Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-12-03, n. 201305753

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-12-03, n. 201305753
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305753
Data del deposito : 3 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08242/2012 REG.RIC.

N. 05753/2013REG.PROV.COLL.

N. 08242/2012 REG.RIC.

N. 08425/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8242 del 2012, proposto dal Cnr - Consiglio nazionale delle ricerche, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Il signor E M, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso Marco Trevisan in Roma, via Porta Pinciana, 25;
il signor V L;



sul ricorso numero di registro generale 8425 del 2012, proposto dal signor V L, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Iannotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, 111;

contro

Il Cnr - Consiglio nazionale delle ricerche in persona del legale rappresentante in carica, ed il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Il signor E M, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il signor Marco Trevisan in Roma, via Porta Pinciana, 25;

Entrambi per la riforma

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione IV n. 3705/2012, resa tra le parti, concernente l’approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di un posto di ricercatore per l’area scientifica e2


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate, sopra specificate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2013 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli e gli avvocati Maffettone e Iannotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con distinti appelli, dei quali deve essere disposta la riunione ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e il dottor L V chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto il ricorso n. 84 del 2012, proposto dall’ingegner Marco Esposito avverso gli esiti del concorso bandito il 22 dicembre 2009 per l’assunzione di un ricercatore di terzo livello nelle strutture della Regione Campania, per il profilo riservato alla specifica tematica di lavoro “osservazioni da aereo di ecosistemi terrestri” (Area scientifica E2 – scienza dell’ambiente- cod. NA 84/01).

I) Il ricorrente in primo grado, che si è classificato al terzo posto della relativa graduatoria, ha dedotto innanzitutto l’illegittimità dell’ammissione al concorso dei primi due classificati, in quanto privi del requisito posto dall’art. 2 del bando (a- diploma di laurea afferente l’area scientifica;
b- in via alternativa un titolo di dottorato di ricerca o una esperienza triennale di ricerca post laurea attinenti alla specifica attività richiesta nel bando). Secondo il ricorrente i concorrenti che lo precedevano in graduatoria non possedevano il requisito sub b).

Il primo classificato, dottor L V, ha proposto ricorso incidentale nel quale ha dedotto la carenza dei requisiti sub a) e b) in capo al ricorrente.

Il Tribunale amministrativo, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso incidentale, rilevando che la laurea in ingegneria aeronautica e l’esperienza triennale attestata dal ricorrente principale nell’attività di osservazione aerea di ecosistemi terrestri, svolta proprio nell’istituto del Cnr (Isafom) per il quale è stato messo a concorso il posto di ricercatore, dimostravano ampiamente il possesso dei necessari requisiti. Il tribunale ha poi accolto il ricorso principale, poiché il dottorato di ricerca o l’esperienza triennale richiesta dovevano riguardare la specifica attività di osservazione da aereo degli ecosistemi terrestri, mentre i due primi graduati avevano conseguito il dottorato in biologia applicata, e non avevano riportato nel proprio curriculum alcuna attività di ricerca post lauream comportante attività relativa ad osservazione in volo.

II) Avverso la sentenza il Cnr e il dottor L V oppongono, in sintesi, che:

- l’art. 2 del bando richiedeva l’attinenza del titolo con l’attività messa a concorso, che è quella indicata nell’area disciplinare E.2 scienze dell’ambiente;

- il Tribunale amministrativo, nel ritenere che il titolo di dottore di ricerca in ingegneria aerospaziale fosse attinente all’attività, mentre non lo fosse quello in biologia applicata (che attiene allo studio degli ecosistemi terrestri), si è sostituito alla valutazione tecnica dei commissari e non ha compiuto i necessari adempimenti istruttori;

- i primi giudici non sono entrati nel merito dell’attività del dottorato in biologia applicata, ma ne hanno affermato la non attinenza in linea di principio;

- l’attinenza richiesta era da valutare con riferimento alle osservazioni aeree di ecosistemi terrestri, che non implicano il volo effettivo, vale a dire agli argomenti di ricerca dell’area scientifica E.2 e alla linea strategica “uso sostenibile delle risorse naturali”: oggetto dell’attività dell’Isafom è, infatti, lo studio degli ecosistemi terrestri agricoli e forestali, anche mediante rilevazioni aeree, e non lo sviluppo di strumentazioni ad alta tecnologia.

A sua volta, l’ingegner Esposito, nel costituirsi in questo secondo grado del giudizio, ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado, in quanto assorbiti.

III) Va innanzitutto puntualizzato che l’oggetto del ricorso riguarda i requisiti di ammissione del candidato risultato poi vincitore e non la valutazione comparativa tra i titoli vantati dai concorrenti, in particolare la graduazione dell’attinenza con la tematica di lavoro “osservazione da aereo di ecosistemi terrestri” del dottorato di ricerca in biologia applicata (posseduta dal vincitore) rispetto all’esperienza triennale nella specifica attività vantata dal ricorrente in primo grado.

Il thema decidendum deve quindi essere ristretto alla questione se il dottorato di ricerca in biologia applicata sia o meno attinente alla specifica tematica di lavoro, questione che implica la puntuale definizione dei due termini in gioco, vale a dire la “tematica di lavoro” (alla luce evidentemente delle norme del bando e dell’ordinamento del Cnr) e il contenuto proprio del dottorato di ricerca in biologia applicata e della relativa ampiezza di competenze.

Tale approfondimento è mancato nella sentenza impugnata, come denunciano gli appellanti;
ma è mancato anche nei lavori della commissione, che, a fronte di un bando genericamente riferito a una tematica di lavoro che comprende sia l’osservazione aerea, sia lo studio degli ecosistemi naturali, e che include sia l’ingegneria aerospaziale, sia le scienze biologiche tra le lauree necessarie per la partecipazione, avrebbe dovuto precisare se e in quale modo il titolo vantato dal dottor V (e quello del secondo classificatosi in graduatoria) avessero o meno attinenza alla suddetta tematica, e in che cosa costituisse quel quid pluris , rispetto alla laurea, che costituisce requisito ulteriore ma parimenti necessario.

Il non aver esaminato tutti i termini della questione, dando per scontato l’attinenza del dottorato in biologia applicata al posto messo a concorso, integra quindi il vizio dei lavori della commissione, dedotto in primo grado, così come aver apoditticamente escluso tale attinenza integra il vizio della sentenza dedotto con gli appelli.

Gli appelli sono quindi fondati laddove censurano la sentenza per non aver approfondito l’effettiva area propria del dottorato di ricerca in biologia applicata, del quale è in possesso il vincitore del concorso, e la sua attinenza con la tematica di lavoro messa a concorso.

IV) L’accoglimento del motivo appena rilevato esaminato, avente carattere assorbente, esime il Collegio dal prendere in considerazione gli ulteriori vizi dedotti con gli appelli, in particolare quelli riproposti dal resistente in questo secondo grado ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm.: non senza puntualizzare, ai fini della necessaria attività conformativa dell’Amministrazione conseguente al giudicato, che nella rinnovazione del procedimento la verificazione dei requisiti di ammissione dovrà necessariamente precedere le operazioni valutative, così come la fissazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli dovrà precedere la conoscenza dei nominativi dei partecipanti.

V) In conclusione, il dispositivo della sentenza impugnata deve essere confermato, con diversa motivazione.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per entrambi i gradi.



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