autori ed Editori ponesse immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza in concreto accertati e si astenesse in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione.
In ragione di quanto rilevato, l’Autorità ha, infine, irrogato alla Società Italiana degli Autori ed Editori, la sanzione amministrativa pecuniaria simbolica di 1.000 € (mille euro), nonché ha imposto alla stessa SIAE di comunicare le iniziative poste in essere per ottemperare all’ordine inibitorio all’uopo emesso.
2. La Siae, ricorrendo dinnanzi al T Lazio, Roma, ha dedotto l’illegittimità della delibera del 25/09/2018, sia per vizi procedurali che per vizi sostanziali, inerenti (tra l’altro) alla corretta ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di intermediazione del diritto d’autore.
3. L’Autorità, nonché le società Soundreef s.p.a., Sky Italia S.r.l. e Innovaetica s.r.l., si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso. L’Associazione dell’Autorialità Cinetelevisiva 100autori (Associazione 100autori), l’Associazione Nazionale di Editori Musicali Italiani (denominata anche FEM, Federazione Editori Musicali), l’Associazione Nazionale Editori Musicali (ANEM), l’Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi (AIDAC), l’Writers Guild Italia (Writers), la Federazione Autori, Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani e l’Associazione Nazionale Autori Cinematografici si sono costituite in giudizio, aderendo al ricorso. L’Associazione LEA – Liberi Editori e Autori ha proposto atto di intervento ad opponendum . La società Mediaset s.p.a. si è costituita in giudizio, riservando al prosieguo del giudizio la formulazione delle proprie conclusioni definitive.
4. Il T ha rigettato il ricorso, ravvisando l’infondatezza delle censure attoree.
5. La ricorrente in primo grado ha appellato la sentenza emessa dal T, deducendone l’erroneità con l’articolazione di plurime censure.
6. L’Associazione dell’Autorialità Cinetelevisiva 100autori (Associazione 100autori), la Federazione Editori Musicali (FEM), l’Associazione Nazionale Editori Musicali (ANEM), l’Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi (AIDAC), la Writers Guild Italia (Writers), la Federazione Autori, Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani e l’Associazione Nazionale Autori Cinematografici hanno proposto appello incidentale a valere “ all’occorrenza come atto di intervento ad adiuvandum e/o atto di costituzione ”.
Le federazioni e associazioni ricorrenti, dopo avere dato atto di avere impugnato con autonomo ricorso dinnanzi al T Lazio, Roma, il medesimo provvedimento rilevante nell’odierno giudizio (pag. 5 appello incidentale), hanno dedotto l’erroneità della sentenza gravata con l’articolazione di plurime censure.
6.1 Con il primo motivo di appello è stata rilevata l’erroneità della decisione gravata, per avere il T ravvisato l’abusività di condotte invero lecite, rientranti nell’ambito della riserva legale ex art. 180 LdA.
In particolare:
- la Siae non avrebbe mai preteso il deposito dell’inedito, non ostacolando in tale modo la concorrenza nel mercato della tutela del plagio;
- la Siae non avrebbe affermato alcuna esclusiva nell’intermediazione del repertorio on line ;
- l’attività di intermediazione del repertorio estero sarebbe compresa nel perimetro della riserva ex art. 180 L. n. 633 del 1941 (“ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ”, per brevità anche LDA);
- l’attività di intermediazione svolta da soggetti diversi dagli Organismi di Gestione Collettiva (OGC) non risulterebbe lecita, sicché eventuali effetti escludenti degli Enti di Gestione Indipendenti (EGI) avrebbero dovuto essere ricondotti al dato normativo e non alla pratica contestata;
- la SIAE sarebbe titolare di una rappresentanza ex lege anche in relazione ai non iscritti (come desumibile anche dal disposto dell’art. 164 LDA, che abiliterebbe la SIAE all’esercizio di azioni nell’interesse degli aventi diritto anche senza bisogno di mandato) e, comunque, risulterebbe giustificata dall’art. 10 LDA in relazione alle ipotesi di contitolarità di diritti in capo a plurimi autori di cui alcuni iscritti alla SIAE;
- la segmentazione dei mandati “ opera per opera ” individuerebbe uno schema di gestione escluso dalla prassi generale degli OGC europei in ragione dei problemi gestionali che determinerebbe, senza alcun significativo beneficio per i titolari;
- l’attività di intermediazione nei rapporti con le emittenti rientrerebbe nell’ambito della riserva legale e non sarebbe caratterizzata da effetti escludenti (risultando dimostrata, anzi, la circostanza contraria).
6.2 Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la violazione, da un lato, dell’art. 106 TFUE, non avendo il T tenuto conto che la SIAE risultava incaricata ex lege dell’erogazione di un servizio di interesse economico generale, facendosi, in specie, questione di censure riferite ad ambiti coperti dalla riserva ex art. 180 LDA; dall’altro, dell’art. 21 bis L. n. 287/90,