Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-05-08, n. 201802757

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-05-08, n. 201802757
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802757
Data del deposito : 8 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2018

N. 02757/2018REG.PROV.COLL.

N. 05592/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5592 del 2017, proposto da
P S, rappresentato e difeso dall’avvocato L R, con il quale è domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero della Giustizia e CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 sono domiciliati ex lege ;

nei confronti

L S, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Troisi, con il quale è domiciliata presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
Paola Catani e Giuseppina Locorotondo, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I, n. 05671/2017, resa tra le parti, concernente la nomina dei giudici ausiliari per le Corti d’Appello di Firenze, Milano e Bari.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e della dr.ssa L S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il Cons. Alessandro Maggio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il sig. P S ha presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva bandita dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) per la nomina di giudici ausiliari presso le Corti d’Appello di Milano, Firenze e Bari.

La domanda è stata dichiarata inammissibile per la mancata compilazione della dichiarazione di cui al modello n. 3, in riferimento alla lett. e) dell’art. 4, comma 12, del bando, per quanto concerne la Corte d’Appello di Firenze, e per l’omessa compilazione del modello n. 1, in riferimento alla lett. b) dell’art. 4, comma 12, del bando, per quanto riguarda le Corti d’Appello di Milano e Bari.

2. Avverso i provvedimenti con cui le domande sono state dichiarate inammissibili il sig. Spadavecchia ha proposto ricorso al TAR Lazio, il quale, con sentenza 11/5/2017, n. 5671, lo ha dichiarato irricevibile.

3. Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta il sig. Spadavecchia l’ha appellata.

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, il CSM e la sig.ra L S.

Con successiva memoria il Ministero della Giustizia e il CSM hanno meglio illustrato le proprie tesi difensive.

4. Alla pubblica udienza del 19/4/2018 la causa è passata in decisione.

5. Col primo motivo di gravame l’appellante censura l’impugnata sentenza per aver dichiarato irricevibile il ricorso, lamentando che diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure il termine per impugnare non poteva farsi decorrere dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito on line del CSM.

Il motivo è fondato.

5.1. La circostanza che la graduatoria definitiva sia stata pubblicata sul sito on line del CSM non può fondare una presunzione legale di conoscenza della medesima, in mancanza di una disposizione di legge che attribuisca valore ufficiale a tale forma di pubblicazione (Cons. Stato, Sez. III, 11/7/2014, n. 3604 e 4/7/2011, n. 4000).

Infatti, in base all’art. 41, comma 2, c.p.a., perché operi la conoscenza legale occorre che la pubblicazione sia “ prevista dalla legge o in base alla legge ” (Cons. Stato, Sez. V, 27/8/2014, n. 4384).

5.2. Ciò rende irrilevante ai fini di causa la circostanza che l’art. 12 del bando di concorso stabilisse che le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione sarebbero state disponibili all’indirizzo internet del CSM.

6. Alla luce delle esposte considerazioni la sentenza va riformata con conseguente necessita di esaminare nel merito i motivi di primo grado non scrutinati dal Tribunale e in questa sede riproposti.

6.1. Con una prima doglianza, riguardante le domande relative alle Corti d’Appello di Milano e Bari, redatte sulla base del modello prestampato allegato al bando, si deduce che il CSM avrebbe erroneamente contestato l’omessa dichiarazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità, conseguente alla mancata barratura dell’apposita casella “ no ” del modulo di domanda.

Secondo l’appellante, però, tale formalità sarebbe stata superflua in quanto il menzionato modulo prescriveva di dichiarare le dette cause (ove esistenti) indicandole nell’apposito riquadro e siccome egli non ne aveva indicato alcuna, l’attestazione assente doveva ritenersi insita nella mancata dichiarazione di cause di incompatibilità.

Il mezzo di gravame è infondato.

L’appellante era tenuto a rendere esplicitamente le dichiarazioni richieste dal bando a pena di esclusione, non essendo consentito ricondurre al suo silenzio gli effetti di una dichiarazione implicita con i contenuti richiesti dal bando, mancando un’apposita norma di legge che permetta di attribuire all’inerzia un tale significato.

6.2. Con una seconda censura, relativa a tutte e tre le domande, si lamenta che il CSM avrebbe illegittimamente omesso di attivare il “soccorso istruttorio”.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

Invero incombe su colui che aspira a prender parte a una procedura selettiva un onere di diligenza minimo nel redigere la domanda di partecipazione che si concretizza nel provvedere alla sua corretta compilazione, fornendo tutte le notizie che il bando indica come necessarie ai fini dell’ammissione alla procedura.

L’inosservanza di tale onere non può essere sopperita col soccorso istruttorio, ostandovi il principio del par condicio fra i concorrenti.

Il detto istituto può, infatti, essere attivato solo con riguardo a dichiarazioni effettivamente rese per ovviare a elementi di imprecisione o contraddittori delle stesse ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3705;
Sez. IV, 24/8/2016, n. 3685 e 31/8/2016, n. 3528).

7. L’appello va in definitiva respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che la Sezione ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La particolarità della situazione controversa giustifica l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

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