Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202307078
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Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 07078/2023REG.PROV.COLL.
N. 01308/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1308 del 2018, proposto da
UN HO, GU LA, NG UO e OD CE AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Comune di Cesena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sez. Seconda, n. 475/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il Cons. Valerio Perotti e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, ad opera degli avvocati Fiorentini e Zoffoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna i sigg.ri HO UN, NI AN, LA GU, UO IN ed CE AT OD impugnavano l'ordinanza prot. n. 126734/483 del 16 dicembre 2016 resa dal Sindaco del Comune di Cesena, pubblicata sull'Albo pretorio in data 20 dicembre 2016 ed avente ad oggetto “ Disciplina comunale degli orari di apertura sale Giochi autorizzate a sensi dell'art. 86 e 88 TULPS 1931 e di funzionamento degli
apparecchi con vincita in denaro di cui agli art. 110 c. 6 TULPS 1931 installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 TULPS 1931 ”, lamentandone l’eccessiva gravosità sotto il profilo economico-professionale e deducendo di essere titolari di esercizi pubblici nei quali sarebbero stati installati solo apparecchi da gioco di tipologia ex art. 110 comma 6 A Tulps (cd. new slot ).
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cesena concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Con sentenza 26 giugno 2017, n. 475, il giudice adito respingeva il ricorso, richiamando per analogia di ratio la propria precedente decisione n. 1023 del 19 novembre 2015, relativa al gravame
avverso un’analoga ordinanza sindacale del comune di Faenza.
Avverso tale decisione i sigg.ri UN HO, GU LA, NG UO e OD CE AT interponevano appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in iudicando. Erroneità della sentenza n. 475/17 emessa dal TAR Bologna. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Violazione dell’art. 3 e 60 del d.lgs. 104/2010. Violazione dell’articolo 2 d.lgs. 104/2010 e art. 111 della Cost .
2) Error in iudicando in ordine alla eccessività delle spese legali liquidate a favore del Comune resistente .
3) Omessa pronuncia ed error in judicando. Sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado .
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cesena concludeva per l’infondatezza dell’appello, chiedendo che fosse respinto.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 20 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello si eccepisce la carenza motivazionale della sentenza di primo grado, che si limiterebbe a richiamare un proprio precedente relativo ad un diverso ricorso proposto avverso analoga ordinanza sindacale del Comune di Faenza, senza purtuttavia tener conto che l’odierno gravame era fondato anche su censure diverse rispetto a quelle colà dedotte.
Il motivo non è fondato.
La validità dell’espresso richiamo, ai fini motivazionali, di un atto pubblico quale una sentenza, della quale vengono forniti con completezza gli estremi, è in primo luogo riconosciuta dall’art. 3, comma 3 della l. n. 241 del 1990, valendo in particolare ad individuare i principi generali – di carattere evidentemente assorbente – cui il giudice di primo grado intendeva riferirsi nel fondare la propria decisione; a ciò aggiungasi, più nello specifico, che l’art. 74 Cod. proc. amm., relativamente alle “ Sentenze in forma semplificata ” – quale è appunto quella attualmente oggetto di appello – espressamente dispone che “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del